DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ((e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)). (19G00111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e  della  Presidenza
                  del Consiglio dei ministri ((11)) 
 
  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in  possesso
della professionalita' necessaria per lo svolgimento  delle  funzioni
del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6  e  7,  il  Ministero  dello
sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato,
con incremento della vigente  dotazione  organica  nel  limite  delle
unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali,
un contingente massimo di settantasette unita' di personale,  di  cui
sessantasette di area terza e dieci di area seconda,  nel  limite  di
spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020. ((11)) 
  2. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  1,  il
Ministero dello sviluppo economico, fatte salve  le  unita'  dedicate
all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte
dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nell'ambito  del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del
CVCN di un contingente di  personale  non  dirigenziale  appartenente
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con  esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche, in  posizione  di  fuori  ruolo  o  di
comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi  ordinamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per un  massimo  del  40  per  cento  delle  unita'  di
personale di cui al comma 1.  Nei  limiti  complessivi  della  stessa
quota il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi,  in
posizione di comando, di  personale  che  non  risulti  impiegato  in
compiti  operativi  o  specialistici  con  qualifiche  o  gradi   non
dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti
unita', conservando lo stato giuridico  e  il  trattamento  economico
fisso,  continuativo  ed  accessorio,  secondo  quanto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti,  con  oneri  a  carico  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  ai  sensi  dell'articolo   1777,   del   codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. ((11)) 
  3.   Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   in   materia    di
digitalizzazione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
autorizzata  ad  assumere   con   contratti   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con
corrispondente incremento della dotazione  organica,  un  contingente
massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da  inquadrare
nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di
spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020. ((11)) 
  4. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  3,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate
all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte
dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nel  quadro  del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del
40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma,  di  personale
non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in  posizione  di
fuori ruolo,  di  comando  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo  9,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  nonche'  di  esperti  o
consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  possesso  di  particolare  e
comprovata specializzazione in materia informatica. ((11)) 
  5. Il reclutamento del personale di cui ai  commi  1  e  3  avviene
mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare  anche  in  deroga
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n.  125,  e  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la
possibilita'  da  parte  delle  amministrazioni  di  avvalersi  delle
modalita' semplificate e delle  misure  di  riduzione  dei  tempi  di
reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019,  n.
56. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma  6,
lettera a))  che  nel  presente  decreto-legge  ogni  riferimento  al
Ministero dello sviluppo economico e alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito  all'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale.