DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
 
           Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 
 
  1. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
((31 dicembre 2023)), salva disdetta da parte dell'interessato. 
  1-bis. Per le domande  di  finanziamento  agevolato  riferite  alla
linea progettuale "Rifinanziamento e ridefinizione del  fondo  394/81
gestito da SIMEST" -  sub-misura  del  PNRR  M1.C2.I5,  presentate  a
valere sulla delibera quadro  approvata  il  30  settembre  2021  dal
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, come modificata  dalla  delibera
del 31 marzo  2022,  di  cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite  di  spesa
previsto a copertura del suddetto  intervento  dall'articolo  11  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede,  nei
limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in
materia di aiuti di importanza minore (de minimis),  a  valere  sulle
risorse disponibili, come da ultimo incrementate  dall'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 49,  lettere  a)  e  b),  della
legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sul  fondo  rotativo   di   cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla  quota
di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento  a
fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.