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LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-2023
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                     Promulga la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Tabella A allegata alla legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e'
sostituita dalle  Tabelle  A  e  B  contenute  nell'Allegato  1  alla
presente legge. 
  2. All'articolo  1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 6 e' cosi' modificato: 
  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  "a) il  diritto  per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
anzianita'  per  i  lavoratori   dipendenti   e   autonomi   iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle  forme   di   essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito  di
anzianita'  contributiva  non  inferiore  a  trentacinque  anni,   al
raggiungimento dei requisiti di  eta'  anagrafica  indicati,  per  il
periodo dal 1° gennaio 2008  al  30  giugno  2009,  nella  Tabella  A
allegata alla presente legge e,  per  il  periodo  successivo,  fermo
restando il requisito di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B  allegata
alla  presente  legge.  Il  diritto  al  pensionamento  si  consegue,
indipendentemente  dall'eta',  in  presenza  di   un   requisito   di
anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni"; 
  2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2) con un'anzianita'  contributiva  pari  ad  almeno  trentacinque
anni, al raggiungimento dei requisiti di  eta'  anagrafica  indicati,
per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata alla presente legge e,  per  il  periodo  successivo,  fermo
restando il requisito di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B  allegata
alla presente legge"; 
  3) l'ultimo periodo della lettera c) e'  sostituito  dal  seguente:
"Per  il  personale  del  comparto  scuola  resta  fermo,   ai   fini
dell'accesso al trattamento  pensionistico,  che  la  cessazione  dal
servizio ha effetto dalla  data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il  31
dicembre  dell'anno  avendo  come  riferimento  per  l'anno  2009   i
requisiti previsti per il primo semestre dell'anno"; 
  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, puo'  essere  stabilito
il differimento della decorrenza  dell'incremento  dei  requisiti  di
somma  di  eta'  anagrafica  e  anzianita'  contributiva  e  di  eta'
anagrafica minima indicato dal 2013 nella  Tabella  B  allegata  alla
presente  legge,  qualora,  sulla  base  di  specifica  verifica   da
effettuarsi, entro il 30 settembre  2012,  sugli  effetti  finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso  al  pensionamento
anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari  conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano  tali  da  assicurare  quelli
programmati con riferimento ai requisiti di accesso al  pensionamento
indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B"; 
  c) al comma 8, le parole: "1° marzo  2004"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "20 luglio 2007"; 
  d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: 
  "18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di  anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di  5.000  lavoratori
beneficiari, ai lavoratori collocati  in  mobilita'  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
anteriormente al 15 luglio 2007, che  maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento  di  anzianita'   entro   il   periodo   di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223"; 
  e) il comma 19 e' cosi' modificato: 
  1) le parole: "10.000 domande di pensione"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15.000 domande di pensione"; 
  2) le parole: "di cui al comma 18" ove  ricorrono  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis". 
  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi, al  fine  di  concedere  ai  lavoratori  dipendenti  che
maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
1° gennaio 2008  impegnati  in  particolari  lavori  o  attivita'  la
possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto  al  pensionamento
anticipato  con  requisiti  inferiori  a  quelli  previsti   per   la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi  e
criteri direttivi: 
  a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni
e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi  restando  il
requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il regime di
decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo
1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243; 
  b)  i  lavoratori  siano  impegnati  in  mansioni   particolarmente
usuranti di cui  all'articolo  2  del  decreto  19  maggio  1999  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
della sanita' e per la funzione  pubblica;  ovvero  siano  lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto  legislativo  8  aprile
2003, n. 66, che, fermi restando i criteri  di  cui  alla  successiva
lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una
permanenza minima  nel  periodo  notturno;  ovvero  siano  lavoratori
addetti  alla  cosiddetta  "linea  catena"  che,  all'interno  di  un
processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con  mansioni
organizzate   in   sequenze   di   postazioni,   svolgano   attivita'
caratterizzate  dalla  ripetizione  costante   dello   stesso   ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso  continuo  o  a   scatti   con   cadenze   brevi   determinate
dall'organizzazione del lavoro o  dalla  tecnologia,  con  esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di  produzione,  alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo  di  qualita';
ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici
di trasporto di persone; 
  c) i lavoratori che al momento del pensionamento di  anzianita'  si
trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono  avere  svolto
nelle  attivita'  di  cui  alla  lettera  medesima:  1)  nel  periodo
transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci  anni
di attivita' lavorativa; 2) a regime, un  periodo  pari  almeno  alla
meta' della vita lavorativa; 
  d) stabilire la documentazione e gli  elementi  di  prova  in  data
certa attestanti l'esistenza dei requisiti  soggettivi  e  oggettivi,
anche con riferimento alla  dimensione  e  all'assetto  organizzativo
dell'azienda,  richiesti  dal  presente  comma,  e  disciplinare   il
relativo  procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
ispettiva; 
  e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a  500
euro e non superiore  a  2.000  euro  e  altre  misure  di  carattere
sanzionatorio nel caso di omissione da parte  del  datore  di  lavoro
degli  adempimenti  relativi  agli  obblighi  di   comunicazione   ai
competenti     uffici     dell'Amministrazione     dell'articolazione
dell'attivita' produttiva ovvero dell'organizzazione  dell'orario  di
lavoro  aventi  le  caratteristiche   di   cui   alla   lettera   b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena"  e  al
lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre  ipotesi  di  reato
previste dall'ordinamento, in caso di  comunicazioni  non  veritiere,
anche relativamente ai presupposti del  conseguimento  dei  benefici,
una sanzione pari fino al 200 per  cento  delle  somme  indebitamente
corrisposte; 
  f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la  concessione
dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie  di
un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e'  di  83
milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per
il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere  dal  2013;
(11) (16) (17) (18) ((23)) 
  g)  prevedere  che,   qualora   nell'ambito   della   funzione   di
accertamento del diritto di cui alle lettere  c)  e  d)  emerga,  dal
monitoraggio delle domande presentate e accolte,  il  verificarsi  di
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie  di  cui  alla  lettera
f),il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne  dia  notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze  ai  fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma  7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
  4.  Il  Governo  si  impegna,  previa  verifica  del  rispetto  del
principio della compensazione finanziaria, a stabilire  entro  il  31
dicembre  2011,  per  i  soggetti  che  accedono   al   pensionamento
anticipato con  40  anni  di  contribuzione  e  al  pensionamento  di
vecchiaia con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e  a  60
per  le  donne,  la  disciplina  della  decorrenza  dei   trattamenti
pensionistici a regime. 
