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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. (19G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 23-3-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea
2016-2017, e, in particolare,  l'articolo  3  riguardante  delega  al
Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   (UE)   2015/2436   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in  materia  di
marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2015/2424,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,  recante  modifica  al
regolamento sul marchio comunitario; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2436  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16   dicembre   2015,   sul   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2015,  recante  modifica  del  regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che  modifica
il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione,  recante  modalita'
di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario, e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  2869/95  della
Commissione  relativo  alle   tasse   da   pagare   all'Ufficio   per
l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del
18 maggio 2017, che integra  il  regolamento  (CE)  n.  207/2009  del
Consiglio sul marchio dell'Unione  europea  e  abroga  i  regolamenti
della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2017/1431   della
Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di  esecuzione  di
alcune disposizioni del regolamento (CE) n.  207/2009  del  Consiglio
sul marchio dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio  dell'Unione  europea  che
codifica il regolamento (CE) n. 207/2009; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5
marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e  abroga  il
regolamento delegato (UE) 2017/1430; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione  del  5  marzo
2018 recante modalita' di applicazione  di  talune  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio  dell'Unione  europea,  e  che  abroga  il   regolamento   di
esecuzione (UE) 2017/1431; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, di seguito «Codice  della  proprieta'  industriale»,  le
parole  «suscettibili  di  essere  rappresentati  graficamente»  sono
soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti  o
i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono  sostituite
dalle seguenti: «purche' siano atti: 
    a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa  da  quelli
di altre imprese; e 
    b)  ad  essere  rappresentati  nel  registro  in  modo  tale   da
consentire alle autorita' competenti ed al  pubblico  di  determinare
con chiarezza e precisione l'oggetto della  protezione  conferita  al
titolare.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017,
          n.  163  (delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea -  Legge  di  delegazione  europea  2016  -  2017),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.
          259, cosi' recita: 
              «Art. 3  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2015/2436  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi
          d'impresa,  nonche'  per  l'adeguamento   della   normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre
          2015,  recante  modifica   al   regolamento   sul   marchio
          comunitario). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, con le procedure  di  cui  all'articolo  31
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, uno o piu'  decreti  legislativi  per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,   sul
          ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  in
          materia di  marchi  d'impresa,  nonche'  per  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre  2015,  recante  modifica  al  regolamento  sul
          marchio comunitario. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    della    giustizia     e
          dell'economia e delle finanze. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a)  adeguare  le  disposizioni   del   codice   della
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30,  alle  disposizioni  della  direttiva
          (UE)  2015/2436  e  del  regolamento  (UE)  2015/2424,  con
          abrogazione espressa delle disposizioni superate; 
                b)  salvaguardare   la   possibilita'   di   adottare
          disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche
          mediante provvedimenti di natura  regolamentare,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nelle materie non coperte da riserva di legge  e  gia'
          disciplinate  mediante  regolamenti,  compreso  l'eventuale
          aggiornamento delle disposizioni contenute nel  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  13
          gennaio 2010, n. 33; 
                c)  prevedere  conformemente  alla   direttiva   (UE)
          2015/2436 i casi in cui un  marchio  debba  essere  escluso
          dalla  registrazione  o,  se   registrato,   debba   essere
          dichiarato  nullo  o  decaduto,  sia  in   relazione   agli
          impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia
          in relazione all'individuazione dei segni  suscettibili  di
          costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
          di decadenza, prevedendo in particolare che,  nel  caso  in
          cui  detto  uso  venga  contestato  in   azioni   in   sede
          giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento
          di opposizione, gravi sul titolare  del  marchio  anteriore
          l'onere di provarne l'uso effettivo a  norma  dell'articolo
          16 della direttiva per i prodotti o i servizi per  i  quali
          e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare
          la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato  uso,
          nei termini temporali indicati agli articoli 17,  44  e  46
          della direttiva; 
                d)  prevedere  conformemente  alla   direttiva   (UE)
          2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un  segno  a  fini
          diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi; 
                e) aggiornare la  disciplina  in  materia  di  marchi
          collettivi allo  scopo  di  uniformarla  alle  disposizioni
          della   direttiva   (UE)    2015/2436,    prevedendo    che
          costituiscano  marchi  collettivi  anche  i  segni   e   le
          indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare
          la provenienza geografica dei  prodotti  o  dei  servizi  e
          stabilendo le opportune disposizioni di  coordinamento  con
