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DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (21G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2024)
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Testo in vigore dal: 22-6-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire  il
rafforzamento   della    capacita'    funzionale    della    pubblica
amministrazione   e   assicurare   il   necessario   supporto    alle
amministrazioni titolari di interventi previsti nel  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure  che  consentano  la  piena   operativita'   delle   strutture
organizzative  del  Ministero  della  giustizia  e  della   giustizia
amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per  la  pubblica  amministrazione  e  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita'  speciali  per  il  reclutamento   del   personale   e   il
  conferimento di incarichi professionali per l'attuazione  del  PNRR
  da parte delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al di fuori delle assunzioni  di  personale  gia'  espressamente
previste nel Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  di  seguito
«PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni  titolari  di
interventi  previsti  nel  PNRR  possono  porre  a  carico  del  PNRR
esclusivamente  le   spese   per   il   reclutamento   di   personale
specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la
diretta titolarita' di  attuazione,  nei  limiti  degli  importi  che
saranno previsti  dalle  corrispondenti  voci  di  costo  del  quadro
economico del progetto. A  tal  fine,  con  circolare  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  le  modalita',  le
condizioni e i criteri in base ai quali le  amministrazioni  titolari
dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico
i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del  PNRR.
Il predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti  di  spesa
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e  alla  dotazione  organica   delle   amministrazioni   interessate.
L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale a  carico  del  PNRR
rispetto a quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di  preventiva
verifica   da   parte    dell'Amministrazione    centrale    titolare
dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della  ragioneria
generale dello Stato - Servizio centrale per il  PNRR  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si  applica  per
le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per  i
reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione,  previa
verifica di  cui  al  presente  comma,  individua,  in  relazione  ai
progetti  di  competenza,  il  fabbisogno  di  personale   necessario
all'attuazione  degli  stessi.  In  caso  di  verifica  negativa   le
Amministrazioni  possono  assumere  il  personale  o  conferire   gli
incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate. 
  2. Al fine di accelerare  le  procedure  per  il  reclutamento  del
personale   a   tempo   determinato,   ovvero   con   contratto    di
somministrazione di lavoro, da impiegare per l'attuazione  del  PNRR,
le amministrazioni di cui al  comma  1  e  i  soggetti  attuatori  di
interventi  previsti  dal  medesimo  Piano  possono  ricorrere   alle
modalita' di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i
contratti di lavoro  a  tempo  determinato,  ovvero  i  contratti  di
somministrazione di lavoro, e i contratti di collaborazione di cui al
presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo
anche superiore a trentasei mesi,  ma  non  eccedente  la  durata  di
attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e
comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti  indicano,
a pena di nullita', il progetto del PNRR  al  quale  e'  riferita  la
prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati,  anche
per una durata diversa da quella iniziale, per non piu' di una volta.
Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce  giusta  causa  di  recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi  dell'articolo  2119  del
codice civile. Il  presente  comma  si  applica  anche  ai  contratti
stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare
all'assistenza tecnica dei  programmi  pluriennali  cofinanziati  con
fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata  di
attuazione dei medesimi programmi. 
  3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale  maturata  nei
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera
b), le amministrazioni di cui al comma  1  prevedono,  nei  bandi  di
concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato,  una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto
personale che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbia  svolto
servizio per almeno trentasei  mesi.  I  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati  come
documenti in formato aperto  ed  organizzati  in  una  base  di  dati
ricercabile in  ogni  campo  sul  portale  del  reclutamento  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
  3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.
75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
  4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le  finalita'
ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma  1,
possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di
personale  con  contratto  di  lavoro   a   tempo   determinato   per
l'attuazione dei progetti del PNRR mediante  le  modalita'  digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 35-quater  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, oltre alla valutazione
dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola
prova scritta. Se due o piu' candidati ottengono  pari  punteggio,  a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle  prove
di esame, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi
di concorso per il reclutamento del  personale  di  cui  al  presente
comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati
in una base di  dati  ricercabile  in  ogni  campo  sul  portale  del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della  legge  19  giugno
2019, n. 56. 