  5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze  di  cui
al comma 4, per i soggetti che accedono al  pensionamento  anticipato
con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di  vecchiaia  con  i
requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali,  sulla  base
di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto  alla  decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito
quanto segue: 
  a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle  forme
di  previdenza  dei  lavoratori  dipendenti,  qualora  risultino   in
possesso  dei  previsti  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento
anticipato  con  40  anni  di  contribuzione,  possono  accedere   al
pensionamento  sulla  base  del  regime  delle  decorrenze  stabilito
dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle  forme
di  previdenza  dei  lavoratori  dipendenti,  qualora  risultino   in
possesso dei previsti requisiti per  l'accesso  al  pensionamento  di
vecchiaia entro il primo trimestre  dell'anno,  possono  accedere  al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino  in
possesso dei previsti requisiti entro il secondo  trimestre,  possono
accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;  qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo; qualora risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti
entro  il   quarto   trimestre   dell'anno,   possono   accedere   al
pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; 
  c) coloro i quali conseguono il trattamento di  pensione  a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti, qualora risultino in possesso dei previsti  requisiti  entro
il primo trimestre dell'anno, possono accedere al  pensionamento  dal
1° ottobre dell'anno medesimo;  qualora  risultino  in  possesso  dei
previsti requisiti entro il secondo trimestre,  possono  accedere  al
pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora  risultino
in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro  il   terzo   trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile  dell'anno
successivo; qualora risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti
entro  il   quarto   trimestre   dell'anno,   possono   accedere   al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; 
  d)  per  il  personale  del  comparto  scuola   si   applicano   le
disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo
dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento anche  ai
regimi   pensionistici   armonizzati    secondo    quanto    previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
nonche' agli altri regimi e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente  legge,
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale  di  cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui  alla  legge  27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti, e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, tenendo  conto  delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori  di  attivita'  e,  in
particolare,  per  le  Forze  armate  e  per  quelle  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e  militare,  della  specificita'  dei  relativi
comparti,  della   condizione   militare   e   della   trasformazione
ordinamentale in atto nelle Forze armate. 
  7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e  la
riorganizzazione, in via  regolamentare,  degli  enti  pubblici  sono
integrati, limitatamente  agli  enti  previdenziali  pubblici,  dalla
possibilita' di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti  a
realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa  anche  attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali. 
  8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta,  entro  un  mese
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  piano
industriale  volto   a   razionalizzare   il   sistema   degli   enti
previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del  decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro. 
  9. Fino all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  7,  i
provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici
di livello dirigenziale  degli  enti  previdenziali  pubblici  resisi
vacanti sono condizionati al parere  positivo  delle  amministrazioni
vigilanti e  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  presso  la
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  finalizzato  alla  verifica
della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2010, N. 220. 
  11. In funzione delle  economie  rivenienti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento
di cui  all'ultimo  periodo  del  presente  comma,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive  di  cui  al
comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto  del  Ministro  del
lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'  per
l'accertamento delle economie riscontrate in  seguito  all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8,  rispetto  alle  previsioni
della spesa a normativa vigente  degli  enti  previdenziali  pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi. 
  12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
costituita una Commissione composta da  dieci  esperti,  di  cui  due
indicati dal Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  due
indicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  sei  indicati
dalle organizzazioni dei  lavoratori  dipendenti  e  autonomi  e  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale, con il compito di proporre, entro  il  31  dicembre  2008,
modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti  di  trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
nel  rispetto  degli  andamenti  e  degli   equilibri   della   spesa
pensionistica  di  lungo  periodo  e  nel  rispetto  delle  procedure
europee, che tengano conto: 
  a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche  e
migratorie  che  incidono  sulla  determinazione   dei   coefficienti
medesimi; 
  b)  dell'incidenza  dei  percorsi  lavorativi,  anche  al  fine  di
verificare l'adeguatezza degli attuali  meccanismi  di  tutela  delle
pensioni piu' basse  e  di  proporre  meccanismi  di  solidarieta'  e
garanzia  per  tutti  i  percorsi  lavorativi,  nonche'  di  proporre
politiche attive che possano favorire il raggiungimento di  un  tasso
di sostituzione al netto della fiscalita' non  inferiore  al  60  per
cento,  con  riferimento  all'aliquota  prevista  per  i   lavoratori
dipendenti; 
  c) del rapporto intercorrente tra l'eta' media  attesa  di  vita  e
quella dei singoli settori di attivita'. 
  13. La  Commissione  di  cui  al  comma  12  inoltre  valuta  nuove
possibili forme di  flessibilita'  in  uscita  collegate  al  sistema
contributivo,  nel  rispetto  delle  compatibilita'  di   medio-lungo
periodo  del  sistema  pensionistico.  Dalla   costituzione   e   dal
funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti  della  Commissione  non
sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese. 
  14.  In  fase  di  prima  rideterminazione  dei   coefficienti   di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  8  agosto
1995, n. 335, in applicazione dei  criteri  di  cui  all'articolo  1,
comma 11, della medesima legge, la Tabella  A  allegata  alla  citata
legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010,
dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge. 
  15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole da: "il Ministro del lavoro" fino alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  dell'economia
e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni  il  coefficiente  di
trasformazione previsto al comma 6". 
  16. Il Governo procede con cadenza decennale  alla  verifica  della
sostenibilita' ed equita' del  sistema  pensionistico  con  le  parti
sociali. 
  17. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi,  recanti  norme  finalizzate  all'introduzione   di   un
contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e  dei  pensionati
delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni  lavoratori
dipendenti e del  Fondo  di  previdenza  per  il  personale  di  volo
dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare
in modo equo il concorso dei medesimi al  riequilibrio  del  predetto
Fondo. 
  18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il  Governo  si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a)  previsione  di
un contributo limitato nell'ammontare e nella durata; 
  b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo  di
iscrizione antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge  8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in  base  ai
parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria. 
  19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a  otto
volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione  automatica  delle
pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma  1,
della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  non  e'  concessa.  Per  le
pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno  2008
e'  comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
maggiorato. 
  20. Ai fini del conseguimento dei  benefici  previdenziali  di  cui
all'articolo 13, comma 8, della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  e
successive modificazioni, sono valide  le  certificazioni  rilasciate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL)  ai  lavoratori  che  abbiano  presentato  domanda  al
predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi  di  attivita'
lavorativa  svolta  con  esposizione   all'amianto   fino   all'avvio
dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre  il  2  ottobre  2003,
nelle aziende interessate dagli atti di  indirizzo  gia'  emanati  in
materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.(4) 
  21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13,
comma 8, della legge  27  marzo  1992,  n.  257,  per  i  periodi  di
esposizione riconosciuti per effetto della  disposizione  di  cui  al
comma  20,  spetta  ai  lavoratori  non   titolari   di   trattamento
pensionistico avente decorrenza anteriore alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo  di  rivalutazione
automatica degli importi indicati  nella  "tabella  indennizzo  danno
biologico", di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 780, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo  di
50 milioni di euro, e' destinata  all'aumento  in  via  straordinaria
delle indennita' dovute dallo stesso INAIL a titolo di  recupero  del
valore dell'indennita' risarcitoria del danno  biologico  di  cui  al
citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38  del  2000,  tenendo
conto della variazione dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
impiegati ed  operai  accertati  dall'ISTAT,  delle  retribuzioni  di
riferimento per la liquidazione delle rendite,  intervenuta  per  gli
anni dal 2000 al 2007. 
  24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 23. 
