LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

note: Entrata in vigore della legge: 18-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 7-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Disposizioni  in  materia   di   dichiarazioni   sostitutive   e   di
      semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)). 
  2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e'
sostituito dal seguente: 
  "I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  stabiliscono  per
quali fatti,  stati  e  qualita'  personali,  oltre  quelli  indicati
nell'articolo   2,   e'   ammessa,   in   luogo   della    prescritta
documentazione,   una    dichiarazione    sostitutiva    sottoscritta
dall'interessato.   In   tali   casi    la    documentazione    sara'
successivamente     esibita     dall'interessato,     a     richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso  il  provvedimento  a  lui
favorevole. Qualora l'interessato non produca la  documentazione  nel
termine  di  trenta  giorni,  o  nel  piu'  ampio  termine   concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso". 
  3.  L'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente: 
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma  1  dell'articolo  2
possono essere presentate anche contestualmente  all'istanza  e  sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto". 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)). 
  6.   La   partecipazione   ai   concorsi   indetti   da   pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 
  7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e  restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi  e  dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi  pubblici.  Se  due  o  piu'
candidati ottengono, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione
dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio,  e'  preferito  il
candidato piu' giovane di eta'. 
  8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge  20
dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
bandi di concorso possono prevedere la  partecipazione  di  personale
dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano
in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei  posti
messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali". 
  9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e'  resa
ad imprese di gestione di  servizi  pubblici,  la  sottoscrizione  e'
autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20,
dal funzionario incaricato  dal  rappresentante  legale  dell'impresa
stessa". 
  10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra
disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5. 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).