LEGGE 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
                          (Assegno mensile) 
 
  1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo  e  il
sessantaquattresimo  anno  nei  cui  confronti  sia   accertata   una
riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari  o  superiore
al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo
in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed
erogato dall'INPS, un assegno mensile  di  euro  242,84  per  tredici
mensilita',  con  le  stesse  condizioni  e  modalita'  previste  per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. (15) 
  2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente  all'INPS
ai sensi dell'articolo 46 e  seguenti  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
soggetto di cui al comma 1 autocertifica di  non  svolgere  attivita'
lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS. 
 
                                                               ((18)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 30 giugno 1972,  n.  267,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22  comma  1)
che "A decorrere  dal  1  luglio  1972,  e'  elevato  a  lire  18.000
l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i
quali e' in corso la revisione ai  sensi  dell'art.  33  della  legge
medesima." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di
invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17  della  legge  30  marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore  dei  mutilati  e
degli invalidi civili nei  cui  confronti  sia  stata  accertata  una
totale o parziale inabilita'  lavorativa  e'  elevato  a  L.  100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge  3
giugno 1975, n. 160." 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  14-septies,  comma  5)  che  con
decorrenza 1 luglio  1980  "il  limite  di  reddito  per  il  diritto
all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli  invalidi  civili,
di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo  1971,  n.  118,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  fissato   in   lire
2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del
reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui  il
soggetto interessato fa parte." 
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AGGIORNAMENTO (6a) 
  La L. 12 giugno 1984, n. 222 ha disposto (con l'art. 1,  comma  12)
che "A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30  marzo
1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno di invalidita'." 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.LGS. 23 novembre 1988, n. 509 ha disposto(con l'art.9 comma 1)
che "A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge  30  marzo
1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata  nella
misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al  74  per
cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
all'articolo 2, comma 1." 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel modificare l'art. 9, comma 1 del
D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che "Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la  percentuale  di
invalidita'  prevista  dall'articolo  9,   comma   1,   del   decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura  pari  o
superiore all'85 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 1)
che "Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto  dall'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  deve  intendersi  soddisfatto
qualora l'invalido parziale svolga  un'attivita'  lavorativa  il  cui
reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies
del  decreto-  legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,   per   il
riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13."