DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                     Personale della Presidenza 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza  sono  conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2,  e  19  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  relativi,   rispettivamente,   alle
strutture individuate come di diretta collaborazione  ed  alle  altre
strutture, ferma restando  l'applicabilita',  per  gli  incarichi  di
direzione di dipartimento, dell'articolo 28  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma  altresi'
restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31, comma  4,
della legge stessa. 
  2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di  livello
non dirigenziale: di personale  di  ruolo,  entro  i  limiti  di  cui
all'articolo 11, comma 4; di personale di  prestito,  proveniente  da
altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o  istituzioni,
in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo,  o  altre   corrispondenti
posizioni  disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti  a  tempo
determinato  per  le  esigenze  delle  strutture  e  delle   funzioni
individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o  esperti,
anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati  per  speciali
esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in  materia
di reclutamento del personale di ruolo, il  Presidente,  con  proprio
decreto, puo' istituire, in misura non superiore al venti  per  cento
dei posti disponibili,  una  riserva  di  posti  per  l'inquadramento
selettivo,  a  parita'  di  qualifica,   del   personale   di   altre
amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed  in  possesso  di
requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo. 
  4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza e'
disciplinato  dalla  contrattazione  collettiva  e  dalle  leggi  che
regolano il rapporto di lavoro privato, in  conformita'  delle  norme
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  anche  per   quanto   attiene   alla
definizione del comparto di contrattazione per  la  Presidenza.  Tale
regime si applica, relativamente al trattamento economico  accessorio
e fatta eccezione ((per il personale delle forze armate e delle forze
di polizia)), al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi
dirigenziali ed al  personale  di  prestito  in  servizio  presso  la
Presidenza stessa. 
  5. Il Presidente, con proprio decreto,  stabilisce  il  contingente
del personale di prestito, ai sensi dell'articolo  11,  comma  4,  il
contingente dei consulenti ed esperti, e  le  corrispondenti  risorse
finanziarie da  stanziare  in  bilancio.  Appositi  contingenti  sono
previsti per il personale delle forze di  polizia,  per  le  esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27  dicembre
1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito utilizzabile nelle
strutture di diretta collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per
aree funzionali, in relazione alle esigenze  ed  alle  disponibilita'
finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei  consulenti
ed esperti. Al giuramento di  un  nuovo  Governo,  cessano  di  avere
effetto i decreti di  utilizzazione  del  personale  estraneo  e  del
personale  di  prestito  addetto  ai  gabinetti  e  segreterie  delle
autorita' politiche. Il restante personale di prestito e'  restituito
entro sei mesi alle amministrazioni di  appartenenza,  salva  proroga
del comando o  conferma  del  fuori  ruolo  disposte  sulla  base  di
specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle  strutture
della Presidenza. 
  5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi  disciplinati
dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'
obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti
di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici  e  di
ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il
servizio prestato in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo  o  altra
analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso
la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di  cui
agli articoli 1, comma 2, 2 e 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge  24  ottobre
1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di
carriera,  al  servizio  prestato  presso   le   amministrazioni   di
appartenenza.  Le  predette  posizioni  in  ogni  caso  non   possono
determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il  relativo
posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto
dai   rispettivi   ordinamenti,   ivi   compreso   quanto    disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n.  801,
il conferimento al personale di cui al presente comma di  qualifiche,
gradi  superiori  o  posizioni  comunque  diverse,  da  parte   delle
competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici  incarichi  direttivi,  dirigenziali   o   valutazioni   di
idoneita',  non  richiede  l'effettivo   esercizio   delle   relative
funzioni, ovvero la cessazione  dal  comando,  fuori  ruolo  o  altra
analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'.  Il
predetto personale e' collocato in  posizione  soprannumeraria  nella
qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di  servizio
prestato presso la Presidenza,  senza  pregiudizio  per  l'ordine  di
ruolo. 
  5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado  e  qualifica
del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in  posizione  di
comando o di  fuori  ruolo  presso  la  Presidenza,  ivi  incluse  le
strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo  di  cui
all'articolo 11 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nonche'  le
strutture di missione di cui all'articolo 7,  comma  4,  mantiene  il
trattamento   economico   fondamentale   delle   amministrazioni   di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi
oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale  appartenente
ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  chiamato  a  prestare
servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede,  d'intesa  con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente,  alla  ripartizione
dei relativi oneri, senza pregiudizio per  il  trattamento  economico
fondamentale spettante al dipendente medesimo. 
  5-quater.  Con  il  provvedimento  istitutivo  delle  strutture  di
supporto o di missione di cui al  comma  5-ter  sono  determinate  le
dotazioni   finanziarie,   strumentali   e   di   personale,    anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento delle  medesime  strutture,
che  in  ogni  caso,  per  la  loro  intrinseca  temporaneita',   non
determinano variazioni nella consistenza organica  del  personale  di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli  stanziamenti  ordinari  di  bilancio  della
Presidenza   e,   previo   accordo,   delle   altre   amministrazioni
eventualmente coinvolte nelle attivita' delle predette strutture. 
  6. Il Presidente, con proprio decreto,  stabilisce  il  trattamento
economico del  Segretario  generale  e  dei  vicesegretari  generali,
nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli  esperti,  al
personale estraneo alla pubblica amministrazione. 
  7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di  cui  agli
articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di  cui  all'articolo
3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il  Presidente
puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e  della  Corte  dei
conti sui decreti di cui all'articolo 8.(2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 -29 maggio  2002,  n.  221
(in G.U. 1ª s.s. 05/06/2002, n. 22),  "dichiara  che  non  spetta  al
Governo adottare l'art.  9,  comma  7,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11  della  legge  15  marzo
1997, n. 59), e conseguentemente lo annulla".