DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse  (Art.  33
del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.  13  del
d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del  1998  e
successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del
                                1999) 
 
  1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti  in  organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in  servizio  presso
altre amministrazioni, che  facciano  domanda  di  trasferimento.  E'
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza  nel
caso  in  cui  si  tratti  di  posizioni   dichiarate   motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di  personale  assunto  da
meno di tre anni o qualora la  mobilita'  determini  una  carenza  di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica  corrispondente  a
quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di  differire,
per  motivate  esigenze  organizzative,  il  passaggio  diretto   del
dipendente fino ad un massimo  di  sessanta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza  di  passaggio  diretto  ad  altra  amministrazione.  Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non  si  applicano  al
personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale
e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
non superiore a 100, per i quali  e'  comunque  richiesto  il  previo
assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Al  personale  della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in  materia.
Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i  requisiti  e   le
competenze  professionali  richieste,  pubblicano  sul  proprio  sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,  un  bando
in cui sono indicati  i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso
passaggio  diretto  di  personale  di  altre   amministrazioni,   con
indicazione dei requisiti da possedere. In via  sperimentale  e  fino
all'introduzione  di  nuove  procedure  per  la  determinazione   dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di  differenti  ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici  nazionali  non  e'  richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione  di
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e  a  condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di  posti
vacanti  superiore  all'amministrazione  di  appartenenza.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). (65) (76) 
  1.1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N.  146.  Per  gli
enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101  e  250,  la
percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per  cento;  per  gli
enti locali con un numero di  dipendenti  non  superiore  a  500,  la
predetta percentuale e' fissata al 10 per cento.  La  percentuale  di
cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente. 
  1-bis.   L'amministrazione   di    destinazione    provvede    alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda  di  trasferimento  e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove  sia  necessario  predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma  si  provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali  del  comune  di  residenza,  puo'  presentare   domanda   di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un  comune
diverso   da    quello    di    residenza,    previa    comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi  siano   posti   vacanti   corrispondenti   alla   sua   qualifica
professionale. 
  1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1
e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni
provvedono a pubblicare il relativo avviso in  una  apposita  sezione
del Portale unico del reclutamento di  cui  all'articolo  35-ter.  Il
personale interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
propria candidatura,  per  qualsiasi  posizione  disponibile,  previa
registrazione nel Portale  corredata  del  proprio  curriculum  vitae
esclusivamente in formato digitale. Dalla presente  disposizione  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  1-quinquies.   Per   il   personale    non    dirigenziale    delle
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle  autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di  cui  all'articolo  70,
comma 4, i comandi o distacchi  sono  consentiti  esclusivamente  nel
limite del 25  per  cento  dei  posti  non  coperti  all'esito  delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  non  si  applica  ai  comandi  o  distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge,  ivi  inclusi  quelli
relativi agli uffici di  diretta  collaborazione,  nonche'  a  quelli
relativi  alla  partecipazione  ad   organi,   comunque   denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari  che  prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte. (114) 
  2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,  comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti  all'interno  della  stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in  sedi  collocate  nel  territorio  dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri
dalla sede cui sono adibiti.  Ai  fini  del  presente  comma  non  si
applica il terzo periodo  del  primo  comma  dell'articolo  2103  del
codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, previa consultazione con le  confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare  i
processi di cui al presente comma,  anche  con  passaggi  diretti  di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio   delle   funzioni   istituzionali   da    parte    delle
amministrazioni che presentano carenze di organico.  Le  disposizioni
di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta'
inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo  parentale,  e  ai
soggetti di cui all'articolo 33, comma  3,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e  successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
stessi  alla  prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa   in
un'altra sede. 
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 
  2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi  1
e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o  le  clausole  dei  contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',
le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento
economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento
all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e
corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale
riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I
criteri di utilizzo e le  modalita'  di  gestione-delle  risorse  del
fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse
vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino
rilevanti  carenze  di  personale  e  conseguentemente   alla   piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7  aprile
2014, n. 56.  Le  risorse  sono  assegnate  alle  amministrazioni  di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio  del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno
2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 97, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
quanto  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere   dal   2014   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3  ottobre  2006,  n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.
