DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 17-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 46 
                         (Aree funzionali). 
 
  1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti  di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: 
    a)  politiche  sociali,  di  inclusione,  coesione  e  protezione
sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori  per  motivi
di lavoro e  politiche  per  l'inclusione  dei  cittadini  stranieri;
coordinamento e raccordo con gli organismi europei e  internazionali,
nelle materie di competenza; 
    b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in  ottica  di
genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di  lavoro  e
tutela dei lavoratori; tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi  di  lavoro;  mediazione  per  la  soluzione  di  controversie
collettive  di  lavoro;   rappresentativita'   sindacale;   politiche
previdenziali  e  assicurative;  coordinamento  e  raccordo  con  gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza; 
    c)  amministrazione  generale;  servizi  comuni  e  indivisibili;
affari generali e attivita' di gestione del personale; programmazione
generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita'
in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della  parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione  di  banche  dati,
delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e
gestione logistica; coordinamento della comunicazione  istituzionale;
attivita' di analisi, ricerca e studio sulle attivita' di  competenza
del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi  europei  e
internazionali, nelle materie di competenza. 
  2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di vigilanza su enti  e
attivita'  previsti  dalla  legislazione  vigente   e   assicura   il
coordinamento e la gestione delle risorse e programmi  a  valere  sul
bilancio ((dell'Unione europea)) o a questo complementari.