LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 23-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle
                      amministrazioni pubbliche 
 
  1. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte  a
fissare obiettivi annuali  per  l'attuazione  del  telelavoro  e  del
lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche redigono, sentite le  organizzazioni  sindacali,  il  Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  27
ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le  modalita'  attuative  del
lavoro agile prevedendo, per le attivita' che possono  essere  svolte
in modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei  dipendenti  possa
avvalersene, garantendo che gli stessi non  subiscano  penalizzazioni
ai fini del riconoscimento di professionalita' e  della  progressione
di carriera,  e  definisce,  altresi',  le  misure  organizzative,  i
requisiti tecnologici, i  percorsi  formativi  del  personale,  anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica  periodica
dei  risultati  conseguiti,  anche  in   termini   di   miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione  amministrativa,  della
digitalizzazione dei processi, nonche'  della  qualita'  dei  servizi
erogati, anche coinvolgendo i  cittadini,  sia  individualmente,  sia
nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione  del  POLA,
il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove
lo  richiedano.  Il  raggiungimento  delle  predette  percentuali  e'
realizzato  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. Le economie derivanti  dall'applicazione  del  POLA  restano
acquisite al bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica. (12) 
  2. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al  fine  di  conciliare  i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare,  anche  attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere  definiti,  anche
tenendo conto degli esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nei
confronti delle  pubbliche  amministrazioni;  ulteriori  e  specifici
indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  e
della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  per  quanto  applicabile  alle
pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione
del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  il   lavoro   agile   e   la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44)). 
  4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro  autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e  2017.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,
della quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno  2018,  la  dotazione
del fondo di cui al comma  1  e'  determinata  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196»; 
    b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «oltre   che    da    minori    figli    di    dipendenti
dell'Amministrazione  della  difesa,  anche  da   minori   figli   di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali  e
da minori che non  trovano  collocazione  nelle  strutture  pubbliche
comunali,». 
  6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. La dipendente vittima di violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali  del  comune  di  residenza,  puo'  presentare   domanda   di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un  comune
diverso   da    quello    di    residenza,    previa    comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi  siano   posti   vacanti   corrispondenti   alla   sua   qualifica
professionale». 
  7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia   di   sostegno   della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali». 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, lettera
e)) che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti,  sono  soppressi,  in
quanto assorbiti  nelle  apposite  sezioni  del  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai  piani
di cui alle seguenti disposizioni: 
  [...] 
  e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.  124  (Piano
organizzativo del lavoro agile)".