DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 57 
                          Pari opportunita' 
(Art.61 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.29  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, 
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del
                                1998) 
 
01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono  al  proprio  interno,
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo,  i  comitati  per  le  pari  opportunita'  e  i   comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte  le   funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al  personale
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
  02. Il Comitato unico di garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di  amministrazione  e  da  un
pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione  in  modo   da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi.
Il  presidente  del  Comitato  unico   di   garanzia   e'   designato
dall'amministrazione. 
  03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione
pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
parita'.  Contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto
dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo  e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale
o psichica per i lavoratori. 
  04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati  unici  di  garanzia
sono disciplinate da linee guida contenute in una  direttiva  emanata
di  concerto  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e   dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. 
  05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta
responsabilita'  dei  dirigenti   incaricati   della   gestione   del
personale,  da  valutare  anche  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi. 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire   pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro: 
   a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno  un
terzo dei posti di componente delle commissioni  di  concorso,  fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) ((;
in  caso  di  quoziente  frazionario  si  procede  all'arrotondamento
all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a
0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore  a
0,5)); 
   b)  adottano  propri  atti  regolamentari  per   assicurare   pari
opportunita' fra  uomini  e  donne  sul  lavoro,  conformemente  alle
direttive impartite dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica; 
   c) garantiscono la  partecipazione  delle  proprie  dipendenti  ai
corsi di formazione e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai
corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e
vita familiare; 
   d) possono finanziare programmi di azioni positive  e  l'attivita'
dei Comitati unici di garanzia  per  le  pari  opportunita',  per  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni,  nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di
bilancio. 
  ((1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e' inviato,
entro tre giorni,  alla  consigliera  o  al  consigliere  di  parita'
nazionale  ovvero  regionale,   in   base   all'ambito   territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi
la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1,  lettera  a),
diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il  termine  massimo  di
trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera
o il consigliere di parita' procedente propone,  entro  i  successivi
quindici giorni, ricorso ai sensi  dell'articolo  37,  comma  4,  del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e  successive  modificazioni;  si
applica il comma 5 del citato  articolo  37  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive  modificazioni.  Il
mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso  alla
consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita'  del
dirigente responsabile del procedimento, da valutare  anche  al  fine
del raggiungimento degli obiettivi)). 
  2. Le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure  per  attuare  le  direttive
dell'Unione europea in materia di pari opportunita',  contrasto  alle
discriminazioni ed alla violenza morale o  psichica,  sulla  base  di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica.