DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. (19G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 36 
 
Adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 
 
  1. Al fine dello svolgimento  dei  nuovi  incrementali  adempimenti
derivanti  dall'attuazione  della  direttiva   (UE)   2015/2436,   il
Ministero dello sviluppo economico, ((nel quinquennio 2019-2023)), e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti  dei  posti
disponibili  in  dotazione  organica,  trenta  unita'  da  inquadrare
nell'area  III,  posizione  economica  F1,   selezionate   attraverso
apposito  concorso  pubblico,  in  possesso  di  specifici  requisiti
professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. 
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in  deroga  agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  quantificati
in 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e in 1,2  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte  delle  entrate
previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tal fine, all'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 851,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «e di 50  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «,
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2018,  di
50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021»; 
    b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento  della
normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  le  assunzioni
effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.