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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2024)
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Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacita'   amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)  e  per  l'efficienza  della   giustizia»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il  decreto-legge  del  6  novembre  2021,  n.  152,  recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
2021, n. 233; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, nonche' di adottare misure  per  il  rafforzamento  della
capacita'  amministrativa  delle   amministrazioni   titolari   degli
interventi; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di realizzare  la
riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonche'
di  migliorarne  le  procedure  di  reclutamento  entro  il   termine
stabilito dall'accordo operativo sull'attuazione del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 13 e del 21 aprile 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,  per  la
pubblica  amministrazione,  per  l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale, per il Sud e la  coesione  territoriale,  della
transizione ecologica,  della  giustizia,  dell'universita'  e  della
ricerca e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e  delle
politiche sociali, dello sviluppo economico, per le pari opportunita'
e la famiglia, della salute, delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Definizione dei profili  professionali  specifici  nell'ambito  della
              pianificazione di fabbisogni di personale 
 
  1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono  soppresse  e  le
parole «di nuove figure e competenze professionali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi  profili  professionali
individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, ((competenze e capacita'  del  personale))
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed  ecologica
della pubblica amministrazione  ((e  relative  anche  a  strumenti  e
tecniche di progettazione  e  partecipazione  a  bandi  nazionali  ed
europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti))». 
  2.  In  fase  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
come modificato ((dal presente articolo)), le linee di indirizzo sono
emanate entro il 30  giugno  2022  ((,  previo  accordo  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  lettera  c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).