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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-6-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di realizzare la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonché di migliorarne le procedure di reclutamento entro il termine stabilito dall'accordo operativo sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 21 aprile 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, della giustizia, dell'università e della ricerca e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per le pari opportunità e la famiglia, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale
1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze,
((competenze e capacità del personale))
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione
((e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti))
».
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
((dal presente articolo))
, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022
((, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281))
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