DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1988, n. 509

Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
Testo in vigore dal: 8-6-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 
  1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge  30  marzo
1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata  nella
misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al  74  per
cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
all'articolo 2, comma 1. 
  2. Restano  salvi  i  diritti  acquisiti  dai  cittadini  che  gia'
beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano  gia'  ottenuto,  alla
data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti  sanitari  da
parte delle competenti commissioni. ((1)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  29  -  31  maggio  1995,  n.
209,(in   G.U.   1a   s.s.   07/06/1995,   n.   24)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma  secondo,  del
d.lgs. 23 novembre  1988,  n.  509  (Norme  per  la  revisione  delle
categorie delle  minorazioni  e  malattie  invalidanti,  nonche'  dei
benefici  previsti  dalla  legislazione  vigente  per   le   medesime
categorie, ai sensi dell'articolo 2,  comma  primo,  della  legge  26
luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che  restino
salvi anche i diritti dei cittadini per  i  quali  il  riconoscimento
dell'esistenza  dei  requisiti  sanitari  all'epoca  della   domanda,
presentata anteriormente  alla  data  di  cui  al  comma  primo,  sia
intervenuto,  da   parte   della   competente   commissione   medica,
posteriormente a tale data."