286 e quanto a 12 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  A
decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
  2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere  all'espletamento  di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui  al  comma
1, provvedendo, in  via  prioritaria,  all'immissione  in  ruolo  dei
dipendenti, provenienti da altre  amministrazioni,  in  posizione  di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa  area  funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio. Il trasferimento e'  disposto,  nei  limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni
di provenienza; il trasferimento puo' essere  disposto  anche  se  la
vacanza sia presente in  area  diversa  da  quella  di  inquadramento
assicurando la necessaria neutralita'  finanziaria.  (68)  (83)  (82)
(84) (103) 
  2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma  2-bis,  limitatamente
alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  al  Ministero  degli
affari esteri, in ragione della specifica professionalita'  richiesta
ai propri dipendenti,  avviene  previa  valutazione  comparativa  dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
fuori  ruolo  al  momento  della  presentazione  della   domanda   di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 
  2-quater.  La  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   per
fronteggiare le situazioni di emergenza in  atto,  in  ragione  della
specifica  professionalita'  richiesta  ai  propri  dipendenti   puo'
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza per le esigenze della  Protezione  civile  e  del  servizio
civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di  cui  all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo  1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  2-quinquies. Salvo diversa previsione,  a  seguito  dell'iscrizione
nel  ruolo  dell'amministrazione  di  destinazione,   al   dipendente
trasferito per mobilita' si  applica  esclusivamente  il  trattamento
giuridico ed economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto  nei
contratti   collettivi   vigenti   nel    comparto    della    stessa
amministrazione . 
  2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,  per  motivate  esigenze
organizzative, risultanti dai documenti  di  programmazione  previsti
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita' previste dai rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre
amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,  fermo
restando quanto  gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto.(52) (60) 
                                                 (74) (76) (78) (103) 
 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
413) che " A decorrere dal 1° gennaio 2013,  i  provvedimenti  con  i
quali sono disposte le assegnazioni  temporanee.  del  personale  tra
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa
tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato." 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 113-bis, comma 4)  che
"Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni  temporanee  di  personale
all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale  stabilito
dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto  legislativo  n.
165 del 2001". 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla L.
29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)  che  "Al
fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione
e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle  more  della
definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni  temporanee
del  personale  non  dirigenziale  del  comparto  Scuola  presso   il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  possono
essere prorogate  fino  al  31  agosto  2015,  in  deroga  al  limite
temporale  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del
personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in  materia
di assunzioni in  caso  di  inquadramento  nei  ruoli  del  personale
comandato". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 3)
che "Al fine di  accelerare  lo  svolgimento  delle  procedure  e  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  il
personale assunto a tempo  indeterminato,  sulla  base  di  procedure
concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in  posizione  di  distacco  o  di  comando
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della presente legge,  in  deroga
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016,
di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti  vacanti
nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici  unita'  e  a
condizione che il transito non comporti un  aumento  del  trattamento
economico, previo parere favorevole dei  dirigenti  responsabili  dei
servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 1) che il comma 2-bis del presente articolo non si  applica  ai
ricercatori e tecnologi degli Enti. 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 15-ter, comma  3)
che "Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  a  decorrere  dal  2018
l'ANSF  e'  autorizzata  all'assunzione  di   11   funzionari   e   9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4,  comma
3,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria". 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 445) che  "Per  il  biennio  2018-2019,  nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno  di  personale
l'AGENAS puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita'  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura  per
l'assorbimento  del  personale  in  esubero   dalle   amministrazioni
pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria  dotazione
organica, procedure concorsuali, per esami, per  assunzioni  a  tempo
indeterminato di 100 unita' di personale, di cui 10 dirigenti di area
III, 80 di categoria D a posizione economica di base, 7 di  categoria
C a posizione economica di base  e  3  di  categoria  B  a  posizione
economica di base, con una riserva di posti non superiore al  50  per
cento per il personale non di ruolo, di qualifica  non  dirigenziale,
che, alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  presti
servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con  contratto  di
