DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
        Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 
       (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 
        del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato 
dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione  degli
uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,  adottando,
in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al  comma  2,
gli atti previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
sindacale, ove prevista  nei  contratti  collettivi  nazionali.  (89)
((116)) 
  2. Allo scopo di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  pubbliche
disponibili e  perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita'  dei  servizi  ai  cittadini,  le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei  fabbisogni
di personale, in coerenza con  la  pianificazione  pluriennale  delle
attivita' e della performance, nonche'  con  le  linee  di  indirizzo
emanate ai  sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora  siano  individuate
eccedenze di personale, si applica  l'articolo  33.  Nell'ambito  del
piano, le amministrazioni pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei  processi
di mobilita' e di reclutamento del personale, anche  con  riferimento
alle unita' di cui all'articolo  35,  comma  2.  Il  piano  triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate  sulla  base  della  spesa  per  il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente. (89) 
  3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma  2,  ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica  e  la
sua eventuale rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni  programmati  e
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,  nell'ambito
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,   garantendo   la   neutralita'   finanziaria   della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (89) 
  4. Nelle amministrazioni statali, il  piano  di  cui  al  comma  2,
adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche  per
le finalita' di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato,  su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel  rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2  e  3,  e'  approvato  secondo  le
modalita'  previste  dalla   disciplina   dei   propri   ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'  assicurata  la
preventiva  informazione  sindacale,  ove  prevista   nei   contratti
collettivi nazionali. (89) ((116)) 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. 
  5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  il  Ministero
degli affari esteri, nonche' per le  amministrazioni  che  esercitano
competenze istituzionali in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono  fatte  salve  le  particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,  comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
si interpreta nel senso che al  predetto  personale  non  si  applica
l'articolo 16 dello stesso decreto.  Restano  salve  le  disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni
educative. Le attribuzioni del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica,  relative  a  tutto  il  personale
tecnico e amministrativo universitario,  ivi  compresi  i  dirigenti,
sono  devolute  all'universita'  di  appartenenza.   Parimenti   sono
attribuite agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale,  ad  eccezione  di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (71) 
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non  possono  assumere  nuovo  personale.
(71) (89) ((116)) 
  6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del  personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali,  delle  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' degli enti  pubblici  di  ricerca  di  cui  al
decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Per  gli  enti  del
servizio  sanitario  nazionale  sono  fatte  salve   le   particolari
disposizioni dettate dalla normativa di settore. 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22,  comma
1) che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo
6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come  modificato
dal presente decreto, si applica a decorrere  dal  30  marzo  2018  e
comunque  solo  decorso  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera  a))  che  che
nel presente decreto le parole "Ministero della ricerca scientifica",
ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca". 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
328) che "Al fine  di  rafforzare  lo  svolgimento  dell'attivita'  a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive  attribuite  al  Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti  e  dei
processi  produttivi,  di  crisi  di  impresa,   di   amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali  in  materia
di  energia,  di  vigilanza  e  controllo  del  corretto  uso   delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad  assumere  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con  conseguente  incremento  della  vigente  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  in  aggiunta   alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale  da
inquadrare nella III area del personale non  dirigenziale,  posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di  personale  da  inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle  funzioni  di  cui  al  presente
comma". 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera a)) che "Ai sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,   n.   113,   per   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta  dipendenti,
sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del  Piano
integrato di  attivita'  e  organizzazione  (PIAO),  gli  adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: 
  a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni)  e  6,  [...]  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".