LEGGE 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal: 14-1-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                      (Pensione di inabilita') 
 
  Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18,  nei
cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata  una
totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello  Stato  e  a
cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita'  di  lire
234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con  decorrenza  dal
primo giorno del mese successivo a quello della  presentazione  della
domanda per l'accertamento della inabilita'. 
  Le  condizioni  economiche  richieste  per  la  concessione   della
pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. 
  La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento  a  coloro
che versino in stato di indigenza e siano ricoverati  permanentemente
in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. 
A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di  qualsiasi  natura  o
provenienza  di  importo  inferiore  alle  lire  18.000  mensili,  la
pensione  e'  ridotta  in  misura  corrispondente  all'importo  delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti. (3) (4) 
  Con la mensilita' relativa al mese  di  dicembre  e'  concessa  una
tredicesima  mensilita'  di  lire  18.000,  che  e'  frazionabile  in
relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. 
  In caso di decesso dell'interessato, successivo  al  riconoscimento
dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli  eredi,
salvo il diritto di questi a percepire le quote  gia'  maturate  alla
data della morte. (3) (4) (6) ((7)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla  L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 7  comma  1)  che  "La
pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo  1971,
n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei  cui  confronti
sia accertata una totale  inabilita'  lavorativa,  e'  elevata  a  L.
325.000 annue. Gli importi di L. 18.000 di cui  al  terzo  comma  del
citato art. 12, sono elevati a L. 25.000."  Tali  disposizioni  hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla  L.
16 aprile 1974, n. 114 come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n. 160
ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La pensione di inabilita'  di
cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore  dei
mutilati ed invalidi civili  nei  cui  confronti  sia  accertata  una
totale inabilita' lavorativa, e' elevata  a  L.  494.000  annue.  Gli
importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, 
sono elevati a L. 38.000." 
  La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha  disposto  (con  l'art.  5)  che  la
seguente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di
invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17  della  legge  30  marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore  dei  mutilati  e
degli invalidi civili nei  cui  confronti  sia  stata  accertata  una
totale o parziale inabilita'  lavorativa  e'  elevato  a  L.  100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 
giugno 1975, n. 160." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L.13 dicembre 1986, n.912 ha disposto (con l'art.1 comma 1)  che
"L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve
intendersi nel senso che gli eredi del mutilato  o  invalido  civile,
deceduto successivamente al riconoscimento  della  inabilita',  hanno
diritto  a   percepire   le   quote   di   pensione   gia'   maturate
dall'interessato alla data del decesso, anche se  il  decesso  stesso
sia intervenuto prima della  deliberazione  concessiva  del  comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la 
necessita' della deliberazione stessa."