DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
     Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 e'
soppresso; 
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
  «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al  comma
1  e  in  ogni  caso  di  avvio  di  procedure   di   mobilita',   le
amministrazioni provvedono a pubblicare il  relativo  avviso  in  una
apposita  sezione  del  Portale  unico  del   reclutamento   di   cui
all'articolo 35-ter. Il  personale  interessato  a  partecipare  alle
predette  procedure  invia  la  propria  candidatura,  per  qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del
proprio curriculum vitae esclusivamente in  formato  digitale.  Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  1-quinquies.   Per   il   personale    non    dirigenziale    delle
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle  autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di  cui  all'articolo  70,
comma 4, i comandi o distacchi  sono  consentiti  esclusivamente  nel
limite del 25  per  cento  dei  posti  non  coperti  all'esito  delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  non  si  applica  ai  comandi  o  distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge,  ivi  inclusi  quelli
relativi agli uffici di  diretta  collaborazione,  nonche'  a  quelli
relativi  alla  partecipazione  ad   organi,   comunque   denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari  che  prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.». 
  2. I comandi o distacchi del personale non dirigenziale,  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  esclusi  quelli
di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30
marzo 2001,  n.  165,  come  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, cessano alla data del 31  dicembre  2022  o  alla  naturale
scadenza,   se   successiva   alla   predetta   data,   qualora    le
amministrazioni non abbiano gia' attivato procedure straordinarie  di
inquadramento di cui al comma 3. 
  3. Al  fine  di  non  pregiudicare  la  propria  funzionalita',  le
amministrazioni interessate possono  attivare,  ((fino  al  31  marzo
2023)), a favore del personale di cui al comma 2, gia' in servizio  a
tempo indeterminato presso  le  amministrazioni,  le  Autorita'  e  i
soggetti di cui  all'articolo  30,  comma  1-quinquies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal  comma  1  del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente  al  servizio
sanitario nazionale e  quello  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio  2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50  per
cento  delle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nell'ambito   della
dotazione  organica,  procedure  straordinarie  di  inquadramento  in
ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie  di
cui al presente comma si tiene conto  della  anzianita'  maturata  in
comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneita'  alla
specifica posizione da ricoprire. Non  e'  richiesto  il  nulla  osta
dell'amministrazione di provenienza. 
  4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le  parole  «per  gli  estranei  e  per  gli  appartenenti  a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia». 
  5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui  alle  proprie
unita' di  personale  impiegate  come  esperti  nazionali  distaccati
presso l'Unione  europea  non  sono  corrisposte  dalle  istituzioni,
organi o agenzie europei interessati, sulla base di  intese  con  gli
stessi, le indennita' di  soggiorno,  comunque  denominate,  previste
dalla  disciplina  dell'Unione  europea,  possono  corrispondere   al
predetto personale, per il periodo  di  effettiva  assegnazione  come
esperti  nazionali   distaccati,   una   indennita'   forfettaria   e
omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese  di
soggiorno, di entita' non superiore a quelle corrisposte  dall'Unione
europea per le medesime posizioni. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di  euro  a  decorrere
dall'anno 2023 che costituisce il limite di  spesa  per  l'erogazione
della indennita' di cui al presente comma.». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  7.  Al  fine  di  potenziare  la  capacita'  delle  amministrazioni
attuatrici del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di  cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o  dell'Unione  europea  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, anche in  deroga  alle  percentuali  ivi  previste.  Il
conferimento  degli  incarichi  ai  sensi  del  presente   comma   e'
consentito  nei  limiti  dei  posti  disponibili  e  delle   facolta'
assunzionali dell'amministrazione che  conferisce  l'incarico,  senza
nuovi  o  ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli
incarichi di cui al presente comma  sono  conferiti  per  una  durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. 
  8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 30 settembre 2022». 
  8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi  e  produttivi,
nelle  more  dell'approvazione  delle  nuove  dotazioni  organiche  e
dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali,   le   fondazioni
lirico-sinfoniche  possono  prorogare  fino  al  30  giugno  2023   i
contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019  con
personale artistico e tecnico in presenza di esigenze  contingenti  o
temporanee".