DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39 
 
  Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 
 
  1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli  enti  locali
connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  netto  delle
minori spese e delle risorse assegnate dallo  Stato  a  compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo
di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di  euro  in
favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo  di
cui al periodo precedente  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 20  novembre  2020,  previa  intesa  in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri  e
modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto  del
Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui
al  presente  comma  e  di  cui  all'articolo  106,  comma   1,   del
decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate  al  titolo  secondo
delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del  piano  dei  conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori  entrate  tributarie.   Al
relativo onere, quantificato in 1.670  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di  trasporto
scolastico  in  conformita'  alle  misure   di   contenimento   della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e
al  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse  di  cui
al comma 1, nonche'  quelle  attribuite  dal  decreto  del  Ministero
dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono  essere  utilizzate  dai
comuni, nel limite  complessivo  di  150  milioni  di  euro,  per  il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico  aggiuntivi.  A  tal
fine, ciascun  comune  puo'  destinare  nel  2020  per  il  trasporto
scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nel 2019. 
  2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1  del
presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge  n.  34
del 2020,  sono  tenuti  a  inviare,  utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31  maggio  2021,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e  con  le  modalita'
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare  entro  il  31  ottobre
2020. La certificazione di cui al periodo precedente non  include  le
riduzioni di gettito derivanti da  interventi  autonomamente  assunti
dalla regione o provincia autonoma per gli enti  locali  del  proprio
territorio,  con  eccezione  degli  interventi  di  adeguamento  alla
normativa  nazionale.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo  45,  comma
1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del  2005.  Gli
obblighi di certificazione di cui al presente  comma,  per  gli  enti
locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano  funzioni  in
materia di finanza locale in  via  esclusiva,  sono  assolti  per  il
tramite delle medesime regioni e province autonome. 
  3. Gli enti locali che trasmettono  la  certificazione  di  cui  al
comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma  entro  il
30  giugno  2021  sono  assoggettati  a  una  riduzione   del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del
comma 2, da applicare  in  tre  annualita'  ((a  decorrere  dall'anno
2023)). Nel caso in cui la  certificazione  di  cui  al  comma  2  e'
trasmessa nel periodo dal 1°  luglio  2021  al  31  luglio  2021,  la
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,  dei  trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale  di  cui  al  primo
periodo e' comminata in misura pari  al  90  per  cento  dell'importo
delle  risorse  attribuite,  da  applicare  in  tre  annualita'   ((a
decorrere dall'anno 2023)). La riduzione del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio,  dei  trasferimenti  compensativi  o   del   fondo   di
solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in  misura
pari al 100 per  cento  dell'importo  delle  risorse  attribuite,  da
applicare in tre annualita' ((a decorrere dall'anno  2023)),  qualora
gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al  comma  2
entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo  della
certificazione,  le  riduzioni  di  risorse  non  sono   soggette   a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse,  si  applicano  le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128  e  129,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di  gettito  e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del  2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 
  5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma
1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. 
                                                               ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha  disposto  (con  l'art.  13-bis,
comma 1) che  "Le  variazioni  di  bilancio  riguardanti  le  risorse
trasferite agli enti  locali  connesse  alle  certificazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con  deliberazione
dell'organo  esecutivo,  fatte  salve  in  ogni  caso  le  specifiche
limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento".