DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
(Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione  europea
          e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  favoriscono  e  incentivano  le
esperienze del proprio personale presso le  istituzioni  europee,  le
organizzazioni internazionali nonche' gli  Stati  membri  dell'Unione
europea, gli Stati candidati  all'adesione  all'Unione  e  gli  altri
Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai
sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale
di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento  tra  le
amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati  a  prestare
temporaneamente servizio presso: 
    a) il Parlamento europeo, il Consiglio  dell'Unione  europea,  la
Commissione  europea,  le  altre  istituzioni  e  gli  altri   organi
dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita'
di esperti nazionali distaccati; 
    b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali  l'Italia
aderisce; 
    c) le amministrazioni pubbliche degli  Stati  membri  dell'Unione
europea, degli Stati candidati all'adesione  all'Unione  e  di  altri
Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione,  a
seguito  di  appositi  accordi  di  reciprocita'  stipulati  tra   le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero  degli  affari
esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e  per  le  politiche
europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: 
    a) coordinano la costituzione di una  banca  dati  di  potenziali
candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in  materia
europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; 
    b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni  interessate,  le
aree  di  impiego  prioritarie  del  personale  da  distaccare,   con
specifico riguardo  agli  esperti  nazionali  presso  le  istituzioni
dell'Unione europea; 
    c) promuovono la sensibilizzazione  dei  centri  decisionali,  le
informazioni   relative   ai   posti   vacanti   nelle    istituzioni
internazionali e dell'Unione europea e la formazione  del  personale,
con specifico riguardo agli esperti nazionali presso  le  istituzioni
dell'Unione. 
  3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo'
essere a carico delle amministrazioni di provenienza,  di  quelle  di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in  parte  allo  Stato  italiano  dall'Unione  europea  o  da
un'organizzazione o ente internazionale. 
  3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui ((alle  proprie
unita' di personale impiegate))  come  esperti  nazionali  distaccati
presso l'Unione  europea  non  sono  corrisposte  dalle  istituzioni,
organi o agenzie europei interessati, sulla base di  intese  con  gli
stessi, le indennita' di  soggiorno,  comunque  denominate,  previste
dalla  disciplina  dell'Unione  europea,  possono  corrispondere   al
predetto personale, per il periodo  di  effettiva  assegnazione  come
esperti  nazionali   distaccati,   una   indennita'   forfettaria   e
omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese  di
soggiorno, di entita' non superiore a quelle corrisposte  dall'Unione
europea per le medesime posizioni. A tal fine e' autorizzata  ((...))
la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di  1.000.000  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023 che  costituisce  il  limite  di  spesa  per
l'erogazione della indennita' di cui al presente comma. 
  4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero  resta  a
tutti gli effetti dipendente  dell'amministrazione  di  appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per
l'accesso  a  posizioni  economiche  superiori   o   a   progressioni
orizzontali e verticali di carriera all'interno  dell'amministrazione
pubblica.