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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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Testo in vigore dal:  10-2-2013

Art. 7

Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.