  25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio
2008  la  durata  dell'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  con
requisiti normali, di cui all'articolo 19,  primo  comma,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e  successive  modificazioni,  e'
elevata a otto mesi per i soggetti con eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni e a dodici mesi per i  soggetti  con  eta'  anagrafica
pari o superiore a cinquanta anni. E' riconosciuta  la  contribuzione
figurativa per l'intero periodo di  percezione  del  trattamento  nel
limite massimo delle durate legali previste dal  presente  comma.  La
percentuale  di  commisurazione  alla  retribuzione  della   predetta
indennita' e' elevata al 60 per cento per i  primi  sei  mesi  ed  e'
fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40  per  cento
per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata  di  cui
al presente comma non si applicano ai trattamenti  di  disoccupazione
agricoli, ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria  con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3,  del  decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta  nelle
ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di  disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di  incontro  tra  domanda  e
offerta di lavoro. (3) 
  26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola  in  pagamento
dal  1°  gennaio  2008  la   percentuale   di   commisurazione   alla
retribuzione dell'indennita' ordinaria con requisiti ridotti  di  cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
rideterminata al 35 per cento per i primi 120  giorni  e  al  40  per
cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per  i
medesimi trattamenti, il diritto all'indennita' spetta per un  numero
di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso  e  comunque  non
superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
giornate di lavoro prestate. 
  27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008,
gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo
1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  sono  determinati  nella  misura  del  100  per  cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 
  28. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  termine  di
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, in conformita' all'articolo 117 della  Costituzione  e  agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme  di  attuazione,  e
garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori  sul  territorio
nazionale  attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche  con
riguardo  alle  differenze  di  genere  e   alla   condizione   delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori  immigrati,  uno   o   piu'   decreti
legislativi finalizzati a riformare la materia  degli  ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. 
  29. La delega di cui al comma 28 e'  esercitata  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) graduale armonizzazione  dei  trattamenti  di  disoccupazione  e
creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del  reddito
e  al  reinserimento  lavorativo  dei  soggetti   disoccupati   senza
distinzione di  qualifica,  appartenenza  settoriale,  dimensione  di
impresa e tipologia di contratti di lavoro; 
  b) modulazione dei trattamenti collegata  all'eta'  anagrafica  dei
lavoratori e alle condizioni occupazionali  piu'  difficili  presenti
nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  con  particolare   riguardo   alla
condizione femminile; 
  c) previsione, per i soggetti che beneficiano  dei  trattamenti  di
disoccupazione, della  copertura  figurativa  ai  fini  previdenziali
calcolata sulla base della retribuzione; 
  d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione
ordinaria  e  straordinaria  con  la  previsione  di   modalita'   di
regolazione diverse a  seconda  degli  interventi  da  attuare  e  di
applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e
risanamento ambientale che determinino la sospensione  dell'attivita'
lavorativa; 
  e)  coinvolgimento  e  partecipazione  attiva  delle  aziende   nel
processo di ricollocazione dei lavoratori; 
  f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali,  anche  al  fine
dell'individuazione di eventuali prestazioni  aggiuntive  rispetto  a
quelle assicurate dal sistema generale; 
  g) connessione con politiche attive per il lavoro,  in  particolare
favorendo la stabilizzazione dei rapporti di  lavoro,  l'occupazione,
soprattutto giovanile e femminile, nonche'  l'inserimento  lavorativo
di  soggetti  appartenenti  alle  fasce  deboli  del   mercato,   con
particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in eta' piu'
matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo; 
  h)  potenziare  i  servizi  per  l'impiego,  in   connessione   con
l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al  fine  di
collegare   e   coordinare   l'erogazione   delle   prestazioni    di
disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo,  in
coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione  dei
relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione  di  forme
di comunicazione informatica da parte  degli  enti  previdenziali  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi  ai
lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito. 
  30. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  mediante
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e
garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori  sul  territorio
nazionale  attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche  con
riguardo  alle  differenze  di  genere  e   alla   condizione   delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori  immigrati,  uno   o   piu'   decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di: 
  a) servizi per l'impiego e politiche attive; 
  b) incentivi all'occupazione; 
  c) apprendistato. (7) 
  31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per  una
velocizzazione e semplificazione  dei  dati  utili  per  la  gestione
complessiva del mercato del lavoro; 
  b) valorizzazione delle sinergie tra  servizi  pubblici  e  agenzie
private, tenuto conto della centralita' dei servizi pubblici, al fine
di rafforzare le  capacita'  d'incontro  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro, prevedendo, a  tal  fine,  la  definizione  dei  criteri  per
l'accreditamento e l'autorizzazione  dei  soggetti  che  operano  sul
mercato del lavoro e la  definizione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; 
  c) programmazione  e  pianificazione  delle  misure  relative  alla
promozione  dell'invecchiamento  attivo  verso  i  lavoratori  e   le
imprese, valorizzando il momento formativo; 
  d) promozione del patto di  servizio  come  strumento  di  gestione
adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica  attiva
del lavoro; 
  e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative. 
  e-bis) attivazione del soggetto che cerca  lavoro,  in  quanto  mai
occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali,  al  fine
di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione; 
  e-ter) qualificazione professionale dei  giovani  che  entrano  nel
mercato del lavoro; 
  e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; 
  e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono  espulsi,  per  un
loro efficace e tempestivo ricollocamento; 
  e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto
alla loro occupabilita'. 
  32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) incrementare i livelli di occupazione stabile; 
  b) migliorare, in particolare,  il  tasso  di  occupazione  stabile
delle donne, dei  giovani  e  delle  persone  ultracinquantenni,  con
riferimento, nell'ambito della Strategia  di  Lisbona,  ai  benchmark
europei in materia di occupazione,  formazione  e  istruzione,  cosi'
come  stabiliti  nei  documenti  della  Commissione  europea  e   del
Consiglio europeo; 
  c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b),  la  disciplina
del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti  comunitari  di
discriminazione diretta e indiretta, in particolare  dei  divieti  di
discriminazione  per  ragione  di  sesso  e  di  eta',  per  espressa
individuazione, nell'ambito dei soggetti  di  cui  alla  lettera  b),
degli appartenenti a gruppi caratterizzati  da  maggiore  rischio  di
esclusione sociale; 
  d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008,  N.  112,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133; 
  e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino  della  materia,
incentivi per la stipula di contratti a  tempo  parziale  con  orario
giornaliero elevato  e  agevolazioni  per  le  trasformazioni,  anche
temporanee e reversibili, di rapporti a tempo  pieno  in  rapporti  a
tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici  o  lavoratori  e
giustificate da comprovati compiti di cura; 
  f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei
lavoratori socialmente utili. 
  33. In ordine alla delega di  cui  al  comma  30,  lettera  c),  da
esercitare previa intesa con  le  regioni  e  le  parti  sociali,  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) rafforzamento del  ruolo  della  contrattazione  collettiva  nel
quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia; 
  b)  individuazione  di  standard  nazionali   di   qualita'   della
formazione in materia di profili professionali e percorsi  formativi,
certificazione delle competenze, validazione dei  progetti  formativi
individuali e riconoscimento delle capacita' formative delle imprese,
anche  al  fine  di  agevolare  la   mobilita'   territoriale   degli
apprendisti  mediante  l'individuazione  di  requisiti   minimi   per
l'erogazione della formazione formale; 
  c)   con   riferimento    all'apprendistato    professionalizzante,
individuazione di meccanismi in grado di garantire la  determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni e  l'attuazione  uniforme  e
immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina; 
  d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo  dei
contratti di apprendistato. 
