DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (21G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
            Piano integrato di attivita' e organizzazione 
 
  1. Per assicurare  la  qualita'  e  la  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi  ai  cittadini  e
alle imprese e procedere alla costante e progressiva  semplificazione
e reingegnerizzazione dei processi anche in  materia  di  diritto  di
accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni   educative,   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31  gennaio  di  ogni
anno adottano il Piano integrato di attivita'  e  organizzazione,  di
seguito denominato Piano, nel rispetto delle  vigenti  discipline  di
settore e, in particolare, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. (16) 
  2. Il Piano ha durata triennale,  viene  aggiornato  annualmente  e
definisce: 
    a) gli obiettivi programmatici  e  strategici  della  performance
secondo i principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  10  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario
collegamento  della  performance  individuale  ai   risultati   della
performance organizzativa; 
    b) la strategia di gestione del  capitale  umano  e  di  sviluppo
organizzativo, anche mediante il  ricorso  al  lavoro  agile,  e  gli
obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di
pianificazione  secondo  le  logiche  del  project   management,   al
raggiungimento  della  completa   alfabetizzazione   digitale,   allo
sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze  trasversali  e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio  del
personale, correlati all'ambito  d'impiego  e  alla  progressione  di
carriera del personale; 
    c) compatibilmente con le risorse  finanziarie  riconducibili  al
piano triennale dei fabbisogni di personale, di  cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli  strumenti  e  gli
obiettivi del reclutamento di nuove risorse  e  della  valorizzazione
delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme  di  reclutamento
ordinario,  la  percentuale  di  posizioni  disponibili  nei   limiti
stabiliti dalla legge destinata alle  progressioni  di  carriera  del
personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a
tal fine dell'esperienza professionale maturata e  dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai
sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata  informazione  alle
organizzazioni sindacali; 
    d) gli strumenti e le fasi per giungere  alla  piena  trasparenza
dei risultati  dell'attivita'  e  dell'organizzazione  amministrativa
nonche' per raggiungere gli obiettivi in materia  di  contrasto  alla
corruzione,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia e  in  conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
nazionale   anticorruzione   (ANAC)   con    il    Piano    nazionale
anticorruzione; 
    e) l'elenco delle procedure da  semplificare  e  reingegnerizzare
ogni anno, anche mediante il ricorso alla  tecnologia  e  sulla  base
della consultazione degli utenti,  nonche'  la  pianificazione  delle
attivita' inclusa la graduale  misurazione  dei  tempi  effettivi  di
completamento  delle  procedure   effettuata   attraverso   strumenti
automatizzati; 
    f) le modalita' e le azioni finalizzate  a  realizzare  la  piena
accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte  dei
cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
    g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno  rispetto  della
parita'  di  genere,  anche  con  riguardo  alla  composizione  delle
commissioni esaminatrici dei concorsi. 
  3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con
cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso
rilevazioni della soddisfazione  degli  utenti  stessi  mediante  gli
strumenti di cui al decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
nonche' le modalita' di monitoraggio  dei  procedimenti  attivati  ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
  4. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  del  presente
articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro  il  31
gennaio di ogni anno nel proprio sito  internet  istituzionale  e  li
inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del
Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
  5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati  gli  adempimenti
relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. 
  6. Entro il medesimo termine di cui al comma  5,  con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo  sono
definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano  di  cui  al
comma  1  da  parte  delle  amministrazioni  con  meno  di  cinquanta
dipendenti. 
  6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e' adottato entro  il
30 giugno 2022 e  fino  al  predetto  termine  non  si  applicano  le
sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: 
    a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150; 
    b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
    c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 
  7. In caso di mancata adozione del Piano  trovano  applicazione  le
sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, ferme restando  quelle  previste  dall'articolo
19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente  per
l'approvazione  del   bilancio,   gli   enti   locali,   nelle   more
dell'approvazione  del  Piano,  possono  aggiornare  la  sottosezione
relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine
di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e  nel
rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante
l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale  con  contratto
di lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160. 
  7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, adeguano i  rispettivi  ordinamenti  ai
principi di cui al presente articolo e ai contenuti  del  Piano  tipo
definiti con il decreto di cui al comma 6. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente.  Gli
enti locali con meno di 15.000 abitanti  provvedono  al  monitoraggio
dell'attuazione  del  presente  articolo  e  al  monitoraggio   delle
performance organizzative anche  attraverso  l'individuazione  di  un
ufficio associato  tra  quelli  esistenti  in  ambito  provinciale  o
metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei  sindaci  o
delle Conferenze metropolitane. 
  ((8-bis. Presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  pubblico  con  il  compito  di  promuovere  lo
sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative  di  indirizzo
in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione  e
valutazione  della  performance,  formazione  e  valorizzazione   del
capitale umano, nonche' di  garantire  la  piena  applicazione  delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita'  degli  adempimenti
richiesti dai piani  non  inclusi  nel  Piano,  anche  con  specifico
riguardo  all'impatto  delle   riforme   in   materia   di   pubblica
amministrazione.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definiti  la
composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione  e
al funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Ai
componenti  dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  gettoni   di
presenza,  rimborsi   di   spesa,   o   altri   emolumenti   comunque
denominati.)) 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con  l'art.  10,  comma
11-bis) che "Per l'anno 2023  i  termini  previsti  dall'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo  1,
comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono  differiti  al  31
marzo 2023".