DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 12-bis 
 
(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari  comunali
                           e provinciali). 
 
  1. Al fine di supportare gli enti  locali  per  l'attuazione  degli
interventi e la realizzazione  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e  per
la durata del medesimo Piano: 
    a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con  le  modalita'
di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per
un numero di unita' pari al 120  per  cento  di  quelle  cessate  dal
servizio nel corso dell'anno precedente; 
    b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la
disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella  fascia
iniziale di accesso in carriera, su  richiesta  del  sindaco,  previa
autorizzazione  del  Ministero   dell'interno,   puo'   assumere   la
titolarita' anche in sedi, singole  o  convenzionate,  corrispondenti
alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad  un
massimo di 5.000 abitanti, nonche'  fino  ad  un  massimo  di  10.000
abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori,  in  caso  di
vacanza della sede e qualora la  procedura  di  pubblicizzazione  sia
andata deserta, ((per un periodo massimo di dodici mesi,  prorogabili
fino a ventiquattro)); 
    c) con decreto  del  Ministro  dell'interno  da  adottare,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 10, comma 7, lettera a), del  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma; 
    d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il periodo  di  effettiva  prestazione  il
segretario ha diritto al trattamento economico previsto per  la  sede
superiore. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  a  decorrere  dal
2023 e per la durata del PNRR: 
    a)  il  corso-concorso  di  formazione  previsto  dal   comma   2
dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha  la  durata  di  quattro
mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno
o piu' comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del  comma  1
dell'articolo 16-ter del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
    b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico
previsto dal comma 3 dell'articolo  13  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo'
essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, che  siano  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti  per
l'accesso alla  carriera  dei  segretari  comunali  e  provinciali  e
abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in  posizioni
funzionali per l'accesso alle  quali  e'  previsto  il  possesso  dei
medesimi titoli di studio.