DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 44. 
                       (( (Finanziamento). )) 
 
  (( 1. Entro il termine indicato nel bando di cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera c), i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  le
associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali  e  territoriali
possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
di essere ammessi al rimborso totale o parziale di  oneri  finanziari
connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati  in
base al medesimo bando. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita  la
commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  ammette  i
progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con  lo
stesso provvedimento, autorizza le relative spese.  L'attuazione  dei
progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due  mesi
dal rilascio dell'autorizzazione. 
  3. I progetti di azioni concordate dai  datori  di  lavoro  con  le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui  al
comma 1. 
  4.  L'accesso  ai  fondi   dell'Unione   europea   destinati   alla
realizzazione  di  programmi  o  progetti  di  azioni  positive,   ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e' subordinato al  parere
del Comitato di cui all'articolo 8.))