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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
Testo in vigore dal:  29-3-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;
b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».
5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.».
9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 è differito al triennio 2022-2024.
10. All'articolo 1, comma 917, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti:
«2022-2024».
11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti:
«2022-2024».
12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
14. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
15. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonché ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
16. Le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023.
17. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
18-bis. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 30 giugno 2024, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.
18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
19. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2023.
20. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n, 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro".
20-ter.
((Fino al 31 dicembre 2025))
, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità.
21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023».
22. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.
22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https:// pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.
22-quater. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2023".
22-quinquies. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".