  34.  Per   il   finanziamento   delle   attivita'   di   formazione
professionale di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  22  dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1982, n. 54, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009,  la
spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede  a  carico  del
Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene  incrementato  mediante
corrispondente riduzione,  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  1,  comma  1161,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per  i  periodi  successivi  si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
  35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 13. - (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi  civili  di  eta'
compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo  anno  nei  cui
confronti sia accertata una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,
nella misura pari o superiore al  74  per  cento,  che  non  svolgono
attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione  sussiste,
e' concesso, a carico dello Stato ed erogato  dall'INPS,  un  assegno
mensile  di  euro  242,84  per  tredici  mensilita',  con  le  stesse
condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione  di
cui all'articolo 12. 2. Attraverso  dichiarazione  sostitutiva,  resa
annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, il soggetto di cui al  comma  1  autocertifica  di  non
svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo
stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS". 
  36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e' abrogato. 
  37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata: 
  a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo  temporaneo  con
finalita' formative). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare  con
i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo
3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive  modificazioni,  le
imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  155,
i  disabili  liberi  professionisti,  anche  se  operanti  con  ditta
individuale, nonche' con i datori  di  lavoro  privati  non  soggetti
all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge,  di  seguito
denominati  soggetti  ospitanti,  apposite  convenzioni   finalizzate
all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti  alle  categorie
di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i  datori
di  lavoro  si  impegnano  ad  affidare  commesse  di  lavoro.   Tali
convenzioni, non ripetibili per lo  stesso  soggetto,  salvo  diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma  3  dell'articolo  6
del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  come  modificato
dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare piu'  di
un lavoratore disabile, se il datore di  lavoro  occupa  meno  di  50
dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori  disabili  da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu'
di 50 dipendenti. 
  2. La convenzione e'  subordinata  alla  sussistenza  dei  seguenti
requisiti: 
  a) contestuale assunzione a tempo  indeterminato  del  disabile  da
parte del datore di lavoro; 
  b) computabilita' ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a); 
  c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma
1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali  a  carico  di
questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,  che  non  puo'
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte
degli uffici competenti; 
  d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 
  1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare ai  soggetti  ospitanti;  tale  ammontare  non  deve  essere
inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la
parte normativa e retributiva dei contratti collettivi  nazionali  di
lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e  assistenziali,  e  di
svolgere  le  funzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  dei
disabili; 
  2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 
  3)  la  descrizione  del  piano   personalizzato   di   inserimento
lavorativo. 
  3. Alle convenzioni di cui al presente articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7. 4. Gli
uffici competenti possono stipulare con i datori  di  lavoro  privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3  e  con  le  cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della  legge  8
novembre  1991,  n.  381,  e   successive   modificazioni,   apposite
convenzioni finalizzate  all'inserimento  lavorativo  temporaneo  dei
detenuti disabili"; 
  b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  "Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). - 1. Ferme
restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12  gli  uffici
competenti possono stipulare con i datori di  lavoro  privati  tenuti
all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
di seguito denominati soggetti conferenti, e i  soggetti  di  cui  al
comma  4  del  presente  articolo,  di  seguito  denominati  soggetti
destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte
dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che  presentino
particolari caratteristiche e difficolta' di  inserimento  nel  ciclo
lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano  ad
affidare commesse di lavoro.  Sono  fatte  salve  le  convenzioni  in
essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. 
  2.  La  stipula  della  convenzione  e'  ammessa  esclusivamente  a
copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del  10
per cento della quota di riserva di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina. 
  3. Requisiti per la stipula della convenzione sono: 
  a) individuazione delle  persone  disabili  da  inserire  con  tale
tipologia di convenzione,  previo  loro  consenso,  effettuata  dagli
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come  modificato
dall'articolo 6 della presente  legge,  e  definizione  di  un  piano
personalizzato di inserimento lavorativo; 
  b) durata non inferiore a tre anni; 
  c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore
alla  copertura,  per  ciascuna  annualita'  e  per  ogni  unita'  di
personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della  parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
nonche' dei costi previsti nel piano  personalizzato  di  inserimento
lavorativo. E' consentito il conferimento di piu' commesse di lavoro; 
  d) conferimento della commessa di lavoro e  contestuale  assunzione
delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. 
  4.  Possono  stipulare  le  convenzioni  di  cui  al  comma  1   le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e  successive  modificazioni,  e
loro consorzi; le imprese sociali di cui  all'articolo  2,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo  2006,  n.  155;  i
datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo  di  assunzione  di
cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
  a) non avere in corso procedure concorsuali; 
  b)  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  di  cui  al  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 
  c) essere dotati di locali idonei; 
  d) non avere proceduto  nei  dodici  mesi  precedenti  l'avviamento
lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse
quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo; 
  e) avere nell'organico almeno un lavoratore  dipendente  che  possa
svolgere le funzioni di tutor. 
  5. Alla scadenza della  convenzione,  salvo  il  ricorso  ad  altri
istituti  previsti  dalla  presente  legge,  il  datore   di   lavoro
committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo': 
  a) rinnovare la convenzione una  sola  volta  per  un  periodo  non
inferiore a due anni; 
  b) assumere il  lavoratore  disabile  dedotto  in  convenzione  con
contratto a tempo indeterminato mediante chiamata  nominativa,  anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c);  in
tal caso il datore di lavoro potra' accedere al Fondo  nazionale  per
il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13,  comma  4,
nei  limiti  delle  disponibilita'  ivi  previste,  con  diritto   di
prelazione nell'assegnazione delle risorse. 
  6.  La  verifica  degli  adempimenti  degli  obblighi  assunti   in
convenzione viene effettuata dai servizi incaricati  delle  attivita'
di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni  amministrative
in caso di inadempimento. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti modalita' e criteri di attuazione  di  quanto  previsto  nel
presente articolo"; 
  c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). - 1.  Nel  rispetto  delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5 dicembre 2002, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le  regioni  e
le province autonome possono concedere un contributo  all'assunzione,
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle
disponibilita' ivi indicate: 
  a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo  salariale,
per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso  le  convenzioni
di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,
abbia una riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per
cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di  cui
alle tabelle annesse  al  testo  unico  delle  norme  in  materia  di
pensioni di  guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  e  successive  modificazioni,
ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente  dalle
percentuali di invalidita'; 
  b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo  salariale,
per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso  le  convenzioni
di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,
abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per
cento e il 79 per cento o  minorazioni  ascritte  dalla  quarta  alla
sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); 
  c) in ogni caso l'ammontare  lordo  del  contributo  all'assunzione
deve essere  calcolato  sul  totale  del  costo  salariale  annuo  da
corrispondere al lavoratore; 
  d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie  alla
trasformazione  del  posto  di  lavoro  per  renderlo  adeguato  alle
possibilita' operative dei disabili  con  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore  al  50  per  cento  o  per  l'apprestamento  di
tecnologie di telelavoro  ovvero  per  la  rimozione  delle  barriere
architettoniche  che  limitano  in  qualsiasi   modo   l'integrazione
lavorativa del disabile. 
  2. Possono essere ammesse ai  contributi  di  cui  al  comma  1  le
assunzioni  a  tempo  indeterminato.  Le  assunzioni  devono   essere
realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento  di
riparto  di  cui  al  comma  4.  La  concessione  del  contributo  e'
subordinata alla verifica, da parte degli  uffici  competenti,  della
permanenza   del   rapporto   di   lavoro   o,   qualora    previsto,
dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo. 
