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LEGGE 15 giugno 1984, n. 240

Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2022
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Art. 3



A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria,
((all'indennità di disoccupazione denominata NASpI,))
alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dalle imprese industriali e dai lavoratori dipendenti da queste, limitatamente agli istituti previsti dal medesimo comma.
Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale avrà luogo, a partire dal 1 gennaio 1984 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nel settore industriale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.
Le imprese agricole possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.
Per le imprese ubicate nelle regioni Campania e Basilicata le modalità di avviamento sono stabilite dalle commissioni regionali per l'impiego così come previsto dalla legge n. 140 del 1981.