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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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Testo in vigore dal:  29-2-2024
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Art. 24

Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, può autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. (34) (40) (48)
((63))
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per l'anno 2020.
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il
((31 dicembre 2024))
, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali non generali di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma 9.
((In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024))
. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede comunque a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato nella misura di 300.000 euro nell'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 e ridenominato «Fondo giovani per la cultura». Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive.
5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.
6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.
7. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attività culturali, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
9. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni e delle attività culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.
10. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso è pari nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento.
Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
11. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
b) quanto a 25.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
13. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 28) che "La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022".
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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022".
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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 18-ter) che "Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
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AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 7, comma 6-bis) che "A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024".