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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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Testo in vigore dal: 15-2-2018
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. La presente legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta' di circolazione,  disciplina  le
professioni non organizzate in ordini o collegi. 
  2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di
servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e
prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il
concorso di questo, con  esclusione  delle  attivita'  riservate  per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229
del codice civile, delle professioni sanitarie ((e relative attivita'
tipiche o riservate per legge)) e  delle  attivita'  e  dei  mestieri
artigianali, commerciali e  di  pubblico  esercizio  disciplinati  da
specifiche normative. 
  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2
contraddistingue la propria attivita', in ogni documento  e  rapporto
scritto con il  cliente,  con  l'espresso  riferimento,  quanto  alla
discplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge.
L'inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 
  4.   L'esercizio   della   professione   e'   libero   e    fondato
sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di  giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza,
dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta  dei  servizi,
della responsabilita' del professionista. 
  5. La professione e' esercitata  in  forma  individuale,  in  forma
associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro
dipendente.