  3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai  datori  di
lavoro privati che, pur non  essendo  soggetti  agli  obblighi  della
presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo  indeterminato
di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il  Fondo  per  il
diritto  al  lavoro  dei  disabili,  per  il  cui  finanziamento   e'
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e  seguenti,
euro 37 milioni per l'anno  2007  ed  euro  42  milioni  a  decorrere
dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni  e  le  province
autonome  proporzionalmente  alle  richieste  presentate  e  ritenute
ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel decreto  di
cui al comma 5. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente   disposizione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,  sono
definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  ripartizione   delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 4. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Le   somme   non   impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Le regioni e le province  autonome  disciplinano,  nel  rispetto
delle disposizioni introdotte con il decreto di cui  al  comma  5,  i
procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 
  9. Le regioni e  le  province  autonome,  tenuto  conto  di  quanto
previsto all'articolo 10 del  regolamento  (CE)  n.  2204/2002  della
Commissione,  del  5  dicembre  2002,  comunicano  annualmente,   con
relazione, al Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  un
resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui
al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro. 
  10. Il Governo, ogni  due  anni,  procede  ad  una  verifica  degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste". 
  38. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  39. All'articolo 1 del decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.
368, e' premesso il seguente comma: 
  "01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato  di  regola  a
tempo indeterminato". 
  40. All'articolo 5 del decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.
368, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, dopo le parole: "inferiore a sei mesi" sono inserite
le seguenti: "nonche' decorso il periodo complessivo di cui al  comma
4-bis,"; 
  b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti
di cui ai commi precedenti, qualora per  effetto  di  successione  di
contratti a termine per lo svolgimento  di  mansioni  equivalenti  il
rapporto di lavoro fra  lo  stesso  datore  di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore  abbia  complessivamente   superato   i   trentasei   mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai  periodi  di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto
di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In
deroga a quanto disposto dal primo periodo  del  presente  comma,  un
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo'
essere stipulato per una sola volta,  a  condizione  che  la  stipula
avvenga presso la direzione provinciale  del  lavoro  competente  per
territorio e con l'assistenza  di  un  rappresentante  di  una  delle
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca  mandato.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori  di  lavoro
comparativamente   piu'   rappresentative   sul    piano    nazionale
stabiliscono con avvisi  comuni  la  durata  del  predetto  ulteriore
contratto. In caso di mancato  rispetto  della  descritta  procedura,
nonche' nel caso di superamento del termine  stabilito  nel  medesimo
contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. 
  4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis   non   trovano
applicazione nei confronti delle attivita'  stagionali  definite  dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.  1525,  e
successive modifiche e integrazioni, nonche' di  quelle  che  saranno
individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi  nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative. 
  4-quater.  Il  lavoratore  che,  nell'esecuzione  di  uno  o   piu'
contratti  a  termine  presso  la  stessa  azienda,  abbia   prestato
attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi  ha  diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato  effettuate  dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento  alle
mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 
  4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento  di
attivita' stagionali ha  diritto  di  precedenza,  rispetto  a  nuove
assunzioni a termine da parte dello stesso datore di  lavoro  per  le
medesime attivita' stagionali. 
  4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 
  4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che  il  lavoratore
manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro  entro
rispettivamente sei mesi e tre mesi  dalla  data  di  cessazione  del
rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di  cessazione
del rapporto di lavoro". 
  41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
e' cosi' modificato: 
    a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti: 
  "c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici
o televisivi; 
  d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni"; 
  b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10; 
  c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,". 
  42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n.  276,  le  parole:  "all'articolo  5,  commi  3  e  4"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, commi 3 e seguenti". 
  43. In fase di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 40 a 42: 
  a) i contratti a termine in corso alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge  continuano  fino  al  termine  previsto   dal
contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  4-bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,
introdotto dal presente articolo; 
  b) il periodo di lavoro gia' effettuato alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi
di attivita' ai fini della determinazione del periodo massimo di  cui
al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data. 
  44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da  ultimo
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183; 
  b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183; 
  c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato; 
  d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del  settore
privato affetti da patologie oncologiche, per  i  quali  residui  una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata da una commissione  medica  istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
pieno in  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  od  orizzontale.  Il
rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  deve   essere   trasformato
nuovamente in rapporto di  lavoro  a  tempo  pieno  a  richiesta  del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni  piu'  favorevoli
per il prestatore di lavoro. 2.  In  caso  di  patologie  oncologiche
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore  o  della
lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o  la  lavoratrice
assista una persona convivente con  totale  e  permanente  inabilita'
lavorativa,  che   assuma   connotazione   di   gravita'   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  alla
quale e' stata riconosciuta una percentuale di  invalidita'  pari  al
100 per cento, con necessita' di assistenza continua in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di  quanto
previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanita' 5
febbraio 1992, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e'  riconosciuta  la  priorita'
della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno  a  tempo
parziale. 
  3. In caso di richiesta del lavoratore  o  della  lavoratrice,  con
figlio convivente di eta' non  superiore  agli  anni  tredici  o  con
figlio convivente portatore di  handicap  ai  sensi  dell'articolo  3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e'  riconosciuta  la  priorita'
alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo  pieno  a  tempo
parziale"; 
  e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente: 
  "Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). -  1.  Il  lavoratore  che
abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto  di
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di  lavoro  a  tempo
parziale". 
  45. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  46. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. 
  47. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  48. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  49. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23  giugno  1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,  n.
341, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "5. Entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  il  Governo  procede  a
verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma
1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio  dello
stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento
la riduzione contributiva di cui al comma 2.  Decorsi  trenta  giorni
dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del  menzionato
decreto, si applica la riduzione determinata per  l'anno  precedente,
salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali  in  relazione
all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione
del decreto stesso entro e non oltre  il  15  dicembre  dell'anno  di
riferimento". 
  52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale,  il  datore  di
lavoro  nel  settore  edile  comunica  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito. 
  53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente: "Non sono  inoltre  tenuti
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di  lavoro
del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e  gli
addetti al trasporto del settore". 
  54. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  "7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di
cui all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2002,  n.  73,
relativi alle violazioni constatate prima della data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, resta di competenza  dell'Agenzia  delle
entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad  eccezione  del
comma 2 dell'articolo 16". 
  55. Per gli  operai  agricoli  a  tempo  determinato  e  le  figure
equiparate,  l'importo  giornaliero  dell'indennita'   ordinaria   di
disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  21
marzo 1988, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e  integrazioni,  nonche'
dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8  agosto
1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977,  n.  37,
e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi  decorrenza  dal  1°
gennaio 2008  nella  misura  del  40  per  cento  della  retribuzione
indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
ed e' corrisposto per il  numero  di  giornate  di  iscrizione  negli
elenchi nominativi, entro il limite di  365  giornate  del  parametro
annuo di riferimento. 
  56. Ai fini dell'indennita' di cui al comma  55,  sono  valutati  i
periodi di lavoro dipendente svolti nel settore  agricolo  ovvero  in
altri  settori,  purche'  in  tal  caso  l'attivita'   agricola   sia
prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda. 
  57.  Ai  fini  del  raggiungimento  del  requisito  annuo  di   270
contributi giornalieri, valido per  il  diritto  e  la  misura  delle
prestazioni pensionistiche,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55
spettante al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una  somma
pari al 9 per cento della medesima  per  ogni  giornata  indennizzata
sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo
utile per la pensione  di  anzianita'  restano  confermate  le  norme
vigenti. 