  4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4  possono  essere
utilizzate  per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  anche   dalle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non  interessate  dall'attuazione
del PNRR. 
  5. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o  piu'  elenchi
ai quali possono iscriversi, rispettivamente: 
    a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai
sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in  possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione  professionale  dei
servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013,  n.  4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco  del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso  di  certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9  della
legge 14 gennaio 2013, n.  4,  ed  esperti  per  il  conferimento  di
incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165; 
    b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. 
  6. Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle
diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti
territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto,
dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le  modalita'
per   l'istituzione   dell'elenco    e    la    relativa    gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle  specializzazioni,
il limite al cumulo degli incarichi, le  modalita'  di  aggiornamento
dell'elenco e le modalita' semplificate di  selezione  comparativa  e
pubblica sono definite con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente
comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale
di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma
sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui  all'articolo  3,
comma 7,  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  con  collegamento
ipertestuale   alla   corrispondente   pagina   del   sito   internet
istituzionale dell'amministrazione. 
  7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma  5,  lettera
a), il decreto di cui  al  comma  6  individua  quali  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco: 
    a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113; 
    b)  essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine
professionale comunque denominato; 
    c) non essere in quiescenza. 
  7-bis. Per il conferimento degli  incarichi  di  cui  al  comma  5,
lettera a), il decreto di cui al  comma  6  definisce  gli  ulteriori
requisiti, le modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5,  lettera
a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013,  n.
4. 
  7-ter. Al  fine  di  incentivare  il  reclutamento  delle  migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non
e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina
in  nessun  caso  la  cancellazione  d'ufficio.  Per  gli   incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si  applicano  i  divieti  di  cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le amministrazioni di  cui  al  comma  1,  qualora  ravvisino
potenziali conflitti di interessi nell'esercizio  dell'attivita'  del
professionista,  inseriscono   nel   contratto   di   assunzione   la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale  per  tutta  la  durata  del  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione  pubblica.   Nel   contratto   di   assunzione   e'
espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto  di  interessi
fra  le  mansioni  attribuite  dalla   pubblica   amministrazione   e
l'esercizio dell'attivita' professionale. 
  7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche  amministrazioni
ai  sensi  del  comma  7-ter  possono  mantenere  l'iscrizione,   ove
presente, ai regimi  previdenziali  obbligatori  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103. E' in ogni  caso  escluso  qualsiasi  onere  a
carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro
prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel  caso  in  cui  lo
stesso non  opti  per  il  mantenimento  dell'iscrizione  alla  cassa
previdenziale di  appartenenza.  Le  modalita'  di  applicazione  del
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione,
sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai  sensi
del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  e  del  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze
professionali   maturate   nonche'   il   possesso   di   titoli   di
specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio
della  professione,  purche'  a  essa  strettamente  conferenti.   Le
amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di
acquisire,  invitano  almeno  quattro  professionisti  o  esperti,  e
comunque in numero tale da  assicurare  la  parita'  di  genere,  tra
quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio
selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 
  9. L'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
avviene previo svolgimento di procedure idoneative  svolte  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con  previsione
della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il
diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di
graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai
fini della stipula dei contratti. 
  10.  Ai  fini  di  cui  al  comma   5,   lettera   b),   per   alta
specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o
specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori
scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati
all'attuazione dei progetti: 
    a)  dottorato  di  ricerca  o  master  universitario  di  secondo
livello; 
    b)   documentata   esperienza   professionale    qualificata    e
continuativa,  di  durata  almeno  triennale,  maturata  presso  enti
pubblici  nazionali  ovvero   presso   organismi   internazionali   o
dell'Unione europea. 
  11. Per  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1,  le
procedure concorsuali di cui al comma 4  possono  essere  organizzate
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale  del  reclutamento  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando
e'  definito  il  cronoprogramma  relativo  alle  diverse   fasi   di
svolgimento della procedura. 
  12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di  cui  al
presente articolo sono composte  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di genere. 
