DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
Testo in vigore dal: 23-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                     Oggetto della registrazione 
  1.  Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come   marchio
d'impresa tutti i segni ((...)), in particolare le parole, compresi i
nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni,  la  forma
del prodotto o  della  confezione  di  esso,  le  combinazioni  o  le
tonalita' cromatiche, ((purche' siano atti: 
    a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa  da  quelli
di altre imprese; e 
    b)  ad  essere  rappresentati  nel  registro  in  modo  tale   da
consentire alle autorita' competenti ed al  pubblico  di  determinare
con chiarezza e precisione l'oggetto della  protezione  conferita  al
titolare.))