LEGGE 19 giugno 2019, n. 56

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
Misure  per  accelerare  le   assunzioni   mirate   e   il   ricambio
            generazionale nella pubblica amministrazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie  e  gli  enti  pubblici   non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  procedere,  a
decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore. 
  2.  Al  fine  di  accrescere  l'efficienza  dell'organizzazione   e
dell'azione amministrativa, le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e  6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto  dell'esigenza
di  assicurare  l'effettivo  ricambio  generazionale  e  la  migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di  reclutare
figure professionali con elevate competenze in materia di: 
    a) digitalizzazione; 
    b)  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  processi  e   dei
procedimenti amministrativi; 
    c) qualita' dei servizi pubblici; 
    d)  gestione  dei  fondi  strutturali  e   della   capacita'   di
investimento; 
    e) contrattualistica pubblica; 
    f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; 
    g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria. 
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il  decreto
e  le  procedure  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta  delle  amministrazioni
interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni  di  cui
agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n.  165  del
2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni  avvenute
nell'anno    precedente    e    delle    conseguenti    economie    e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi  organi  di  controllo.  Fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, a  decorrere  dall'anno  2019  e'  consentito  il  cumulo  delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del  personale  gia'
maturate,  destinate  alle  assunzioni  per  un  arco  temporale  non
superiore a cinque anni,  a  partire  dal  budget  assunzionale  piu'
risalente,  nel  rispetto  del   piano   dei   fabbisogni   e   della
programmazione finanziaria e contabile. 
  4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico  impiego,  per
il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni
di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto  dal
primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nel  rispetto  dell'articolo  4,
commi  3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al
comma 2 del presente articolo: 
    a) all'assunzione a  tempo  indeterminato  di  vincitori  o  allo
scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per
cento delle facolta' di assunzione previste dai  commi  1  e  3,  per
ciascun anno; 
    b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80
per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente
triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a),  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies  e  3-sexies,  del
medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo  35,  comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni  di  cui
alla presente lettera possono essere effettuate successivamente  alla
maturazione della corrispondente facolta' di assunzione. 
  5. Le amministrazioni che si avvalgono della  facolta'  di  cui  al
comma 4  comunicano,  entro  trenta  giorni,  i  dati  relativi  alle
assunzioni  o  all'avvio  delle  procedure   di   reclutamento   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al  fine  di  consentire  agli
stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle  restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3. 
  5-bis. Al fine di  accelerare  le  procedure  assunzionali  per  il
triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica  elabora,
entro il 30 marzo 2020,  bandi-tipo  volti  a  avviare  le  procedure
concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti  e  gestisce
le procedure concorsuali e le prove selettive  delle  amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta. 
  5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura  l'esercizio  delle  funzioni,  delle
azioni e  delle  attivita'  del  Nucleo  della  Concretezza,  di  cui
all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
anche in deroga alle procedure previste nel medesimo  articolo.  Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di  personale  di
cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165  del
2001.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   nell'ambito
dell'autonomia  organizzativa  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  6. Per le finalita' del comma 4, nelle more dell'entrata in  vigore
del decreto previsto dall'articolo  1,  comma  300,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  e  predisposto  anche  tenendo  conto  delle
lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali  di  cui
alla lettera b) del medesimo comma 4  sono  svolte  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare: 
    a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove
scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo'
essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a
duecentocinquanta; 
    b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di
esame, prevedendo: 
      1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 
      2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 
      3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a  domande  con  risposta  a
scelta multipla; 
      4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime; 
      5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici; 
      6) la valutazione dei titoli solo  dopo  lo  svolgimento  delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami; 
      7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di
un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la  previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile. 
  7. Per le finalita' di  cui  al  comma  4,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta
e la gestione, con  modalita'  automatizzate  e  nel  rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27  aprile  2016,  e  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi
pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante  la
creazione del fascicolo  elettronico  del  candidato.  All'attuazione
delle disposizioni del presente comma si provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso
al  pubblico  impiego,  fino  al  31  dicembre  2024,  le   procedure
concorsuali  bandite   dalle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate  senza  il
previo svolgimento delle  procedure  previste  dall'articolo  30  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34: 
      1) al comma 4, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  33,  il  rapporto  di
lavoro   si   intende   definitivamente   risolto   alla   data   del
raggiungimento del periodo massimo di  fruizione  dell'indennita'  di
cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  33,  ovvero,  prima   del
raggiungimento di detto periodo massimo,  qualora  il  dipendente  in
disponibilita' rinunci o non accetti  per  due  volte  l'assegnazione
disposta ai sensi dell'articolo 34-bis  nell'ambito  della  provincia
dallo stesso indicata»; 
      2) al comma 6, primo periodo, dopo le  parole:  «dodici  mesi,»
sono inserite le seguenti:  «ad  esclusione  di  quelle  relative  al
conferimento di incarichi dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui  all'articolo
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e  dopo
le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti:
«e in possesso della qualifica e  della  categoria  di  inquadramento
occorrenti»; 
    b) all'articolo 34-bis: 
      1) al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'amministrazione   destinataria   comunica   tempestivamente   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione  dell'assegnazione
da parte del dipendente in disponibilita'»; 
      2) al comma 4, le parole: «decorsi due  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»; 
    c) all'articolo 39: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «Le  amministrazioni  pubbliche
promuovono o propongono programmi  di  assunzioni  per  portatori  di
handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   amministrazioni   pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per  i  quali
non e' previsto il solo requisito della  scuola  dell'obbligo  e  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3,  del  presente
decreto, programmi di assunzioni  ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge 12 marzo 1999,  n.  68,  destinati  ai  soggetti  titolari  del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3  e  18
della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della
legge 23 novembre 1998, n. 407,»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Assunzioni
obbligatorie e tirocinio delle categorie protette». 
  10. Nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  comma  4,
lettera  b),  le  amministrazioni  tengono  conto   degli   eventuali
specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti. 
  11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti  disposizioni  per
la composizione delle commissioni esaminatrici dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente  e  i  membri  delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un
pubblico impiego possono essere scelti  anche  tra  il  personale  in
quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando  di  concorso,  che  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n.  165
del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si  applica
la disciplina di cui all'articolo 5, comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.   135.   Ferme   restando   le   altre   cause   di
inconferibilita' o di incompatibilita'  previste  dalla  legislazione
vigente,  la  risoluzione  del  rapporto   di   lavoro   per   motivi
disciplinari, per ragioni di salute  o  per  decadenza  dall'impiego,
comunque  determinata,  e'  causa  di  esclusione  dalla  nomina  del
dipendente, anche in quiescenza, a presidente  o  componente  di  una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un
pubblico impiego. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019,  N.  162,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8. 
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si   provvede
all'aggiornamento, anche in  deroga  all'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere  al
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni  esaminatrici
dei concorsi pubblici per l'accesso a  un  pubblico  impiego  indetti
dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
dagli enti pubblici non economici  nazionali,  nonche'  al  personale
addetto alla vigilanza delle medesime prove  concorsuali,  secondo  i
criteri stabiliti con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  134
del 10 giugno 1995. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si  considerano
attivita' di servizio a tutti gli effetti  di  legge,  qualunque  sia
l'amministrazione che li ha conferiti. 
  14. Fermo  restando  il  limite  di  cui  all'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  la  disciplina  di   cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale  per
l'attivita' di presidente o di membro della commissione  esaminatrice
di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM). 
  15. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  16. Sulla base di convenzione con il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo  di  cui
al  comma  15  puo'  essere  utilizzato  per  la   formazione   delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un
pubblico impiego svolti secondo modalita' diverse da quelle  previste
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.