DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (21G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis 
 
(Reclutamento di personale per il  Ministero  dell'economia  e  delle
                              finanze). 
 
  1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di  monitoraggio
degli interventi del PNRR,  nonche'  di  attuare  la  gestione  e  il
coordinamento  dello  stesso,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, ((per gli  anni  2022  e  2023)),  a  bandire
apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,  secondo  le   modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.
76, in  deroga  alle  ordinarie  procedure  di  mobilita',  ovvero  a
procedere allo scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze  dei  Dipartimenti
del  medesimo  Ministero,   in   aggiunta   alle   vigenti   facolta'
assunzionali e  nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  un
contingente  di  personale  pari  a  centoquarantacinque  unita'   da
inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del  comparto  Funzioni
centrali, di cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, trenta unita'  al  Dipartimento  del
tesoro, trenta unita' al Dipartimento delle  finanze  e  trentacinque
unita' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e un contingente di settantacinque unita' da  inquadrare
nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali,
da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture  del
Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei  progetti  del  PNRR,
nonche' per il connesso e necessario potenziamento della capacita' di
analisi e monitoraggio degli effetti economici delle  misure  fiscali
e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione
ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita' e la resilienza
delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso Dipartimento un
posto di funzione dirigenziale di  livello  generale  di  consulenza,
studio e ricerca. 
  3. Per le attivita' indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a
quanto  previsto  dal  terzo  periodo  del  predetto  comma  3,  sono
istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione
dirigenziale di livello non  generale,  di  cui  tre  di  consulenza,
studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a
conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  anche  in  deroga  ai  limiti  ivi   previsti.   Il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire  apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga  ai  vigenti
limiti  assunzionali,  il  personale  di  livello  dirigenziale   non
generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal
secondo periodo. 
  4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti
del Ministero dell'economia e delle finanze, presso  il  Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi   e'
istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello  generale
di consulenza, studio e ricerca. 
  5.  Nell'ambito  delle  esigenze  anche  derivanti   dal   presente
articolo, la Sogei Spa assicura la piena  efficacia  delle  attivita'
anche per la realizzazione dei progetti  di  trasformazione  digitale
del PNRR affidati alla medesima societa'  e  provvede,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge  24  dicembre
2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di  bilancio  conseguiti  e,
ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni.
Per le  medesime  finalita'  la  Sogei  Spa  e'  autorizzata,  previa
delibera  dell'assemblea  degli  azionisti,  alla   costituzione   di
societa' o all'acquisto di partecipazioni. 
  6. Agli oneri derivanti dai  commi  1,  2,  3  e  4,  pari  a  euro
2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.