DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 15-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 48. 
           Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni 
 
  (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5) 
 
  1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7,  comma  1,  e
57, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
province, i comuni e gli altri enti pubblici non  economici,  sentiti
gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ovvero,   in   mancanza,   le
organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto  e  dell'area
di interesse, sentito inoltre,  in  relazione  alla  sfera  operativa
della rispettiva attivita', il Comitato di cui all'articolo 10, e  la
consigliera o il consigliere nazionale di parita', ovvero il Comitato
per  le  pari  opportunita'  eventualmente  previsto  dal   contratto
collettivo  e  la   consigliera   o   il   consigliere   di   parita'
territorialmente competente, predispongono piani di  azioni  positive
tendenti ad assicurare, nel  loro  ambito  rispettivo,  la  rimozione
degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena  realizzazione  di
pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra uomini  e  donne.  Detti
piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento  delle  donne
nei  settori  e  nei  livelli  professionali  nei  quali  esse   sono
sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2,  lettera  d),
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle  attivita'
e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi  non
inferiore a due terzi. 
  A  tale  scopo,  in  occasione  tanto  di  assunzioni   quanto   di
promozioni,  a  fronte  di  analoga  qualificazione  e   preparazione
professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta  del
candidato di  sesso  maschile  e'  accompagnata  da  un'esplicita  ed
adeguata motivazione. I piani  di  cui  al  presente  articolo  hanno
durata  triennale.  In  caso  di  mancato  adempimento   si   applica
l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((16)) 
  2.  Resta  fermo  quanto   disposto   dall'articolo   57,   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera f)) che "Ai sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,   n.   113,   per   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta  dipendenti,
sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del  Piano
integrato di  attivita'  e  organizzazione  (PIAO),  gli  adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: 
  [...] 
  f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198 (Piani di azioni positive)".