DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 12-6-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317 (in G.U. 06/08/2001, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2008)
Testo in vigore dal: 16-7-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13

  1.  Gli  incarichi  di diretta collaborazione con il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  ((  e  con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei
Ministri  ))  o  con  i  singoli  Ministri,  anche senza portafoglio,
possono  essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e
qualifica  delle  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  nel  rispetto
dell'autonomia  statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati
di  autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi
interessati,  sono  collocati,  con il loro consenso, in posizione di
fuori   ruolo  o  di  aspettativa  retribuita,  per  l'intera  durata
dell'incarico,  anche  in  deroga  ai  limiti  di carattere temporale
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti di appartenenza e in ogni caso
non  oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico
degli  enti  di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni
dello Stato.
  2.  Nelle  ipotesi  indicate  al  comma  1, gli attuali contingenti
numerici   eventualmente   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  di
appartenenza   dei   soggetti   interessati   ed   ostativi  al  loro
collocamento  fuori  ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati
fino  al  30  per  cento  e, comunque, non oltre il massimo di trenta
unita' aggiuntive per ciascun ordinamento.
  3.  Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  nonche'  per il personale di
livello   dirigenziale   o  comunque  apicale  delle  regioni,  delle
province,  delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni,  gli  organi
competenti  deliberano  il  collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita,  ai  sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta
salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate (( e specifiche
)) ragioni ostative al suo accoglimento.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di
quanto  previsto,  dall'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive modificazioni, in materia di programmazione delle
assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.