  58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel  rispetto  di  quanto
disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004  della  Commissione,  del  23
dicembre 2003, e n. 1857/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, i datori  di  lavoro  agricolo  hanno  diritto  ad  un  credito
d'imposta complessivo  per  ciascuna  giornata  lavorativa  ulteriore
rispetto a quelle dichiarate  nell'anno  precedente  pari  a  1  euro
ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di  cui  all'obiettivo
"convergenza" e  nelle  zone  di  cui  all'obiettivo  "competitivita'
regionale e occupazionale", come individuate dal regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. 
  59.  Il  Governo,  all'esito  della  sperimentazione,  sentite   le
associazioni datoriali e  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative delle categorie interessate,  procede  alla  verifica
delle disposizioni di cui al comma 58, anche  al  fine  di  valutarne
l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati
di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale. 
  60. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 
  61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno  1984,  n.
240, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Limitatamente
all'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro,  le  disposizioni
del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con  contratto  di
lavoro a tempo determinato". 
  62. A decorrere dal 1° gennaio 2008,  l'aliquota  contributiva  per
l'assicurazione obbligatoria contro la  disoccupazione  involontaria,
di cui all'articolo 11, ultimo comma,  del  decreto-legge  29  luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981,  n.  537,  e'  ridotta  di  0,3  punti  percentuali;  l'importo
derivante dalla riduzione di 0,3  punti  percentuali  della  predetta
aliquota contributiva e' destinato al finanziamento delle  iniziative
di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti  del  settore
agricolo. 
  63.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  Fondi   paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai
sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,  n.
388,  e  successive  modificazioni,  effettuano  l'intero  versamento
contributivo, pari al 2,75 per  cento  delle  retribuzioni,  all'INPS
che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita'  operative
di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al
Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro. 
  64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai  Fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di
versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso,
la quota dello 0,30 per cento di cui al  comma  62  segue  la  stessa
destinazione del contributo integrativo  previsto  dall'articolo  25,
quarto comma, della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,  e  successive
modificazioni. 
  65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' sostituito dal  seguente:  "6.  Ai  lavoratori  agricoli  a  tempo
determinato  che  siano  stati  per  almeno  cinque  giornate,   come
risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze
di imprese agricole di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29
marzo  2004,  n.  102,  e'  riconosciuto,  ai  fini  previdenziali  e
assistenziali, in aggiunta  alle  giornate  di  lavoro  prestate,  un
numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle  lavorative
effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori  di  lavoro
nell'anno precedente a quello di fruizione dei  benefici  di  cui  al
citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo  stesso
beneficio si applica ai piccoli coloni  e  compartecipanti  familiari
delle  aziende  che  abbiano  beneficiato  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  102  del
2004". 
  66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti  dall'articolo  4-bis  del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti  dai  seguenti:  "A
tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti  con  i  contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti
alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli  interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute  a  titolo  di
sanzione. A  tale  fine  l'Istituto  previdenziale  comunica  in  via
informatica i  dati  relativi  ai  contributi  previdenziali  scaduti
contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai  diretti  interessati,  anche  tramite  i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione
processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". 
  67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato  l'articolo  2  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.  E'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  un
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare  la
contrattazione di secondo livello con dotazione  finanziaria  pari  a
650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. E' concesso, a
domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto
Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota  di  retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile
1969, n. 153, costituita  dalle  erogazioni  previste  dai  contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla  misurazione  di
incrementi  di  produttivita',   qualita'   e   altri   elementi   di
competitivita'  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico
dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto  sgravio  e'  concesso
sulla base dei seguenti criteri: 
  a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al  presente
comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro il limite massimo del 5
per cento della retribuzione contrattuale percepita; 
  b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a),
lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori  di  lavoro
e' fissato nella misura di 25 punti percentuali; 
  c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a),
lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori e' pari
ai contributi previdenziali a  loro  carico  sulla  stessa  quota  di
erogazioni di cui alla lettera a). 
  68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  comma  67,  anche  con
riferimento all'individuazione dei criteri di  priorita'  sulla  base
dei quali debba essere concessa, nel  rigoroso  rispetto  dei  limiti
finanziari previsti, l'ammissione al beneficio  contributivo,  e  con
particolare riguardo al monitoraggio  dell'attuazione,  al  controllo
del flusso di  erogazioni  e  al  rispetto  dei  tetti  di  spesa.  A
decorrere  dall'anno  2012  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo  i  criteri  di
cui al comma 67 e con la  modalita'  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni  di  euro
annui, gia' presenti nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  relative  al  Fondo   per   il
finanziamento   di   sgravi   contributivi   per    incentivare    la
contrattazione di secondo livello. (8) (9) (11)(16) 
  69. E' abrogata la disposizione di cui all'articolo  27,  comma  4,
lettera e), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 
  70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate  a  realizzare,  per
l'anno 2008, la deducibilita' ai fini fiscali  ovvero  l'introduzione
di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale
sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla  retribuzione  di
secondo livello di cui al comma 67, entro il  limite  complessivo  di
150 milioni di euro per il medesimo anno. 
  71.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  il  contributo  di   cui
all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e'
soppresso. 
  72.  Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  di  eta'  inferiore  a
trentacinque  anni  di  sopperire  alle  esigenze   derivanti   dalla
peculiare attivita' lavorativa svolta,  ovvero  sviluppare  attivita'
innovative e imprenditoriali, e' istituito, presso la Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu',  il  Fondo  di
sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile. 
  73. La complessiva dotazione iniziale del Fondo di cui al comma  72
e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008. 
  74. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. 
  75. Allo scopo  di  provvedere  all'integrazione  degli  emolumenti
spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  in
servizio presso le universita' statali e gli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n.  335,  il  fondo  di  finanziamento  ordinario  delle
predette  universita'  statali  ed  enti  pubblici  di   ricerca   e'
incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,  2009
e 2010. 
  76. In  attesa  di  una  complessiva  riforma  dell'istituto  della
totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi  la
ricongiunzione dei  medesimi,  sono  adottate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative: 
  a) all'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, le parole: "di durata non inferiore  a  sei  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a tre anni"; 
  b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184, sono soppresse le parole: "che non abbiano maturato in alcuna
delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale". 
  77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  184,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi  in  relazione  ai  quali
trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono
essere versati ai  regimi  previdenziali  di  appartenenza  in  unica
soluzione  ovvero  in  120  rate  mensili  senza  l'applicazione   di
interessi  per  la  rateizzazione.  Tale  disposizione   si   applica
esclusivamente alle domande presentate a  decorrere  dal  1°  gennaio
2008"; 
  b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  "5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa  anche
per  i  soggetti  non  iscritti  ad  alcuna  forma  obbligatoria   di
previdenza che non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa.  In  tale
caso,  il  contributo  e'  versato  all'INPS  in  apposita   evidenza
contabile separata e viene rivalutato secondo le regole  del  sistema
contributivo, con riferimento alla data della  domanda.  Il  montante
maturato  e'  trasferito,  a  domanda  dell'interessato,  presso   la
gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto.  L'onere
dei  periodi  di  riscatto  e'  costituito  dal  versamento   di   un
contributo, per ogni anno  da  riscattare,  pari  al  livello  minimo
imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990,  n.  233,  moltiplicato  per  l'aliquota   di   computo   delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione  generale  obbligatoria
per i lavoratori dipendenti. Il contributo e' fiscalmente  deducibile
dall'interessato; il contributo e' altresi'  detraibile  dall'imposta
dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico
nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. 
