DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020) (1)

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca. (20G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
             Ripartizione delle strutture e degli uffici 
 
  1. Al Ministero dell'universita' e della ricerca sono assegnate  le
strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione
residui, del Dipartimento  per  la  formazione  superiore  e  per  la
ricerca nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto,  presta  servizio  a  qualunque  titolo  presso  il
medesimo  Dipartimento.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   del
regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilita'  del
Ministro dell'universita' e della ricerca la Direzione  generale  per
la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto  allo  studio,
la Direzione generale per l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica  e  la  Direzione  generale  per  il  coordinamento  e   la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste  dal
vigente regolamento di organizzazione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. Al Ministero dell'istruzione sono  assegnate  le  strutture,  le
risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui,  del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e  di  formazione
nonche' degli Uffici scolastici  regionali  e  del  corpo  ispettivo,
nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, presta  servizio  a  qualunque  titolo  presso  il  medesimo
Dipartimento. 
  3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,
e' trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione. Fino
alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali  non  generali
della Direzione generale del personale, del bilancio  e  dei  servizi
strumentali  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   e,
comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 il Ministero  dell'universita'
e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo  Dipartimento  per
le risorse umane, finanziarie e strumentali, che  gestisce  anche  il
personale dirigenziale e non  dirigenziale  di  cui  all'articolo  4,
comma 4. Le direzioni generali del predetto  Dipartimento  continuano
altresi' a svolgere, anche per il Ministero dell'universita' e  della
ricerca, i compiti concernenti le spese gia' ad esse affidate per gli
anni 2020  e  2021,  quali  strutture  di  servizio,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
279. 
  3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione  e  del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  sono  complessivamente
incrementate,  rispetto  a  quella  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di tre  posizioni  dirigenziali  di
prima fascia, di tre posizioni dirigenziali  di  seconda  fascia,  di
dodici posti della III area funzionale, di nove posti della  II  area
funzionale e di sei  posti  della  I  area  funzionale.  A  tal  fine
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  e'
incrementata di 435.000 euro per l'anno  2020  e  di  1.302.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione  organica  e'
ripartita  tra  il   Ministero   dell'istruzione   e   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla tabella  A,
allegata al presente decreto. Alla  predetta  dotazione  organica  si
aggiungono, per ciascun Ministero, i  responsabili  degli  uffici  di
diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a  carico
della finanza pubblica. 
  3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  sono  autorizzati  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali pubbliche, da concludere ((entro il 31 dicembre 2023)), a
valere sulle facolta' assunzionali pregresse,  relative  al  comparto
Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui  utilizzo
e' stato gia' autorizzato in favore  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tal fine,  le  predette  facolta'
assunzionali  s'intendono  riferite  rispettivamente   al   Ministero
dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della  ricerca,  in
proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma  3-bis,
ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle
facolta' assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico  con
compiti ispettivi. (9) 
  4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
da adottare entro la data di cui al comma 3, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la   pubblica   amministrazione,   si   procede   alla
ricognizione e al trasferimento delle strutture,  del  personale  non
dirigenziale e delle risorse strumentali  e  finanziarie  di  cui  al
comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il  personale  gia'
posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  trasferimento   del
personale di cui al primo periodo avviene sulla base  di  un'apposita
procedura  di  interpello,  disciplinata  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca,   nel   rispetto   dei   seguenti   criteri:    ripartizione
proporzionale  dei   posti   vacanti;   individuazione   delle   aree
organizzative interessate e attribuzione del personale alle  medesime
a cura  di  un'apposita  commissione  paritetica,  sulla  base  delle
esperienze  e  caratteristiche  professionali;  per   ciascuna   area
organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in
ciascun  Ministero  utilizzando  quale  criterio  di  preferenza   la
maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', la minore
eta' anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel  caso  in
cui  le  istanze  ricevute  non  siano  idonee   ad   assicurare   la
ripartizione proporzionale dei posti  vacanti.  Ai  componenti  della
commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo
svolgimento   della   relativa   funzione,   compensi,    indennita',
emolumenti, gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate,
ne' rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene
il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio,  limitatamente
alle voci di natura fissa e continuativa,  ove  piu'  favorevole,  in
godimento    presso    il    Ministero    soppresso    al     momento
dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con  i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Il
decreto di cui al primo periodo indica  la  data  di  decorrenza  del
trasferimento. 
  5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di  cui  al
comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4  al
fine di individuare il Ministero  al  quale  attribuire  la  predetta
posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  che  presta  servizio  presso  gli
uffici di diretta collaborazione ovvero gia' in  servizio  presso  il
Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni,  partecipa  alla
procedura di interpello  al  fine  di  individuare  il  Ministero  di
appartenenza. 
  6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due
Ministeri istituiti ai sensi  dell'articolo  1,  ivi  inclusi  quelli
degli uffici di diretta collaborazione, possono essere  adottati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti  regolamenti  e'
acquisito  il  parere   del   Consiglio   di   Stato.   Il   Ministro
dell'istruzione  e  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  di  cui  al  primo
periodo, confermare il personale  in  servizio  presso  i  rispettivi
uffici di diretta collaborazione, senza soluzione  nella  continuita'
dei relativi incarichi e contratti. 
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 2020, N. 12. 
  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 2020, N. 12. 
  9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole  "Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "Il   Ministero
dell'istruzione, il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca".
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti. 
  9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    "f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla  gestione
e allo  sviluppo  del  proprio  sistema  informativo,  anche  per  le
esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative  statali  nonche'
per la gestione giuridica ed economica del relativo personale". 
  9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad  aumentare  le
percentuali per il conferimento  di  incarichi  dirigenziali  fissate
dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al fine di agevolare la mobilita' dei  dirigenti  all'interno
delle  pubbliche  amministrazioni,  nell'ottica  di  potenziarne   la
qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa,  in  sede  di  prima  applicazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la  data
del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per
il Ministero dell'universita' e della ricerca al 20 per cento. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
769) che  "Il  termine  di  cui  all'articolo  3,  comma  3-ter,  del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione  delle  procedure
concorsuali  pubbliche  bandite  dal  Ministero  dell'istruzione   e'
prorogato al 31 dicembre 2022".