DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di  idonei  e
vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti
        e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze  temporanee
ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  rispondere  ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"  e  le
parole "di cui alla lettera d),  del  comma  1,  dell'articolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; 
    a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Per prevenire fenomeni di  precariato,  le  amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni  del  presente  articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con  i  vincitori  e  gli
idonei delle proprie graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a
tempo indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo  3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  graduatoria
dai  vincitori  e  dagli   idonei   per   le   assunzioni   a   tempo
indeterminato"; 
    b) dopo il comma 5-bis  sono  aggiunti  i  seguenti:  "5-ter.  Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi  restando  per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1,  la  facolta'  di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo  determinato  esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui  al  comma  2  e  il  divieto  di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato  a  tempo
indeterminato. 
  5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in  violazione  del  presente  articolo  sono  nulli  e   determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato."; 
  c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
  2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive  modificazioni,  le  parole:  "Si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,  del   presente
decreto."  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater.". 
  3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: 
    a)   dell'avvenuta   immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N.  145.(26)  (25)
(27) (28) (31) (34) ((38)) 
  3-bis.  Per  la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'  comunque
necessaria   la   previa   attivazione   della   procedura   prevista
dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del
personale eccedentario. (22) (31) ((38)) 
  3-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. (26)  (25)
(28) 
  3-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018,  N.  145.  (26)
(25) (28) 
  3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il  reclutamento  dei
dirigenti  e  delle  figure   professionali   comuni   a   tutte   le
amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato.  Il  Dipartimento  della
funzione pubblica, nella ricognizione  del  fabbisogno,  verifica  le
vacanze riguardanti le sedi  delle  amministrazioni  ricadenti  nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una  singola
regione, il concorso unico  si  svolge  in  ambito  regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel
rispetto del regime delle assunzioni a tempo  indeterminato  previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale  solo  attingendo
alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino  al  loro  esaurimento,  provvedendo  a
programmare  le  quote  annuali  di  assunzioni.  Restano  ferme   le
disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle  in
materia   di   corso-concorso   bandito   dalla   Scuola    nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.  70.  (21)  (22)  (24)
(27) (28)(31) (30) (31) (35) ((38)) 
  3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano  ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione. 
  3-septies. Per lo svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  comma
3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un  contributo  di
ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non  superiore
a 10 euro. 
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni  pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2017. (19)(22) 
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, al fine di individuare  quantitativamente,  tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i  vincitori  e
gli  idonei  collocati  in  graduatorie   concorsuali   vigenti   per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato,  hanno  maturato  i  requisiti  di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8,  avvia,  entro  il  30  settembre  2013,   apposito   monitoraggio
telematico  con  obbligo,  per  le  pubbliche   amministrazioni   che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e  8,
di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a  seguito  del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili
in un'apposita sezione  del  sito  internet  del  Dipartimento  della
funzione pubblica. Al fine di ridurre presso  le  medesime  pubbliche
amministrazioni  l'utilizzo  dei  contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato,  favorire  l'avvio  di  nuove  procedure  concorsuali  e
l'assunzione di coloro che  sono  collocati  in  posizione  utile  in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato,  in  coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e  dei
principi  costituzionali  sull'adeguato  accesso  dall'esterno,   con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il  30  marzo  2014,
nel rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,  sono
definiti, per il perseguimento delle predette finalita',  criteri  di
razionale distribuzione delle risorse  finanziarie  connesse  con  le
facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore  e  piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita  dal  personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al  contempo,  ridurre
il numero dei  contratti  a  termine,  le  amministrazioni  pubbliche
possono  bandire,  nel  rispetto  del  limite   finanziario   fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che  alla  data  di
pubblicazione della legge di conversione del presente  decreto  hanno
maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  alle  dipendenze
dell'amministrazione che emana il  bando,  con  esclusione,  in  ogni
caso, dei servizi prestati presso uffici  di  diretta  collaborazione
degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle  province,
in possesso dei requisiti di cui al primo periodo,  puo'  partecipare
ad una procedura selettiva  di  cui  al  presente  comma  indetta  da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,  anche  se
non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le  procedure
selettive di cui al presente comma  possono  essere  avviate  solo  a
valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015
e 2016, anche complessivamente considerate, in misura  non  superiore
al 50 per cento, in alternativa a  quelle  di  cui  all'articolo  35,
comma 3-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Le
graduatorie  definite  in  esito   alle   medesime   procedure   sono
utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere  sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto  scuola  la  disciplina
specifica di settore.(9) (19) 
  6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: "entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per  il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore  della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma  6,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 
  6-ter. All'articolo 2,  comma  4-duodecies,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in  servizio"  sono  sostituite
dalle seguenti: "siano in effettivo servizio". 