lavoro  flessibile,  ivi  compresi  i  contratti  di   collaborazione
coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS"; 
  - (con l'art. 1, comma 567) che "In attuazione dei commi 565 e  566
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di  quanto  previsto
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  e  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101"; 
  - (con l'art. 1, comma 572) che "In attuazione dei commi 570 e 571,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge n. 101 del 2013"; 
  - (con l'art. 1, comma 576) che "Al fine di garantire il  rispetto,
da parte di tutti gli operatori del  sistema  dell'aviazione  civile,
degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale,
l'ENAC,  in  aggiunta  alle   vigenti   facolta'   assunzionali,   e'
autorizzato,  nei  limiti   dell'attuale   dotazione   organica,   in
considerazione dei significativi  incrementi  degli  investimenti  in
opere  aeroportuali,  del  numero  dei  passeggeri  e   delle   merci
trasportate, a procedere, previo svolgimento di  procedure  selettive
pubbliche, all'assunzione di 93 unita' di personale appartenenti alle
categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, in  relazione  alle  specifiche
professionalita' necessarie per lo svolgimento,  in  particolare,  di
attivita' di certificazione, ispezione, vigilanza e  controllo  sugli
operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 15,  comma
3)  che  "In  attuazione  dei  commi  1  e  2,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta'  di  avvalersi
della previsione di cui all'articolo  3,  comma  61,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Per  far
fronte alla necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli
uffici giudiziari del distretto della  corte  di  appello  di  Genova
nonche'  per   garantire   il   regolare   andamento   dell'attivita'
giudiziaria in ragione  dell'incremento  dei  procedimenti  civili  e
penali presso i medesimi uffici,  il  Ministero  della  giustizia  e'
autorizzato   ad   assumere   in   via   straordinaria,   nell'ambito
dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di  50  unita'
di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei  ruoli
dell'amministrazione giudiziaria. Il  personale  di  cui  al  periodo
precedente e' assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli  30
e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme
restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  mediante  lo
scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni  in  corso
di  validita'  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni  pubbliche
svolte su base nazionale, anche con modalita'  semplificate  definite
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro della giustizia,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  anche  in  deroga  alla  disciplina  prevista  dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne,  in  particolare,  la
tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  di  esame  e  la
nomina delle commissioni e delle sottocommissioni". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 36, comma
2) che "Le assunzioni di cui al comma 1  sono  effettuate  in  deroga
agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo  2019,  n.
26, ha disposto (con l'art. 1, comma 258) che "Le procedure  relative
alle assunzioni di cui  al  precedente  periodo  sono  effettuate  in
deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31,  comma  3)  che
"Al fine dello svolgimento dei  nuovi  incrementali  adempimenti,  il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli
specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
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AGGIORNAMENTO (103) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
435)  che  "Al  fine  di  potenziare  l'attivita'  di  prevenzione  e
assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in  condizioni
di elevata fragilita' e marginalita' anche a seguito dell'epidemia di
COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della  salute  delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'
(INMP), ente del Servizio  sanitario  nazionale,  e'  autorizzato,  a
decorrere  dall'anno  2021,  in  aggiunta  alle  ordinarie   facolta'
assunzionali previste dalla normativa  vigente,  nel  rispetto  della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, a  bandire,  in
deroga alle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30,  comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a  ogni
altra procedura per l'assorbimento del  personale  in  esubero  dalle
amministrazioni pubbliche, nel limite  dei  posti  disponibili  nella
propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali  pubbliche,
per titoli ed esami, al fine di assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente  complessivo  di  9
unita' di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario
non medico, 1 dirigente  amministrativo,  2  unita'  di  categoria  D
posizione  economica  base  e  3  unita'  di  categoria  C  posizione
economica base". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma  1004)  che  "Al  fine  di
garantire il rispetto, da parte di tutti gli  operatori  del  sistema
dell'aviazione civile, degli standard di  sicurezza  stabiliti  dalla
normativa  internazionale,  nonche'  di   rafforzare   le   attivita'
ispettiva, di certificazione  e  di  vigilanza  e  controllo,  l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, per il biennio 2021-2022,  a  bandire  procedure  concorsuali
pubbliche  e  ad  assumere  con   contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, con conseguente incremento  delle  relative  dotazioni
organiche vigenti, 10 unita' di personale di livello dirigenziale non
generale, 151 unita' di personale appartenente alla  prima  qualifica
professionale,  145  unita'  di  personale  appartenente   al   ruolo
tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che  "I
comandi o distacchi, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  esclusi  quelli  di  cui  all'articolo  30,  comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla  data  del
31 dicembre  2022  o  alla  naturale  scadenza,  se  successiva  alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano  gia'  attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3".