DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
Misure a sostegno dello  sviluppo  e  dell'occupazione  dell'Arsenale
                         Militare di Taranto 
 
  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di
compatibilita'  ambientale  dell'Arsenale   militare   marittimo   di
Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 2259-ter  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66,  e'  autorizzato  ad   assumere,   per   il   triennio
((2022-2024)), con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e
permanenza  nella  sede  di  almeno  cinque  anni,   un   contingente
complessivo di 315 unita' di personale non dirigenziale  con  profilo
tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro
di  formazione  della  difesa,  secondo  modalita'  disciplinate  con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione. 
  2. Il  contingente  di  personale  di  cui  al  comma  1  e'  cosi'
ripartito: 
    a) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2020; 
    b) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2021; 
    c) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2022. 
  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in  deroga  alle
procedure di mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dalle  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a  euro  4.368.420  per
l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro  10.484.208  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa  disponibili  a
legislazione  vigente,  coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto ai sensi  degli  articoli  6  e  seguenti  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.