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e  2016,  le  regioni  e  i
comuni che hanno proceduto, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a  indire  procedure  selettive
pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente  articolo  e  in
relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse  finanziarie
disponibili, fermo restando il rispetto delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi  assunzionali
e in materia di contenimento della spesa  complessiva  di  personale,
procedere  all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda,  del
personale non dirigenziale assunto con contratto di  lavoro  a  tempo
determinato, sottoscritto a  conclusione  delle  procedure  selettive
precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, almeno tre anni di  servizio  alle  loro
dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more  delle  procedure  di
cui al presente comma, le regioni e i comuni possono  prorogare,  nel
rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse
finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  i  contratti  di
lavoro a tempo determinato di cui al  periodo  precedente  fino  alla
conclusione delle  procedure  stesse  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2016. 
  7. Per meglio realizzare le finalita' del comma  6  sono  di  norma
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti  di
lavoro a tempo parziale,  salvo  diversa  motivazione,  tenuto  conto
dell'effettivo fabbisogno di personale e  delle  risorse  finanziarie
dedicate. 
  8. Al fine di  favorire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo  criteri  che  contemperano
l'anzianita'  anagrafica,  l'anzianita'  di  servizio  e  i   carichi
familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali  che  hanno
vuoti in organico relativamente alle qualifiche di  cui  all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive  modificazioni,
nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari
di  cui  al  comma  6,  procedono,  in  deroga  a   quanto   disposto
dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre  1997,
n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti  di
lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale
indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.(9) 
  9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione  triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39,  comma  1,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al  2016,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi  dell'articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente
in materia e, in particolare, dei limiti massimi  della  spesa  annua
per  la  stipula  dei  contratti   a   tempo   determinato   previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
contratti di lavoro  a  tempo  determinato  dei  soggetti  che  hanno
maturato, alla data di pubblicazione della legge di  conversione  del
presente  decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al  proprio
effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
in  dotazione  organica  vacanti,   indicati   nella   programmazione
triennale di cui al precedente periodo, fino al  completamento  delle
procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
restando  il  divieto  previsto  dall'articolo  16,  comma   9,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino
al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato nonche'
i contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa,  anche  a
progetto,  per  le  strette  necessita'  connesse  alle  esigenze  di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di  cui
al presente comma, del patto di stabilita' interno  e  della  vigente
normativa di contenimento della spesa complessiva di  personale.  Per
le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale
degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga
al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e   successive   modificazioni,
esclusivamente per il personale direttamente impiegato  in  specifici
progetti  di  ricerca  finanziati   con   le   predette   risorse   e
limitatamente alla durata dei progetti medesimi. (9) 
  9-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. 
  9-ter. Per assicurare il mantenimento  dei  necessari  standard  di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione
ai  peculiari  compiti  in  materia  di  immigrazione,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate
al personale individuato dalle disposizioni di cui ai  commi  4  e  5
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.  85,  nel  rispetto
dei requisiti soggettivi di cui al comma  6  del  presente  articolo.
Fino al completamento della procedura  assunzionale,  alla  quale  si
applica  il  limite  del  50  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta'  assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato relativi allo stesso  personale  nei  limiti  numerici  e
finanziari individuati con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette  proroghe,
nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede  mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera a),  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  che  sono
annualmente  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'interno. 
  10. Le regioni, le province autonome  e  gli  enti  locali,  tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9  nel  rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto  conto  dei  criteri
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto
conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa  vigente,  si
procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche  con  riferimento
alle professionalita' del Servizio sanitario nazionale,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui al precedente periodo saranno  previste  specifiche  disposizioni
per il personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate  anche
all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai  concorsi,  dei
titoli di studio di laurea e post laurea in  possesso  del  personale
precario nonche' per il personale medico in servizio presso il pronto
soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di
prestazione   continuativa,   ancorche'   non   in   possesso   della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e  d'urgenza.
Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10,  comma  4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
  10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio  e  assunzionali,
nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS,  le  liste  speciali,
gia' costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638,  sono  trasformate  in  liste  speciali  ad
esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici  inseriti  nelle
suddette liste  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto  e  che  risultavano  gia'  iscritti
nelle  liste  alla  data  del  31  dicembre  2007.  Ai   fini   della
razionalizzazione del servizio,  l'INPS,  per  l'effettuazione  delle
visite mediche di controllo domiciliari  ai  lavoratori  assenti  dal
servizio per malattia, si avvale,  in  via  prioritaria,  dei  medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 
  10-ter. Al decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,  dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    "Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). -
1. I comitati  locali  e  provinciali  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, assumono, alla data  del  1º  gennaio  2014,  la
personalita' giuridica di diritto privato,  sono  disciplinati  dalle
norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti
di diritto nei registri provinciali delle associazioni di  promozione
sociale, applicandosi ad essi, per quanto non  diversamente  disposto
dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.  Entro  venti
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  i
predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni  di
carattere organizzativo, possono  chiedere  al  Presidente  nazionale
della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014,  del
termine  di  assunzione  della  personalita'  giuridica  di   diritto
privato. Sulla base  delle  istanze  pervenute,  il  Presidente,  nei
successivi  dieci  giorni,  trasmette,  ai  fini   della   successiva
autorizzazione,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  una
relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la  finanza  pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro
il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 
    2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di
diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e  passivi  ai
comitati locali e provinciali  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti  relativi  alle
convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali  e  organi  del
Servizio sanitario nazionale. 
    3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in
servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il  passaggio
al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione  da  parte
dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio  in  mobilita'
presso altre amministrazioni pubbliche.  Resta  in  ogni  caso  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8.  I
restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro della  salute,  di  concerto
con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione  nonche',   per   quanto   di
competenza, con  il  Ministro  della  difesa,  sono  disciplinate  le
modalita' organizzative  e  funzionali  dell'Associazione  anche  con
riferimento alla sua base associativa privatizzata. 
    4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro
totale  carico,  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di  attivita'
in regime convenzionale ovvero nell'ambito  di  attivita'  finanziate
con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9". 
  10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  "1º  gennaio  2014",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"; 
    b)  le  parole:  "31  dicembre  2015",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    c)  le  parole:  "31  dicembre  2013",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    d)  le  parole:  "1°  gennaio  2016",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017". 
    10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ",  2012,  2013  e  2014";  dopo  le  parole:  "dell'avanzo
accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti:  "sia  del
comitato centrale  che  del  consolidato";  dopo  le  parole:  "sara'
approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ",  il  2013  e  il
2014"; dopo le parole: "per le esigenze del  bilancio  di  previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
  10-sexies. All'articolo 8, comma  1,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole:  "per  gli  anni
2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013
e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012  e  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 
  10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai  pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
specialista  in  medicina  dello  sport  ovvero  dai   medici   della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico  nazionale
italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici
si  avvalgono  dell'esame  clinico  e  degli  accertamenti,   incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto  del
Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale  degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 
  11.  All'articolo  10,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente  comma
si applicano, nel rispetto del patto  di  stabilita'  e  dei  vincoli
finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale
e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e
scolastico". 
  12. All'articolo 114,  comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole  "ed  educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 
  13. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga  o  il  rinnovo  dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del  sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le  risorse  finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in  materia  di
contenimento della spesa complessiva di personale. 
  14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune dell'Aquila puo'
prorogare o rinnovare i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
previsti  dall'articolo  2,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del  sistema  derogatorio  previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015 nonche' per gli anni 2016, 2017,  2018
e 2019, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per  ciascun
anno a valere sulle disponibilita' in  bilancio,  fermo  restando  il
rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per  le
medesime  finalita',  i  comuni  del  cratere  possono  prorogare   o
rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro
a tempo determinato previsti dall'articolo  2,  comma  3-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  nonche'  i
contratti di collaborazione coordinata e  continuativa  stipulati  in
forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 7, comma  6-ter,  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi  previsto
anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5  milioni  di
euro. 
  15. La disposizione dell'articolo  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre  2011  n.  183,  si  applica  anche  ai  concorsi   per   il
reclutamento del personale  di  magistratura.  Le  entrate  derivanti
dalla disposizione di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
relativamente ai  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  di
magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia. 
  16. All'articolo 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,  le  parole:  ",  gli  enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono  sostituite  dalle
seguenti: "e gli enti pubblici non economici"  e  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,  l'autorizzazione
all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'  concessa,  in  sede  di
approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per  gli
enti  di  ricerca  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  l'autorizzazione  di  cui  al
presente  comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
triennali di attivita' e del piano  di  fabbisogno  del  personale  e
della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4,  del
medesimo decreto". 
