LEGGE 15 giugno 1984, n. 240

Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3 (1) 
 
  A parziale deroga di quanto  disposto  dal  precedente  articolo  e
limitatamente  alla  cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e
straordinaria, ((all'indennita' di disoccupazione denominata NASpI,))
alla cassa unica assegni familiari  e  all'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro,  si  applicano  le  disposizioni  del  settore
dell'industria,  sia  agli  effetti  della  contribuzione  che  delle
prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro  consorzi
di  cui  al  citato  articolo  2,   che   esercitano   attivita'   di
trasformazione, manipolazione e commercializzazione,  e  per  i  soli
dipendenti  con  contratto   di   lavoro   a   tempo   indeterminato.
Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro,  le
disposizioni del primo periodo si applicano anche ai  dipendenti  con
contratto di lavoro a tempo determinato. 
  Le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori di
cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dalle imprese
industriali e dai lavoratori dipendenti da queste, limitatamente agli
istituti previsti dal medesimo comma. 
  Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima  dell'entrata  in
vigore  della  presente  legge   abbiano   adempiuto   gli   obblighi
contributivi  secondo  le   aliquote   del   settore   agricolo,   la
parificazione al settore industriale avra' luogo,  a  partire  dal  1
gennaio 1984 e nell'arco  di  cinque  anni,  aumentando  le  aliquote
contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari
al 20 per cento  della  differenza  rispetto  a  quelle  vigenti  nel
settore  industriale  e  fino  al   raggiungimento   della   predetta
parificazione. 
  Il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  provvede  con
proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore
della presente  legge,  a  dare  attuazione  a  quanto  disposto  nel
precedente comma. 
  Le imprese agricole possono assumere i  lavoratori  con  qualifiche
afferenti ad attivita' industriali e commerciali  mediante  richiesta
di avviamento sulle liste del collocamento ordinario. 
  Per le imprese ubicate  nelle  regioni  Campania  e  Basilicata  le
modalita' di avviamento sono stabilite  dalle  commissioni  regionali
per l'impiego cosi' come previsto dalla legge n. 140 del 1981.