DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12

Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 24/2/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73 (in G.U. 24/04/2002, n. 96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 5-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
     Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare 
 
  1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole: "30  giugno  2002",  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 
      2) al comma 2, dopo le parole: "Per  il  periodo  di  imposta",
sono inserite le seguenti: "successivo a quello"; 
      3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole:  "rispetto
a quello relativo al periodo d'imposta precedente",  sono  sostituite
dalle seguenti:  "rispetto  a  quello  relativo  al  secondo  periodo
d'imposta precedente"; 
      4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva  dovute  per
il primo periodo d'imposta e fino al termine di  presentazione  della
dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente,  alle  lettere
a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione,
entro  il  termine  di  presentazione  della  medesima  dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine,  in  sessanta  rate  mensili,
senza interessi"; 
      5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per  le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  documentazione,
registrazione, dichiarazione di inizio attivita', commesse nel  primo
periodo d'imposta agevolato fino alla  data  di  presentazione  della
dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto  (IVA),  a  condizione  che  il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto  per
il versamento dovuto in  base  alla  relativa  dichiarazione  annuale
IVA"; 
      6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 
      7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione
e che non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore  sono  esclusi,
per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione,  dal
computo dei limiti numerici di unita' di personale previsti da  leggi
e  contratti  collettivi  di  lavoro  ai  fini  dell'applicazione  di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni  in
materia di licenziamenti  individuali  e  collettivi.  L'adesione  da
parte del lavoratore al programma di emersione  di  cui  al  presente
articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di  conciliazione,
ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla
data di presentazione della dichiarazione  di  emersione  e  produce,
relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per  il
periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi  degli  articoli
410 e 411 del codice  di  procedura  civile;  dalla  stessa  data  si
applicano gli istituti economici e normativi previsti  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento"; 
      8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. Per  intensificare  l'azione  di  contrasto  all'economia
sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario  di  accertamento,
operativo dal 6  maggio  2002,  con  il  quale  sono  individuate  le
priorita' di intervento  coordinato  ed  integrato  degli  organi  di
vigilanza  del  settore.  Al  fine  di   acquisire   elementi   utili
all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta
di informazioni ai  soggetti  individuati  sulla  base  dei  dati  in
possesso  del  sistema   informativo   dell'anagrafe   tributaria   e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica  utilita',
dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati  e  degli
studi   di   settore.   Tale   richiesta   e'    finalizzata    anche
all'acquisizione  di  ulteriori  elementi   di   carattere   generale
correlabili alle irregolarita' del rapporto di lavoro e non  preclude
l'adesione ai programmi di emersione"; 
    b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
      "Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In  alternativa  alla
procedura prevista dall'articolo 1, gli  imprenditori  presentano  al
sindaco del comune dove ha sede  l'unita'  produttiva,  entro  il  30
settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente: 
        a)  le  proposte  per  la  progressiva  regolarizzazione   ed
adeguamento  agli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  per
l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle
fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto  mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi  in  caso  di  motivate
esigenze; 
        b) le proposte per il progressivo adeguamento  agli  obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in  materia  di
trattamento  economico  in  un  periodo  comunque  non  superiore  al
triennio di emersione; 
        c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare; 
        d) l'impegno  a  presentare  una  apposita  dichiarazione  di
emersione successivamente alla approvazione del piano  da  parte  del
sindaco. 
      2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli
imprenditori che intendono conservare l'anonimato  possono  avvalersi
delle  organizzazioni  sindacali  dei  datori   di   lavoro   o   dei
professionisti iscritti agli albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e periti commerciali e  dei  consulenti  del  lavoro,  che
provvedono  alla  presentazione  del   programma   al   sindaco   con
l'osservanza  di  misure  idonee  ad   assicurare   la   riservatezza
dell'imprenditore stesso. 
      3. Se il piano individuale di emersione  contiene  proposte  di
adeguamento progressivo alle disposizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro in materia di trattamento economico,  il  sindaco
sottopone la questione al  parere  della  commissione  provinciale  o
regionale sul lavoro irregolare, di cui  all'articolo  78,  comma  4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il  parere  entro  quindici  giorni
dalla ricezione della richiesta;  decorso  tale  termine  il  sindaco
procede, comunque, ai sensi del comma 5. 
      4.  Il  sindaco  approva  il  piano  individuale  di  emersione
nell'ambito delle linee generali definite dal  CIPE,  secondo  quanto
stabilito dal comma  1  dell'articolo  1.  Il  prefetto  esercita  la
funzione di coordinamento e vigilanza. 
      5.  Il  sindaco   approva   il   piano   di   emersione   entro
quarantacinque  giorni  dalla  sua  presentazione,  previe  eventuali
modifiche concordate con l'interessato o con i  soggetti  di  cui  al
comma 2, ovvero respinge il piano stesso.  Con  il  provvedimento  di
approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'. 
      6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica,  entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  fissati,  l'avvenuto
adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa
vigente, dandone comunicazione all'interessato.  L'adeguamento  o  la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti,  come  avvenuti
tempestivamente    e    determinano    l'estinzione     dei     reati
contravvenzionali e  delle  sanzioni  connesse  alla  violazione  dei
predetti obblighi. 
      7. La dichiarazione di emersione  e'  presentata  entro  il  30
novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1"; 
    c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo  1  e
degli  altri  modelli  di  dichiarazione",  sono   sostituite   dalle
seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli  altri  modelli  di
dichiarazione". 
  2.  Per  i  soggetti  che  hanno  presentato  la  dichiarazione  di
emersione prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  resta  ferma  l'applicazione  del
regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i
due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le  disposizioni
di  maggiore  favore  recate  dai  commi   2-bis,   2-ter   e   4-bis
dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il  comma
1, lettera a), del presente articolo. 
  3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla
normativa in vigore, in caso di  impiego  di  lavoratori  subordinati
senza preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola  esclusione
del datore di lavoro  domestico,  si  applica  altresi'  la  sanzione
amministrativa pecuniaria: 
    a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore  irregolare,
in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni  di  effettivo
lavoro; 
    b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore  da  trentuno  e  sino  a  sessanta
giorni di effettivo lavoro; 
    c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di  effettivo
lavoro. 
  3-bis. In relazione alla  violazione  di  cui  al  comma  3,  fatta
eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione
la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. 
  3-ter. Nel caso di cui al  comma  3-bis,  la  diffida  prevede,  in
relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso  il  datore
di lavoro e fatta  salva  l'ipotesi  in  cui  risultino  regolarmente
occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di  un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a  tempo
parziale  con  riduzione  dell'orario  di  lavoro  non  superiore  al
cinquanta per cento dell'orario a tempo  pieno,  o  con  contratto  a
tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche'
il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova della avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento
delle  sanzioni  e  dei  contributi  e  premi  previsti,   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla  notifica
del relativo verbale. 
  3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di
impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma  12,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori  in  eta'
non  lavorativa  o  di  lavoratori   beneficiari   del   Reddito   di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4  ((ovvero
di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o  del  Supporto
per la formazione e il lavoro)). 
  3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al  comma
3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi
2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche'  le
sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
  4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione  qualora,
dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente  assolti,
si evidenzi comunque la volonta' di non occultare il rapporto,  anche
se trattasi di differente qualificazione. 
  5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma  3
provvedono gli organi di vigilanza  che  effettuano  accertamenti  in
materia  di  lavoro,  fisco  e  previdenza.  Autorita'  competente  a
ricevere il  rapporto  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981,  n.  689,  e'  la  Direzione  provinciale  del  lavoro
territorialmente competente. (4) (6) 
 