          la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione; 
                f) prevedere, in tema di  marchi  di  garanzia  o  di
          certificazione,  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alla  direttiva  (UE)  2015/2436  e  al  regolamento   (UE)
          2015/2424 e, in particolare: 
                  1) prevedere che i segni e le indicazioni che,  nel
          commercio,  possano  servire  a  designare  la  provenienza
          geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano  marchi
          di garanzia o di certificazione; 
                  2) prevedere che  possano  essere  titolari  di  un
          marchio di garanzia o di certificazione le persone  fisiche
          o giuridiche competenti, ai sensi della  vigente  normativa
          in materia di certificazione, a certificare i prodotti o  i
          servizi per i quali il marchio deve  essere  registrato,  a
          condizione che non svolgano un'attivita'  che  comporta  la
          fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; 
                  3) prevedere l'obbligatorieta' della  presentazione
          del  regolamento  d'uso  del  marchio  di  garanzia  o   di
          certificazione e della  comunicazione  di  ogni  successiva
          modifica, a pena di decadenza; 
                  4) prevedere  le  condizioni  di  esclusione  dalla
          registrazione, di decadenza e di  nullita'  dei  marchi  di
          garanzia o di certificazione, per motivi diversi da  quelli
          indicati agli articoli 4, 19  e  20  della  direttiva  (UE)
          2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti  marchi
          lo richieda e in particolare che la decadenza per  non  uso
          sia accertata in caso di inadeguato controllo  sull'impiego
          del marchio da parte dei licenziatari  e  in  caso  di  uso
          improprio  o  discriminatorio  del  marchio  da  parte  del
          titolare del marchio; 
                g) fatto salvo il  diritto  delle  parti  al  ricorso
          dinanzi  agli   organi   giurisdizionali,   prevedere   una
          procedura  amministrativa  efficiente  e  rapida   per   la
          decadenza o la dichiarazione  di  nullita'  di  un  marchio
          d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi, soggetta al pagamento  dei  diritti  di  deposito
          delle relative domande, nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice
          della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo
          10  febbraio  2005,  n.  30,  la  cui  omissione  determini
          l'irricevibilita' delle domande stesse; 
                h)  modificare  e  integrare  la   disciplina   delle
          procedure dinanzi alla Commissione  dei  ricorsi  contro  i
          provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  al
          fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive,
          anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in
          tema di decadenza e nullita'.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 16  dicembre  2015,  sul  ravvicinamento
          delle legislazioni degli Stati membri in materia di  marchi
          d'impresa e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n.
          L 336. 
              - Il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del
          regolamento (CE) n.  207/2009  del  Consiglio  sul  marchio
          comunitario, che modifica il regolamento  (CE)  n.  2868/95
          della Commissione,  recante  modalita'  di  esecuzione  del
          regolamento  (CE)  n.  40/94  del  Consiglio  sul   marchio
          comunitario, e che abroga il regolamento  (CE)  n.  2869/95
          della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio
          per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e
          modelli) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2015,  n.
          L 341. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2017/1430   della
          Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento
          (CE) n. 207/2009  del  Consiglio  sul  marchio  dell'Unione
          europea e abroga i regolamenti della  Commissione  (CE)  n.
          2868/95 e (CE) n. 216/96 e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  8
          agosto 2017, n. L 205. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2017/1431  della
          Commissione, del  18  maggio  2017,  recante  modalita'  di
          esecuzione di alcune disposizioni del regolamento  (CE)  n.
          207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione  europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 8 agosto 2017, n. L 205. 
              - Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  14  giugno   2017,   sul   marchio
          dell'Unione europea che codifica  il  regolamento  (CE)  n.
          207/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 giugno 2017, n.  L
          154. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2018/625   della
          Commissione del 5 marzo 2018  che  integra  il  regolamento
          (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del  Consiglio  sul
          marchio  dell'Unione  europea  e  abroga   il   regolamento
          delegato (UE) 2017/1430 e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  24
          aprile 2018, n. L 104. 
              - Il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione del  5
          marzo 2018 recante  modalita'  di  applicazione  di  talune
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea,  e
          che abroga il regolamento di esecuzione (UE)  2017/1431  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 aprile 2018, n. L 104. 
              - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30
          (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
          15 della legge 12 dicembre  2002,  n.  273)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Oggetto della  registrazione).  -  1.  Possono
          costituire oggetto di registrazione come marchio  d'impresa
          tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di
          persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma
          del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni  o
          le tonalita' cromatiche, purche' siano atti: 
                a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
          da quelli di altre imprese; e 
                b) ad essere rappresentati nel registro in modo  tale
          da consentire alle autorita' competenti ed al  pubblico  di
          determinare con  chiarezza  e  precisione  l'oggetto  della
          protezione conferita al titolare.».