DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (21G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
Rafforzamento ed efficienza dei processi  di  gestione,  revisione  e
valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia  dei  relativi
                            procedimenti 
 
  1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2025.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026.  Le  risorse  dei  programmi  operativi  complementari
possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico  e  operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». 
  2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione
delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di  pagamento  dei
debiti commerciali delle pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente  agli  esercizi  2022  e
2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi  859  e  860
possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo
sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione
di cui al comma 867 relativa ai  due  esercizi  precedenti  anche  da
parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE
di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, e previa verifica da parte  del  competente  organo  di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.»; 
    b) al comma 862, dopo le parole  «la  contabilita'  finanziaria,»
sono  inserite  le  seguenti:  «anche  nel   corso   della   gestione
provvisoria o esercizio provvisorio,»; 
    c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),»  sono  inserite  le
seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli  enti  che  si
avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma 861». 
  3. Al fine di favorire la produzione  di  analisi  sull'impatto  su
occupazione e retribuzione del lavoro  dipendente  e  autonomo  e  su
altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  tramite  la  stipula  di  convenzioni  o  l'avvio  di
programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,
possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di  dati  provenienti
da archivi amministrativi e la  loro  integrazione  con  informazioni
provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria. 
  4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al
comma  3  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale  delle
amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i  tipi
di dati trattati, le fonti utilizzate,  le  misure  di  sicurezza,  i
titolari del trattamento nonche' i  tempi  di  conservazione  e  ogni
altra  garanzia  adottata  per   tutelare   la   riservatezza   degli
interessati, coerentemente con  l'articolo  5  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016.
In ogni caso, i dati trattati sono privati di  ogni  riferimento  che
permetta   l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche
sottostanti. 
  5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai  commi
3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  6. Al fine di consentire ((l'avvio e l'esecuzione tempestivi))  dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui  all'
articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  puo'
disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi
compresi gli enti territoriali,  sulla  base  di  motivate  richieste
dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari
degli interventi PNRR su cui i progetti  insistono.  Per  i  soggetti
attuatori, le anticipazioni di cui al  presente  comma  costituiscono
trasferimenti di  risorse  vincolati  alla  realizzazione  tempestiva
degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti  attuatori
sono tenuti a  riversare  nel  citato  conto  corrente  di  tesoreria
l'importo  dell'anticipazione  non  utilizzata  a  ((chiusura   degli
interventi)). 
  7. Le risorse erogate ai sensi del  comma  6  sono  tempestivamente
reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria,  dalle  medesime
amministrazioni titolari degli interventi, a  valere  sui  pertinenti
stanziamenti di bilancio. 
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita',  degli  strumenti  di
analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica  e  dei  processi  di
revisione  e   valutazione   della   spesa,   presso   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, e' istituito il  Comitato  scientifico  per  le
attivita' inerenti  alla  revisione  della  spesa,  con  funzioni  di
indirizzo  e  programmazione  delle  attivita'  di   analisi   e   di
valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per   l'applicazione
dell'articolo 22-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il
Comitato  opera  in  coerenza  con  le  linee  guida  stabilite   dal
Presidente del Consiglio dei ministri e con i  conseguenti  specifici
indirizzi del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Il  Comitato
indica i criteri e le metodologie per la definizione dei  processi  e
delle attivita' di revisione della spesa, nonche'  gli  obiettivi  da
perseguire. Il Comitato e' composto  dal  Ragioniere  generale  dello
Stato, che assume le funzioni di Presidente, o  da  un  suo  delegato
individuato  in  relazione  alla  materia  trattata,  nonche'  da  un
rappresentante   della   Banca   d'Italia,   da   un   rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un  rappresentante
della Corte dei conti, designati  dalle  rispettive  amministrazioni.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a  due  esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta  competenza  in
materia  di  finanza  pubblica  e  di  valutazione  delle   politiche
pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito  delle
istituzioni pubbliche, delle universita', degli enti  e  istituti  di
ricerca. I membri del Comitato durano in carica tre  anni  e  possono
essere confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato  possono
essere invitati rappresentanti  delle  pubbliche  amministrazioni  ed
esperti esterni con professionalita' inerenti alle materie  trattate.
