DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 5-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 50 
                          (Aree funzionali) 
 
  1. Il Ministero, in particolare, svolge le  funzioni  di  spettanza
statale  nelle  seguenti  aree  funzionali:  organizzazione  generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato
giuridico del personale,  inclusa  la  definizione  dei  percorsi  di
abilitazione e specializzazione del personale docente e dei  relativi
titoli di accesso, sentito  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione
della rete scolastica;  definizione  degli  obiettivi  formativi  nei
diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli  indirizzi
per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di  istruzione
e di formazione nel  territorio  al  fine  di  garantire  livelli  di
prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; promozione del
merito e  valutazione  dell'efficienza  nell'erogazione  dei  servizi
medesimi  nel  territorio  nazionale;  definizione  dei   criteri   e
parametri  per  l'attuazione  di  politiche  sociali  nella   scuola;
definizione di interventi a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il
riequilibrio territoriale della qualita' del servizio  scolastico  ed
educativo;  attivita'  connesse  alla  sicurezza   nelle   scuole   e
all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle  regioni
e  degli  enti  locali;  formazione  dei  dirigenti  scolastici,  del
personale docente, educativo e del personale amministrativo,  tecnico
e ausiliario della scuola; assetto complessivo  e  indirizzi  per  la
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche'
del sistema di istruzione tecnica superiore;  congiuntamente  con  il
Ministero dell'universita' e della ricerca, funzioni di  indirizzo  e
vigilanza dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
educativo di istruzione e di  formazione  (INVALSI)  e  dell'Istituto
nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca   educativa
(INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del  programma
europeo per l'istruzione, la formazione,  la  gioventu'  e  lo  sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di  competenza  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito,  fermo  restando  che  la  nomina  dei
relativi presidenti e componenti dei consigli di  amministrazione  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito;
promozione  dell'internazionalizzazione  del  sistema  educativo   di
istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel  mondo
ferme restando le competenze del  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale stabilite dal  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 64 ; determinazione e assegnazione  delle  risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e  del  personale  alle
istituzioni scolastiche autonome;  ricerca  e  sperimentazione  delle
innovazioni  funzionali  alle  esigenze  formative;   supporto   alla
realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione
((del merito e all'incremento)) delle opportunita' di lavoro e  delle
capacita'  di  orientamento  degli  studenti;  valorizzazione   della
filiera formativa professionalizzante, inclusa  l'istruzione  tecnica
superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni
in  ambito  europeo  e  internazionale  e  attivazione  di  politiche
dell'educazione comuni ai paesi  dell'Unione  europea;  consulenza  e
supporto  all'attivita'  delle  istituzioni   scolastiche   autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione  finanziati
dall'Unione europea; istituzioni di cui all'articolo  137,  comma  2,
del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112;  altre  competenze
assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche'  dalla  vigente
legislazione, ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento
del sistema integrato dei servizi di educazione e di  istruzione  per
bambini fino ai sei anni.