DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi  pubblici  e
           per la durata dei corsi di formazione iniziale 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, ai fini della  partecipazione  alle
procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  di   personale   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea
magistrale  in   scienze   delle   religioni   (LM64),   secondo   la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  22
ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti  del  possesso  del
titolo di laurea magistrale in scienze storiche  (LM84),  in  scienze
filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  8. Le disposizioni dei  precedenti  commi  non  si  applicano  alle
procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ,
fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis. 
  9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento  delle  procedure
selettive  in  presenza  dei   concorsi   banditi   dalle   pubbliche
amministrazioni e delle selezioni pubbliche  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 2, del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  nel
rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 
  10. All'articolo 259 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili    del    fuoco,    dell'amministrazione    penitenziaria    e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»; 
    b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria  e
dell'esecuzione penale minorile ed esterna». 
  10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e  il  111°
corso  di  formazione  iniziale  per  l'accesso  alla  qualifica   di
commissario della Polizia di Stato hanno durata  pari  a  quattordici
mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti  corsi  e
sono dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati  nel
ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi
svolgono,  nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il  tirocinio
operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita'  previste
in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato  articolo  4
del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la  qualifica
di commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del  terzo
periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 
  11. All'articolo 1, comma 925,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni  vigenti  alla
data del 30 aprile 2021». 
  11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31  dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione"  fino  a:
"F1," sono soppresse e  la  parola:  "219.436"  e'  sostituita  dalla
seguente: "438.872"; 
    b)  al  sesto  periodo,  le   parole:   "nel   medesimo   profilo
professionale, di cui  al  secondo  periodo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di 10 unita' dell'Area III, posizione  economica  F1,  ivi
incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di
cui al secondo periodo"; 
  11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento  del  personale,
le  autorita'  amministrative  indipendenti,  inclusi  gli  enti  che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo  2
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  dalle  leggi  4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n.  287,  possono  prevedere,
secondo  la   specificita'   del   proprio   ordinamento,   modalita'
semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna  ovvero
a  talune  delle  modalita'  indicate  al  presente  articolo,  fermo
restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.