DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
Misure urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale  e  per  lo
                             spettacolo 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, al fine di  assicurare  lo  svolgimento  nel  territorio  di
competenza  delle  funzioni  di  tutela  e  di   valorizzazione   del
patrimonio culturale e del paesaggio degli  uffici  periferici,  puo'
autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure
concorsuali per l'assunzione di funzionari  di  Area  III,  posizione
economica F 1, dei profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo  1,
comma 338, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  incarichi  di
collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di  quindici
mesi e comunque non oltre il  31  dicembre  2021  e  per  un  importo
massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa
di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di  24  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite  le  funzioni
di responsabile unico del procedimento. Ciascun ufficio  assicura  il
rispetto degli obblighi di pubblicita' e  trasparenza  nelle  diverse
fasi della procedura. (34) (40) ((48)) 
  2. Gli incarichi di collaborazione di  cui  all'articolo  1,  comma
602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  possono
essere conferiti per un ulteriore  periodo  di  durata  comunque  non
eccedente il termine del  31  dicembre  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa massima  di  25.000  euro  per
l'anno 2020. 
  3. Nelle more delle procedure concorsuali per il  reclutamento  del
personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il  31
dicembre 2023, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo la misura massima di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi  dirigenziali
non generali di  cui  al  presente  comma  possono  essere  conferiti
esclusivamente  per  le  direzioni  periferiche   di   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,
nonche' per istituti e uffici periferici diversi  dagli  istituti  di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.  Ai  fini
di cui al presente comma i predetti  incarichi  dirigenziali  possono
essere conferiti esclusivamente al personale  delle  aree  funzionali
del medesimo Ministero, gia' in  servizio  a  tempo  indeterminato  e
comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a
detti  incarichi  prevedono  una  clausola  risolutiva  espressa  che
stabilisce la cessazione dall'incarico  all'atto  dell'assunzione  in
servizio, nei ruoli del personale del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, dei vincitori del  concorso  di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma  9.  La
quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo  periodo  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
comunque  previamente  autorizzata  dal  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione.  All'attuazione  del  presente  comma  si   provvede
comunque a valere sulle facolta' assunzionali  del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  4. Al fine di  favorire  l'accesso  dei  giovani  alle  professioni
culturali e di sostenere le attivita' di tutela e valorizzazione  nel
settore dei beni culturali, il Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma
5-bis del decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  rifinanziato
nella misura di 300.000 euro nell'anno 2020 e di 1  milione  di  euro
annui a decorrere dal 2021  e  ridenominato  «Fondo  giovani  per  la
cultura». Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
di accesso  al  Fondo  e  di  svolgimento  delle  relative  procedure
selettive. 
  5.  Al  fine  di   reclutare   personale   dotato   di   specifiche
professionalita'  tecniche  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  l'accesso
alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso
selettivo   di   formazione   bandito    dalla    Scuola    Nazionale
dell'Amministrazione, che si avvale, mediante  apposita  convenzione,
della Scuola dei beni e delle attivita' culturali,  per  gli  aspetti
relativi  alle  materie  specialistiche,  nonche'   per   i   profili
organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso. 
  6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei  posti
destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale
prova preselettiva e delle prove di esame, di cui  almeno  due  prove
scritte.  Il  bando  puo'   prevedere   una   terza   prova   scritta
obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli
specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di  natura  tecnica  inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 
  7. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  ed  e'
composta da un numero dispari di membri, di cui uno con  funzioni  di
presidente. 
  8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da  svolgersi  presso
la Scuola dei  beni  e  delle  attivita'  culturali,  possono  essere
ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  nonche'  di  dottorato  di  ricerca,  o  diploma  di
specializzazione, o  master  di  secondo  livello  conseguito  presso
universita' italiane o straniere. Al  corso-concorso  possono  essere
ammessi,  altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o  magistrale  oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti al decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  della
laurea. 
  9.  Il  corso-concorso  e'  coordinato   dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione  d'intesa  con  la  Scuola  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali  e  ha  la  durata  massima  di   dodici   mesi,
comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  nell'ambito  degli
ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del  corso  forniscono
ai partecipanti  una  formazione  complementare  rispetto  al  titolo
posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al  corso
e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa  di  studio  a
carico della Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali.  Agli
allievi  del  corso-concorso   selettivo   dipendenti   pubblici   e'
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  complessivo   in   godimento,   senza   alcun
trattamento di missione. 
  10. La percentuale dei posti da riservare al  personale  dipendente
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari
nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono  ammessi  alla  frequenza
del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite
dei posti di dirigente  disponibili  maggiorato  del  50  per  cento.
Coloro che hanno superato  il  corso-concorso  e  sono  collocati  in
graduatoria oltre i posti gia'  autorizzati,  sono  iscritti  secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un  elenco,  istituito  presso  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  al
quale il Ministero  puo'  attingere,  fino  ad  esaurimento,  per  la
copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti.  Il  Ministero  puo'
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo  assorbimento
degli iscritti al predetto elenco. 
  11.  Per  quanto  non  diversamente  disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a
4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,
si provvede: 
    a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16  milioni
di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114; 
    b) quanto a 25.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo  delle
risorse del Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui  alla  legge  30
aprile 1985, n. 163; 
    c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  13. All'attuazione  dei  commi  da  5  a  11  la  Scuola  Nazionale
dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attivita' culturali
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
28) che "La durata degli incarichi di collaborazione gia' autorizzati
alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126 e' prorogata, se inferiore, fino  al  limite  di  durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 51,  comma  1)  che
"Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai  sensi  dell'articolo
24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  possono
essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite  di  spesa
di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata e con  la  scadenza
di cui al primo periodo,  possono  essere  altresi'  autorizzati,  ai
sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per  un
importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il  limite
di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
18-ter) che "Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo  24,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere
conferiti, previa selezione comparativa dei  candidati,  a  decorrere
dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro  il  limite
di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo  periodo,
pari  a  euro  15.751.500  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".