DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 12-11-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
                        (( (Attribuzioni) )) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 NOVEMBRE 2022, N. 173)). 
  2. ((Il Ministero delle  imprese  e  del  made  in  Italy)),  ferme
restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri,  ha
lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi  in  favore  delle
aree sottoutilizzate, secondo il principio  di  sussidiarieta'  e  di
leale collaborazione con  gli  enti  territoriali  interessati  e  in
coerenza con gli obiettivi generali di  politica  industriale  e,  in
particolare, di: 
    a) promuovere le politiche per la competitivita'  internazionale,
in coerenza con le linee generali di politica estera  e  lo  sviluppo
economico  del  sistema  produttivo  nazionale  e  di  realizzarle  o
favorirne l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e per  il  tramite  dei  rappresentanti
italiani presso tali organizzazioni, alle attivita' delle  competenti
istituzioni internazionali; 
    b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti territoriali  per
assicurare l'unita' economica del Paese; 
    c) promuovere la concorrenza; 
    d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo
sviluppo della competitivita'; 
    e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica  economica,
industriale,   infrastrutturale,   sociale   e    ambientale    sulla
competitivita' del sistema produttivo. 
  2-bis. Per  realizzare  gli  obiettivi  indicati  al  comma  2,  il
Ministero,  secondo  il  principio  di  sussidiarieta'  e  di   leale
collaborazione con gli enti territoriali interessati: 
    a) definisce, anche in  concorso  con  le  altre  amministrazioni
interessate, le strategie per il miglioramento della  competitivita',
anche a livello internazionale, del Paese e per la  promozione  della
trasparenza  e   dell'efficacia   della   concorrenza   nei   settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti; 
    b)  promuove,  in  coordinamento  con  il  Dipartimento  di   cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, gli  interessi  del  sistema  produttivo  del  Paese  presso  le
istituzioni internazionali e comunitarie di settore e  facendo  salve
le competenze del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi; 
    c) definisce  le  politiche  per  lo  sviluppo  economico  e  per
favorire l'assunzione, da parte  delle  imprese,  di  responsabilita'
relative alle modalita' produttive, alla qualita'  e  alla  sicurezza
dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore; 
    d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale  e
aziendale; 
    ((d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per
la valorizzazione, la tutela e la promozione del  made  in  Italy  in
Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero  degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo)). 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 104. 
  2-ter.   Il   Ministero   elabora   ogni   triennio,   sentite   le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale,  un
piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il
loro raggiungimento, delle modalita' di attuazione,  delle  procedure
di verifica e di monitoraggio. 
  2-quater. Restano in ogni caso ferme le  attribuzioni  degli  altri
Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  3. Al Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse,  le
funzioni   del   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, del Ministero del  commercio  con  l'estero,  fatte
salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il  presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorita',  perche'
concernenti funzioni specificamente assegnate ad  essi,  e  fatte  in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1,  comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali. 
  4. Spettano inoltre al  Ministero  delle  attivita'  produttive  le
risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero della sanita', del  Ministero
del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  concernenti  le  funzioni
assegnate  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  dal  presente
decreto legislativo. 
  5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.