                                                                  (9) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 2005, n.  144  (in
G.U.  1a  ss  20/04/2005,  n.  16)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 3, del  decreto-legge  22  febbraio
2002,  n.  12  (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento   delle
operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di  lavoro
irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della  legge  23  aprile
2002, n. 73, nella parte  in  cui  non  ammette  la  possibilita'  di
provare  che  il  rapporto  di  lavoro  irregolare  ha  avuto  inizio
successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata
la violazione". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Successivamente la  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  3  -  13
novembre 2014, n. 254  (in  G.U.  1a  s.s.  19/11/2014,  n.  48),  ha
dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art.  36-bis,  comma
7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4  agosto  2006,  n.
248, che ha modificato  l'art.  3,  comma  3,  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di  lavoro
irregolare), convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce:
«L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso  versamento  dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di  cui  al  periodo
precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,  indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata»". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma  1)
che "Il  termine  per  la  notifica  dei  provvedimenti  sanzionatori
amministrativi di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31  dicembre
2002, e' prorogato al 30 giugno 2008". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1,
lettera b)) che  "l'importo  delle  sanzioni  amministrative  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato  del  30
per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato  articolo
3 del decreto-legge n. 12 del 2002,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di  diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in  materia
di lavoro e legislazione  sociale  sono  aumentati  nella  misura  di
seguito indicata: 
    1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 aprile 2002, n. 73".