LEGGE 19 giugno 2019, n. 56

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 8-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
               Misure per il contrasto all'assenteismo 
 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. 
  5.  ((...))  al  fine  di  realizzare  strutture   tecnologicamente
avanzate per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  ((nonche'  di
assistere  gli  enti  locali  nell'organizzazione   delle   procedure
concorsuali anche ai sensi  dell'articolo  10  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76)), e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  apposito  fondo   da
ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per  l'anno  2019.
L'utilizzo del fondo e' disposto, previa ricognizione dei fabbisogni,
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  in  relazione  alle
esigenze presentate. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.