LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
                              ART. 20.
 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).
   1.  All'articolo  39  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato  dall'articolo  22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per
l'anno  2001  deve  essere realizzata una riduzione di personale, non
inferiore  all'1  per  cento  rispetto  a  quello  in  servizio al 31
dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per
gli  anni  precedenti,  e  fatta  salva  la  quota  di riserva di cui
all'articolo  3  della  legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione  e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,
deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti  a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999";
   b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
   "  2-bis.  Allo  scopo di assicurare il rispetto delle percentuali
annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione
delle  assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al
termine  dell'anno  precedente,  separatamente  per  i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli  enti  pubblici  non  economici con organico superiore a duecento
unita',  nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la
funzione  pubblica  e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il primo
bimestre di ogni anno. ";
   c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "  3.  Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione
delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa,  garantendo  il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata  del  personale,  a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare,
tenuto  conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione
di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di
ciascun  anno,  il Consiglio dei ministri determina il numero massimo
complessivo  delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile  con  gli  obiettivi  di  riduzione numerica e con i dati
sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate  all'indisponibilita'  di personale da trasferire secondo
le   vigenti   procedure  di  mobilita'  e  possono  essere  disposte
esclusivamente  presso  le sedi che presentino le maggiori carenze di
personale.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ";
   d)  al  comma  3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese "
fino alla fine del periodo;
   e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
   "  3-ter.  Al  fine  di garantire la coerenza con gli obiettivi di
riforma    organizzativa    e   riqualificazione   funzionale   delle
amministrazioni   interessate,  le  richieste  di  autorizzazione  ad
assumere  devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative  di  riordino  e  riqualificazione,  adottate  o in corso,
finalizzate  alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e
ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove
funzioni  e  qualificati  servizi  da fornire all'utenza. Le predette
richieste  sono  sottoposte  all'esame del Consiglio dei ministri, ai
fini   dell'adozione  di  delibere  con  cadenza  semestrale,  previa
istruttoria  da  parte  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri
Dipartimento  della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita'  di soluzioni alternative collegate a procedure di
mobilita'  o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per
le  amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, nonche'
per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita',  i  contratti  integrativi  sottoscritti,  corredati  da  una
apposita   relazione   tecnico-finanziaria   riguardante   gli  oneri
derivanti   dall'applicazione   della   nuova   classificazione   del
personale,  certificata  dai  competenti  organi di controllo, di cui
all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica   e   al   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  che,  entro  trenta  giorni dalla data di
ricevimento,   ne   accertano,   congiuntamente,   la  compatibilita'
economico  finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  45,  comma  4, del
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la
delegazione  di  parte  pubblica  puo'  procedere  alla  stipula  del
contratto  integrativo.  Nel  caso  in  cui  il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative ";
   f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
   " 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni
il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi
del  comma  3,  definisce,  entro  il primo semestre di ciascun anno,
anche  la  percentuale  del  personale  da  assumere  annualmente con
contratto  di  lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali
flessibili,  salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Tale percentuale non puo'
comunque   essere   inferiore   al  50  per  cento  delle  assunzioni
autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota
di  personale  a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale
dei  dipendenti,  le  assunzioni  possono  essere  autorizzate, salvo
motivate  deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
L'eventuale  trasformazione  a  tempo  pieno puo' intervenire purche'
cio'  non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di
lavoro a tempo parziale.
   18-bis.  E'  consentito  l'accesso ad un regime di impegno ridotto
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
preposto  alla  titolarita'  di  uffici,  con conseguenti effetti sul
trattamento   economico   secondo   criteri  definiti  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro ";
   g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
   " 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline  autorizzatorie  delle  assunzioni,  fermo restando quanto
previsto  dai  commi  19  e  20,  programmano le proprie politiche di
assunzioni  adeguandosi  ai  principi  di riduzione complessiva della
spesa  di  personale,  in particolare per nuove assunzioni; di cui ai
commi  2-bis,  3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili
anche  mediante  l'incremento  della  quota  di  personale  ad orario
ridotto  o  con  altre  tipologie  contrattuali flessibili nel quadro
delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate  dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni
e  competenze.  Per  le  universita'  restano  ferme  le disposizioni
dell'articolo 51.
   20-ter.  Le  ulteriori  economie  conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici  con  organico superiore a duecento unita', sono destinate,
entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai
fondi  per  la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi  nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai sensi del
predetto  articolo  43,  comma  5,  le amministrazioni e gli enti che
abbiano  proceduto  a  ridurre la propria consistenza di personale di
una  percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi
percentuali  di  riduzione  annua  di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite ".
   2.  Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "
Nell'ambito  del  medesimo  comparto  ".  Al medesimo articolo 33, il
comma 2 e' abrogato.
   3.   Fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  maggiori  previsti  da
specifiche  disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale,  anche con qualifica
dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo
1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e
successive  modificazioni,  e'  elevata  da  18  a 24 mesi e comunque
permane  fino  al  31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino
alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.