LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
Testo in vigore dal: 28-12-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15
              Delega al Governo per il riassetto delle
          disposizioni in materia di proprieta' industriale

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, ((entro il 28 febbraio
2005)),  sentite  le  competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) ripartizione  della  materia per settori omogenei e coordinamento,
   formale  e  sostanziale,  delle disposizioni vigenti per garantire
   coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento  della  normativa  alla  disciplina  internazionale  e
   comunitaria intervenuta;
c) revisione  e  armonizzazione della protezione del diritto d'autore
   sui  disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale,
   con  particolare  riferimento  alle  condizioni alle quali essa e'
   concessa,   alla   sua   estensione   e   alle  procedure  per  il
   riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino  e  potenziamento  della struttura istituzionale preposta
   alla  gestione  della  normativa,  con  previsione dell'estensione
   della  competenza  anche  alla  tutela  del  diritto  d'autore sui
   disegni   e   modelli,   anche   con   attribuzione  di  autonomia
   amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione  di appositi strumenti di semplificazione e riduzione
   degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione  e  rinvio  alla  normazione  regolamentare  della
   disciplina  dei  procedimenti  amministrativi secondo i criteri di
   cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione  che  la  rivelazione  o  l'impiego  di  conoscenze  ed
   esperienze  tecnico-industriali,  generalmente  note  e facilmente
   accessibili   agli   esperti   e   operatori   del   settore,  non
   costituiscono violazioni di segreto aziendale.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati su
proposta  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e degli
affari  esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri,  sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere
del Consiglio di Stato.
  3.  Dall'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
  ((3-bis.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il
Governo  puo'  adottare,  previo  parere delle competenti Commissioni
parlamentari,  disposizioni  correttive  o  integrative  dei  decreti
legislativi medesimi.))