DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 18-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42
                          (Aree funzionali)

  1.  Il  ministero  svolge in particolare le funzioni e i compiti di
   spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
    a)  programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle
   reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti
   elettriche,  idrauliche  e  acquedottistiche,  e delle altre opere
   pubbliche  di  competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in
   materia  di  difesa;  qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
   pubblici; costruzioni nelle zone sismiche (( . . . ));
    b) edilizia residenziale; aree urbane;
    c)  navigazione  e  trasporto  marittimo;  vigilanza  sui  porti;
   demanio  marittimo;  sicurezza della navigazione e trasporto nelle
   acque  interne;  programmazione,  previa  intesa  con  le  regioni
   interessate,   del  sistema  idroviario  padano-veneto;  aviazione
   civile e trasporto aereo;
    d)  trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei
   trasporti terrestri;
    d-bis)  sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da
   leggi   e  regolamenti,  concernenti  le  competenze  disciplinate
   dall'articolo   41   e   dal   presente  comma,  ivi  comprese  le
   espropriazioni;
    d-ter)  pianificazione  delle  reti,  della  logistica e dei nodi
   infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere
   corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
    d-quater)  politiche  dell'edilizia  concernenti anche il sistema
   delle citta' e delle aree metropolitane.
  2.   Il   ministero   svolge,   altresi',  funzioni  e  compiti  di
   monitoraggio,  controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1,
   nonche'  funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti
   dalla  legge,  dalla concessione e dai contratti di programma o di
   servizio,  fatto  salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16
   marzo 1999, n. 79.