  13.  Il  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
determinato ai sensi del comma 5,  lettera  b),  e'  equiparato,  per
quanto attiene al trattamento economico fondamentale e  accessorio  e
ad ogni  altro  istituto  contrattuale,  al  profilo  dell'Area  III,
posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale di  lavoro
del personale del comparto Funzioni centrali, sezione  Ministeri.  Si
applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli
economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi
ai  diversi  comparti  di  contrattazione,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015. 
  14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi  stabiliti
e per le medesime finalita', possono procedere ad assunzioni a  tempo
determinato  anche  mediante  utilizzo  di  graduatorie   concorsuali
vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113. 
  14-bis. Alle assunzioni  previste  dal  presente  articolo  non  si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno  2019,  n.
56,  le  parole:  "nel  triennio  2019-2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". 
  15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del  PNRR
possono derogare,  fino  a  raddoppiarle,  alle  percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, ai fini della copertura  delle  posizioni  dirigenziali  vacanti
relative   a   compiti   strettamente   e   direttamente   funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al 31 dicembre  2026,
per le predette amministrazioni, per la  copertura  dei  posti  delle
rispettive articolazioni  che  rivestono  la  qualifica  di  soggetti
attuatori del PNRR, le ((quote)) di cui all'articolo 19, comma 6, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella  misura  del
12 per cento. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a
valere sulle risorse  finanziarie  disponibili  e  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente  per  ciascuna
amministrazione interessata. In  alternativa  a  quanto  previsto  al
primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga
ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli
incarichi di cui al presente  comma  sono  conferiti  per  la  durata
espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente
il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare  una  quota
degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche. 
  15-bis.  Al  fine  di  garantire  all'Agenzia   per   la   coesione
territoriale la piena  operativita'  organizzativa  e  funzionale  in
relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli  interventi  del
programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata  dai
fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027,  fino  al
2027 gli incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale
previsti  nella  dotazione  organica  dell'Agenzia   possono   essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli  della
medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui  all'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "correlate professionalita'" sono inserite  le
seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i  profili  da
selezionare"; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Al  personale
reclutato  e'  assicurata,  a  cura  dell'Agenzia  per  la   coesione
territoriale e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui  al
presente comma, una formazione  specifica  in  relazione  ai  profili
rivestiti e alle funzioni da svolgere". 
  15-quater. All'articolo 10, comma 4, del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021,  n.  76,  le  parole:  "anche  ai  fini  dell'ammissione   alle
successive fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione  del
punteggio finale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai  fini  del
punteggio finale" e dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Il bando puo' prevedere che il punteggio per  il  titolo  di  studio
richiesto per l'accesso sia aumentato  fino  al  doppio,  qualora  il
titolo di studio sia stato conseguito non oltre  quattro  anni  prima
del  termine  ultimo  per   la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione alla procedura di reclutamento". 
  15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno  2019,
n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  ai
commi 1 e 4 nonche'" sono soppresse; 
    b) dopo le parole: "concorsi pubblici" sono inserite le seguenti:
"nonche' di  assistere  gli  enti  locali  nell'organizzazione  delle
procedure  concorsuali  anche   ai   sensi   dell'articolo   10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76". 
  16. Alle attivita' di cui  al  presente  articolo  il  Dipartimento
della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta
titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente  articolo  si
applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche  alle  pubbliche
amministrazioni titolari di interventi  finanziati  esclusivamente  a
carico del Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al
PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59  ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
limitatamente agli incarichi di collaborazione di  cui  al  comma  5,
lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo  restando  quanto
previsto al comma 1, le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono principi fondamentali  ai  sensi  del  l'articolo  117,
terzo comma, della Costituzione. 
  17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilita'  del
personale pubblico  sono  pubblicati  sul  portale  del  reclutamento
secondo  lo  schema  predisposto  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione  della  documentazione
relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione  in  modo  accessibile  e
ricercabile  secondo  parametri  utili  ai  cittadini  che  intendono
partecipare a tali procedure. All'attuazione delle  disposizioni  del
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.