  5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei  commi
da 5 a 5-bis sono utili ai fini  del  raggiungimento  del  diritto  a
pensione". 
  78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari  a
200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere  sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127. 
  79. Con riferimento agli iscritti alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che  non
risultino assicurati  presso  altre  forme  obbligatorie,  l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura  pari
al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per  cento  per
l'anno 2009, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011,
in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013,  al
28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al  31
per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017  e  al  33
per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1° gennaio 2008
per  i  rimanenti  iscritti   alla   predetta   gestione   l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche  sono  stabilite  in  misura
pari al 17 per cento per gli anni 2008-2011,  al  18  per  cento  per
l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al  22  per  cento  per
l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e al 24  per  cento  a
decorrere dall'anno 2016. (10) (12) (17) 
  80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto  nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani provvede  all'approvazione  di
apposite delibere intese a: 
  a)  coordinare  il   regime   della   propria   gestione   separata
previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma  79,
modificando conformemente la struttura di contribuzione,  il  riparto
della stessa tra lavoratore e committente,  nonche'  l'entita'  della
medesima, al fine di pervenire, secondo principi  di  gradualita',  a
decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79; 
  b) prevedere forme di incentivazione per la  stabilizzazione  degli
iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto
dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, stabilendo le relative modalita'. 
  81. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro per le pari opportunita', in  conformita'  all'articolo  117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori
sul  territorio  nazionale  attraverso  il   rispetto   dei   livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della
normativa in materia  di  occupazione  femminile,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in  tema  di
riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi
e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili
legati  alle  necessita'  della  conciliazione  tra  lavoro  e   vita
familiare, nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile; 
  b)  revisione  della  vigente  normativa  in  materia  di   congedi
parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di
tali congedi e all'incremento della relativa indennita'  al  fine  di
incentivarne l'utilizzo; 
  c) rafforzamento degli  istituti  previsti  dall'articolo  9  della
legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento  al  lavoro  a
tempo parziale e al telelavoro; 
  d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle
diverse amministrazioni competenti, con riferimento  ai  servizi  per
l'infanzia  e  agli  anziani  non  autosufficienti,  in  funzione  di
sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne
nel campo del lavoro; 
  e) orientamento  dell'intervento  legato  alla  programmazione  dei
Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale  europeo  (FSE)  e  dal
Programma  operativo  nazionale  (PON),  in   via   prioritaria   per
l'occupazione  femminile,  a  supporto  non  solo   delle   attivita'
formative, ma anche di quelle di  accompagnamento  e  inserimento  al
lavoro, con destinazione di  risorse  alla  formazione  di  programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa; 
  f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva  della
parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e
di lavoro; 
  g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di  sistemi
di raccolta ed elaborazione di  dati  in  grado  di  far  emergere  e
rendere  misurabili  le  discriminazioni  di  genere  anche  di  tipo
retributivo; 
  h)  potenziamento  delle  azioni  intese  a  favorire  lo  sviluppo
dell'imprenditoria femminile; 
  i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso  e  il
rientro  nel  mercato  del  lavoro  delle  donne,  anche   attraverso
formazione  professionale  mirata  con   conseguente   certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea; 
  l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di
attenzione al genere. 
  82. All'articolo 8, comma 12, del decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo' essere altresi' attuato delegando" sono sostituite
dalle seguenti: "Per i soggetti destinatari del  decreto  legislativo
16 settembre 1996, n.  565,  anche  se  non  iscritti  al  fondo  ivi
previsto, sono consentite contribuzioni  saltuarie  e  non  fisse.  I
medesimi soggetti possono altresi' delegare". 
  83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27  dicembre
2006, n. 296, le parole: "17 e 22" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"7, 17 e 22". Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo
1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006. 
  84. In attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  per
l'anno  2008,  le  indennita'  ordinarie  di  disoccupazione  di  cui
all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga
ai  primi  due  periodi  dell'articolo  13,  comma  10,  del   citato
decreto-legge n. 35  del  2005,  esclusivamente  in  base  ad  intese
stipulate in sede istituzionale territoriale tra  le  parti  sociali,
recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,  che  individua,  altresi',  l'ambito  territoriale  e
settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori  e
il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del  limite  di
spesa di cui al presente comma. 
  85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28  gennaio  1994,  n.
84, e' sostituito dal seguente: 
  "15. Per l'anno 2008 ai  lavoratori  addetti  alle  prestazioni  di
lavoro  temporaneo  occupati  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e  per  i
lavoratori  delle  societa'  derivate  dalla   trasformazione   delle
compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e'
riconosciuta un'indennita' pari a un  ventiseiesimo  del  trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle
vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa  e
gli assegni per il nucleo familiare, per  ogni  giornata  di  mancato
avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento
al lavoro che coincidano, in  base  al  programma,  con  le  giornate
definite festive,  durante  le  quali  il  lavoratore  sia  risultato
disponibile. Detta  indennita'  e'  riconosciuta  per  un  numero  di
giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra  il
numero massimo di 26 giornate mensili erogabili  e  il  numero  delle
giornate effettivamente lavorate in ciascun  mese,  incrementato  del
numero delle giornate di  ferie,  malattia,  infortunio,  permesso  e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al  presente
comma da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'
subordinata  all'acquisizione  degli  elenchi  recanti   il   numero,
distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in  base
agli  accertamenti  effettuati  in  sede  locale   dalle   competenti
autorita'  portuali  o,  laddove  non  istituite,   dalle   autorita'
marittime". 
  86.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   85   hanno   efficacia
successivamente all'entrata in  vigore  delle  disposizioni  relative
alla  proroga  degli  strumenti  per  il  reddito  dei  lavoratori  -
ammortizzatori sociali, recate dalla  legge  finanziaria  per  l'anno
2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa  stanziate,  nel
limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008. 
  87. All'articolo 21 della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  la  parola:  "trasformarsi"  e'  sostituita  dalla
seguente: "costituirsi"; 
  b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: "trasformazione", ovunque ricorre,
e' sostituita dalla seguente: "costituzione"; 
  c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  "8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva  e  per
contenere gli oneri a carico dello  Stato  derivanti  dall'attuazione
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  nei  porti,  con
l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma  1,  lettera
b), e dell'articolo 17,  il  cui  organico  non  superi  le  quindici
unita', le stesse possono  svolgere,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 17, altre tipologie di  lavori  in  ambito  portuale  e
hanno  titolo  preferenziale  ai  fini  del  rilascio  di   eventuali
concessioni demaniali relative ad attivita' comunque connesse  ad  un
utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei
trasporti". 
  88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21  della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma  87,  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28  gennaio  1994,  n.
84, e' sostituito dal seguente: 
  "13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le  autorita'
marittime,  inseriscono  negli  atti  di  autorizzazione  di  cui  al
presente articolo, nonche' in  quelli  previsti  dall'articolo  16  e
negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni  volte
a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile
ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui
al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,  comma  1,  lettera
b). Detto trattamento minimo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei  lavoratori
dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle  organizzazioni
sindacali dei lavoratori,  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale, dalle associazioni  nazionali  di  categoria  piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli
e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)". 
  90. Gli schemi dei decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  della
presente legge,  ciascuno  dei  quali  deve  essere  corredato  della
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono  deliberati  in
via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro   maggiormente
rappresentative a  livello  nazionale,  nonche',  relativamente  agli
schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi  del  comma  6,  gli
organismi a livello nazionale rappresentativi del personale  militare
e delle forze  di  polizia  a  ordinamento  civile.  Su  di  essi  e'
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle
materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro trenta giorni  dalla  data  di  assegnazione  dei
medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti  delle
Camere una proroga di venti  giorni  per  l'espressione  del  parere,
qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia  o
per il numero degli schemi trasmessi nello stesso  periodo  all'esame
delle Commissioni. Qualora i termini  per  l'espressione  del  parere
delle  Commissioni  parlamentari  scadano  nei  trenta   giorni   che
precedono la scadenza del termine per  l'esercizio  della  delega,  o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato  di  sessanta  giorni.  Il
predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in  cui
sia concessa la proroga del termine  per  l'espressione  del  parere.
Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero  quello  prorogato
ai sensi  del  quarto  periodo,  senza  che  le  Commissioni  abbiano
espresso i pareri di rispettiva  competenza,  i  decreti  legislativi
possono essere comunque emanati. Entro  i  trenta  giorni  successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non  intenda  conformarsi
alle  condizioni  ivi   eventualmente   formulate   con   riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i  testi,  corredati  dei
necessari  elementi  integrativi  di  informazione,  per   i   pareri
definitivi delle Commissioni  competenti,  che  sono  espressi  entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. 
  91. Disposizioni correttive e integrative dei  decreti  legislativi
di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi  dalla
data di entrata in vigore dei  decreti  medesimi,  nel  rispetto  dei
principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e  con
le stesse modalita' di cui al comma 90.  Entro  diciotto  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore   delle   disposizioni   correttive   e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi
recanti le norme eventualmente occorrenti per  il  coordinamento  dei
decreti emanati ai sensi della presente  legge  con  le  altre  leggi
dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. 
  92.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,   le   quali
determinano nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  pari  a
1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni  di  euro  per
l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni  2010  e
2011 e a 1.898 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2012,  hanno
efficacia  solo   successivamente   all'entrata   in   vigore   delle
disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il  finanziamento
del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate  dalla
legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di  cui  al  precedente
periodo si provvede a valere sulle risorse di  cui  al  citato  Fondo
entro i limiti delle medesime. 
  93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe
previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge
entra in vigore il 1° gennaio 2008. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007 
 
                             NAPOLITANO 
 
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
              Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
 
               Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2009, n. 77 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che  "Al
fine di sostenere l'economia delle  zone  colpite  dal  sisma  del  6
aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono
disposti: 
  a) la  proroga  dell'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  con
requisiti normali di cui all'articolo 1, comma  25,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  247,  con  riconoscimento  della   contribuzione
figurativa". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto  (con  l'art.  6,  comma
9-bis) che "E' consentita, fino al 30 giugno 2010,  la  presentazione
del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4,  lettera
c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12  maggio
2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della  legge  24  dicembre
2007, n. 247, si interpreta nel  senso  che  gli  atti  di  indirizzo
ministeriale  ivi   richiamati   si   intendono   quelli   attestanti
l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente  alle
mansioni e ai reparti  ed  aree  produttive  specificamente  indicati
negli atti medesimi". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  4,  comma  49)
che "I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea,  della  legge
n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
249) che  "Conseguentemente,  il  Fondo  di  cui  all'ultimo  periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'
ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per
l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017,  94  milioni  di
curo per l'anno 2018, 106  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  121
milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno  2021
e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022." 
  Ha   inoltre   disposto   (con   l'art.   1,   comma    254)    che
"Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di  cui
all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, e' ridotto di 118 milioni di euro per l'anno  2013;  e'
disposto il versamento in entrata al bilancio dello  Stato  da  parte
dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per  l'occupazione
e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di  euro  per  l'anno
2013  delle  entrate  derivanti  dall'aumento  contributivo  di   cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con  esclusione
delle  somme  destinate  al  finanziamento   dei   fondi   paritetici
interprofessionali per la formazione di cui  all'articolo  118  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 10, comma 2)  che
"Le risorse del  Fondo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  68
dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.  247  decorrenti
dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi  dell'articolo  1,  comma
249, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  si  riferiscono  allo
sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto  articolo  1  da
riconoscere con riferimento alle quote  di  retribuzione  di  cui  al
medesimo comma  67  corrisposte  nell'anno  precedente.  A  decorrere
dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto  comma
68 dell'articolo 1 della citata legge n.  247  del  2007  e'  emanato
entro il mese di febbraio,  ai  fini  di  disciplinare,  nei  termini
stabiliti dallo stesso  comma  68,  il  riconoscimento  dei  benefici
contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al  comma  67
corrisposte nell'anno precedente". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
744) che "Per l'anno 2014, per i  lavoratori  autonomi,  titolari  di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni  di
previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota  contributiva,  di
cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,
e' del 27 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
313) che "La dotazione del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  68,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e  successive
modificazioni, e' ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 721) che "Il Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' ridotto di 150 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2015". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificata  dal  D.L.  31
dicembre 2014, n. 192,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 744) che  "Per
i  lavoratori  autonomi,  titolari  di  posizione  fiscale  ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  che
non risultino iscritti ad altre gestioni di  previdenza  obbligatoria
ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma
79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni,
e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28  per  cento  per
l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 191)  che  "Le  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 247, e  successive  modificazioni,  sono  ridotte  di  344,7
milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro  per
l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro
per l'anno 2021 e 293 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2022". 
  - (con l'art. 1, comma 289,  lettera  b))  che  "il  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017,  110  milioni
di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro  per  l'anno  2019  e  30
milioni di  euro  per  l'anno  2020  con  conseguente  corrispondente
riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni". 
  - (con l'art.  1,  comma  300)  che  "Ai  fini  del  concorso  alla
copertura degli oneri derivanti dai commi 298 e 299, il fondo di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' ridotto di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni
di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno  2018,  16,2
milioni di euro per l'anno 2019, 16,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro  per
l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro
per l'anno 2024 e 18,4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2025,
con  conseguente  corrispondente  riduzione  degli  importi  di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.
67, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
165) che "A decorrere dall'anno  2017,  per  i  lavoratori  autonomi,
titolari  di  posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  non  risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247, e' stabilita  in  misura  pari  al  25  per
cento". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 207) che "Per  effetto  di
quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3
milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per  l'anno
2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  di
145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di  euro  per
l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per  l'anno  2025  e  di  170,5
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2026,  con  conseguente
corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7,  comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
170)   che   "Ai   fini   dell'attuazione   del    presente    comma,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementata di euro 300.000
per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione
annui a decorrere dall'anno 2020". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
888) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  3,
lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotta  di  100
milioni di euro per l'anno 2023 e di  80  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024, con conseguente  corrispondente  decremento
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67".