  16-bis.  All'articolo  55-septies,   comma   5-ter,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono  sostituite  dalle
seguenti: "il permesso e' giustificato"; 
    b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite  le  seguenti:
", anche in ordine all'orario,"; 
    c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "o  trasmessa  da
questi ultimi mediante posta elettronica". 
  16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "L'individuazione
dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e  la  relativa
assegnazione  alle  singole  camere  di  commercio  delle  unita'  di
personale da assumere e' stabilita con decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da  un'apposita
commissione, costituita senza oneri  presso  il  medesimo  Ministero,
composta da cinque componenti: due in  rappresentanza  del  Ministero
dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione  di  presidente,
uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  ed  uno  in  rappresentanza  di
Unioncamere. Dalle disposizioni del  periodo  precedente  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
426) che "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421  a  425
il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8
e 9, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le  finalita'
volte al superamento del precariato,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal  predetto
articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni
e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 3-bis) che "Il termine  per  la  maturazione
del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo  4,
comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,   per   la
partecipazione  alle  procedure  concorsuali  bandite   dall'Istituto
superiore di sanita', e' differito alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto"; 
  - (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2016
previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo,  del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e'  prorogato  al  31  dicembre  2017,  per  il
personale dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato
all'esclusivo  fine  dell'indizione   di   una   o   piu'   procedure
concorsuali,  per  titoli  ed  esami,  per  l'inquadramento  a  tempo
indeterminato del  personale  assunto  alle  proprie  dipendenze  con
contratto a tempo determinato a seguito del superamento  di  apposita
procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie e  della  pianta  organica  rideterminata  ai  sensi  del
presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato". 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal D.L. 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2017,  n.
19,  ha  disposto  (con  l'art.  67-ter,  comma  5)  che  "In  deroga
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
l'efficacia delle graduatorie formatesi  all'esito  delle  suindicate
procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata
fino al 31  dicembre  2018,  ed  e'  equiparata  all'efficacia  delle
graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di  cui  al
comma 6 del presente articolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 15-ter, comma  3)
che "Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  a  decorrere  dal  2018
l'ANSF  e'  autorizzata  all'assunzione  di   11   funzionari   e   9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4,  comma
3,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 567) che "In attuazione dei commi 565 e  566
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di  quanto  previsto
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  e  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101"; 
  - (con l'art. 1, comma 572) che "In attuazione dei commi 570 e 571,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge n. 101 del 2013"; 
  - (con l'art. 1, comma 576) che "Al fine di garantire il  rispetto,
da parte di tutti gli operatori del  sistema  dell'aviazione  civile,
degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale,
l'ENAC,  in  aggiunta  alle   vigenti   facolta'   assunzionali,   e'
autorizzato,  nei  limiti   dell'attuale   dotazione   organica,   in
considerazione dei significativi  incrementi  degli  investimenti  in
opere  aeroportuali,  del  numero  dei  passeggeri  e   delle   merci
trasportate, a procedere, previo svolgimento di  procedure  selettive
pubbliche, all'assunzione di 93 unita' di personale appartenenti alle
categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, in  relazione  alle  specifiche
professionalita' necessarie per lo svolgimento,  in  particolare,  di
attivita' di certificazione, ispezione, vigilanza e  controllo  sugli
operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche"; 
  - (con l'art. 1, comma 610) che "Le assunzioni dei vincitori  delle
procedure di cui al comma 608 possono  essere  effettuate  in  deroga
alle  ordinarie  procedure   autorizzatorie   e   alle   disposizioni
dell'articolo  4,  commi  3,  3-bis,   3-ter   e   3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114". 
  - (con l'art. 1, comma 716) che "Le graduatorie formatesi a seguito
delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e  6,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  vigenti  al  31
dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto
dello  scorrimento,  le  sostituzioni  del  personale   dimissionario
impegnato  nella  ricostruzione  conseguente  agli   eventi   sismici
verificatisi nella regione  Abruzzo  il  6  aprile  2009,  in  deroga
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2019". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 15,  comma
3)  che  "In  attuazione  dei  commi  1  e  2,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta'  di  avvalersi
della previsione di cui all'articolo  3,  comma  61,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
366) che "I commi da 360 a 364 non si applicano alle  assunzioni  del
personale scolastico, inclusi i  dirigenti,  e  del  personale  delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificata  dal  D.L.  14
dicembre 2018, n. 135,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, comma 365)  che  "Le
previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure
concorsuali     per     l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e
dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 36, comma
2) che "Le assunzioni di cui al comma 1  sono  effettuate  in  deroga
agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31,  comma  3)  che
"Al fine dello svolgimento dei  nuovi  incrementali  adempimenti,  il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli
specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 30  aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.