La partecipazione alle riunioni del Comitato  non  da'  diritto  alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Ai  partecipanti  alle  riunioni  del
Comitato spettano gli eventuali  rimborsi  di  spese  previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.  Alle  spese  di  funzionamento  del  Comitato  si  provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  9. Per le  attivita'  istruttorie  e  di  segreteria  del  Comitato
scientifico di cui al comma  8  e'  istituita,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, una apposita Unita'  di  missione,  che  svolge
anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto  un  dirigente
di livello generale e due dirigenti  di  livello  non  generale,  con
corrispondente  incremento  della  dotazione  organica  dirigenziale.
L'Unita' di missione, anche in  collaborazione  con  gli  ispettorati
generali del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
svolge attivita' di analisi e  valutazione  della  spesa  sulla  base
degli indirizzi e del  programma  di  lavoro  definiti  dal  Comitato
scientifico di cui al comma  8.  L'Unita'  di  missione,  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 22-bis della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, collabora alle attivita'  necessarie  alla  definizione
degli obiettivi di  spesa  dei  Ministeri  e  dei  relativi  accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle  relative
relazioni. L'Unita' di missione concorre all'attivita' dei nuclei  di
analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata
legge n.  196  del  2009.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022
e il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale  di  cui
al  presente  comma  in  deroga  ai   limiti   percentuali   previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  10. Per il rafforzamento delle  strutture  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione  di
cui al comma  9  e  i  Nuclei  di  valutazione  della  spesa  di  cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per  le
attivita' di implementazione dei processi di redazione  del  bilancio
di genere e del bilancio ambientale,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato per il triennio 2021-2023,  a  reclutare
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la  spesa
di  euro  1.864.375  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Anche  in
considerazione delle esigenze di cui al presente comma,  all'articolo
1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle  seguenti:  "per  gli
anni 2022 e 2023". 
  11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal  presente  articolo
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del  supporto
di societa' a  prevalente  partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  comprovata
qualificazione professionale, fino  a  un  importo  massimo  di  euro
50.000 lordi annui per singolo incarico, entro  il  limite  di  spesa
complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti  selezionati,
le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici  nel  sito
internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  entro  trenta
giorni dalla conclusione dei procedimenti  delle  rispettive  nomine,
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a  legislazione
vigente e delle disposizioni  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali. Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato a
stipulare convenzioni con universita', enti e  istituti  di  ricerca.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro
600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  12. Le risorse iscritte  nel  bilancio  dello  Stato  espressamente
finalizzate alla realizzazione degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e  resilienza  possono  essere  versate  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   sui   conti   correnti
infruttiferi aperti presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita'  di
gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze adottati ai sensi del primo  periodo  sono  trasmessi
alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per  i  profili  finanziari,  che
sono resi entro sette giorni dalla data di  trasmissione,  decorsi  i
quali i decreti possono essere comunque adottati. 
  13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e  seguenti
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  nonche'  sulle  apposite
contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato  per
la gestione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza - Italia non sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata.  Sui
fondi ivi  depositati  non  sono  ammessi  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,  a  pena  di
nullita' rilevabile anche d'ufficio.  Gli  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento eventualmente  notificati  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte delle sezioni medesime. 
  14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  denominata  «Dotare  le
pubbliche  amministrazioni  italiane   di   un   sistema   unico   di
contabilita'  economico-patrimoniale»,  inserita  nella  missione  1,
componente 1, dello stesso Piano,  sono  svolte  dalla  Struttura  di
governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato con determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  n.
35518 del 5 marzo 2020. 
  15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina
del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto,  per  gli  anni
dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un  importo  annuo
non superiore a 8.000 euro per singolo  componente.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026. Per il finanziamento  delle  spese  di  funzionamento  della
Struttura  di  governance,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
  16. Al fine di favorire la partecipazione degli  enti  territoriali
alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza,  le  proposte  relative  ai  principi  e  agli   standard
contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui  al  comma  15
sono trasmesse, per  il  parere,  alla  Commissione  Arconet  di  cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale  dello  Stato,
sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518
del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto  stabilito  dai
commi 15 e 16. 
  18. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a  3.155.946
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026  e  a  3.035.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2027,  si  provvede  per  3.155.946  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "A  tal  fine,
con circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare  nel
relativo quadro economico  i  costi  per  il  predetto  personale  da
rendicontare a carico del PNRR"; 
    b) al terzo periodo, le parole: "L'ammissibilita' di tali spese a
carico del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammissibilita' di
ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a  quelle  di
cui al secondo periodo".