COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 8-5-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 81. 
 
  ((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le  spese  del
proprio bilancio, tenendo conto  delle  fasi  avverse  e  delle  fasi
favorevoli del ciclo economico. 
  Il  ricorso  all'indebitamento  e'  consentito  solo  al  fine   di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa  autorizzazione
delle  Camere  adottata  a  maggioranza   assoluta   dei   rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. 
  Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte. 
  Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. 
  L'esercizio provvisorio del bilancio non puo'  essere  concesso  se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi. 
  Il contenuto della legge di bilancio, le  norme  fondamentali  e  i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese
dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito  del  complesso  delle
pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti  con  legge  approvata  a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto  (con  l'art.
6, comma 1) che  le  suddette  modifiche  si  applicano  a  decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.