58, ha disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360  a  364
non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi  i
dirigenti, e del  personale  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364  non  si
applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 2019, n. 159, ha disposto (con l'art. 2, comma 3)  che
"Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e'
autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione  organica,
un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il  reclutamento,  a
decorrere  da  gennaio  2021,  di  cinquantanove  dirigenti  tecnici,
nonche', a decorrere dal 2023, di  ulteriori  ottantasette  dirigenti
tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a
euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro  19,55
milioni annui a decorrere dall'anno 2023, fermo  restando  il  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, nonche' in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145. E' altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019  e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso. ". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1)
che "Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione
amministrativa, in considerazione  dei  rilevanti  impegni  derivanti
dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un
lato gli  adempimenti  tributari  e  le  connesse  semplificazioni  e
dall'altro  una  piu'  incisiva  azione  di  contrasto  dell'evasione
fiscale nazionale e internazionale  e  delle  frodi,  anche  mediante
mirate analisi  del  rischio  relativo  alle  partite  IVA  di  nuova
costituzione, l'Agenzia delle  entrate  e'  autorizzata,  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica, ad espletare  procedure  concorsuali
pubbliche per l'assunzione  di  nuovo  personale,  in  aggiunta  alle
assunzioni gia' autorizzate o  consentite  dalla  normativa  vigente,
anche in deroga  alle  disposizioni  in  materia  di  concorso  unico
contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente  corrispondente  a
una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a
12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16-ter, comma 3) che  "Al  fine  di
rafforzare  le  attivita'  istituzionali  e,   in   particolare,   lo
svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto delle frodi  in
tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli e' autorizzata, nel  rispetto  dei  limiti  delle  dotazioni
organiche, in deroga alle disposizioni in materia di  concorso  unico
contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre  2013,  n.  125,  a  bandire,   nell'anno   2020,   procedure
concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente  massimo
di trecento unita' di personale non  dirigenziale,  di  cui  duecento
unita'  per  profili  professionali  dell'area   II,   terza   fascia
retributiva, e cento unita' per profili professionali dell'area  III,
prima fascia retributiva. A tale fine  e'  autorizzata  la  spesa  di
8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili  a  legislazione
vigente". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
328) che "Al fine  di  rafforzare  lo  svolgimento  dell'attivita'  a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive  attribuite  al  Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti  e  dei
processi  produttivi,  di  crisi  di  impresa,   di   amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali  in  materia
di  energia,  di  vigilanza  e  controllo  del  corretto  uso   delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad  assumere  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con  conseguente  incremento  della  vigente  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  in  aggiunta   alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale  da
inquadrare nella III area del personale non  dirigenziale,  posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di  personale  da  inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle  funzioni  di  cui  al  presente
comma". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1004) che "Al fine di garantire il rispetto, da parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza  stabiliti  dalla  normativa  internazionale,  nonche'   di
rafforzare le attivita' ispettiva, di certificazione e di vigilanza e
controllo,  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile   (ENAC)   e'
autorizzato, in aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  per  il  biennio  2021-2022,  a
bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere  con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato,  con  conseguente  incremento  delle
relative dotazioni organiche  vigenti,  10  unita'  di  personale  di
livello  dirigenziale  non  generale,   151   unita'   di   personale
appartenente  alla  prima  qualifica  professionale,  145  unita'  di
personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72  ispettori  di
volo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1082) che "Ai fini di  cui
al comma  1079,  in  aggiunta  alle  assunzioni  gia'  autorizzate  o
consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni
in  materia  di  concorso  unico  contenute  nell'articolo  4,  comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  l'Agenzia
delle entrate e' autorizzata, per il biennio  2021-2022,  nell'ambito
della vigente dotazione organica, a espletare  procedure  concorsuali
pubbliche  per  l'assunzione,  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato, di 50 unita' di personale da inquadrare nell'Area III,
fascia retributiva F1, da destinare alle relative attivita' antifrode
di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato  dalla  L.  29  dicembre
2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 2, comma 3)  che  "Il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato  a
bandire, nell'ambito della vigente dotazione  organica,  un  concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a  decorrere  dal
2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche',  a  decorrere  dal
2025, di ulteriori ottantasette dirigenti  tecnici,  con  conseguenti
maggiori oneri per spese di personale pari a euro  7,90  milioni  per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a  euro  19,55  milioni
annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  fermo   restando   il   regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, nonche' in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145".