DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
       Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 
 
  1. In ogni provincia  e'  istituito  presso  la  prefettura-ufficio
territoriale del Governo  uno  sportello  unico  per  l'immigrazione,
responsabile  dell'intero  procedimento  relativo  all'assunzione  di
lavoratori   subordinati   stranieri   a   tempo    determinato    ed
indeterminato. 
  2.  Il  datore  di  lavoro  italiano   o   straniero   regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia  un  rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato  o  indeterminato  con  uno
straniero residente  all'estero  deve  presentare,  previa  verifica,
presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
un  lavoratore  presente  sul   territorio   nazionale,   idoneamente
documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della  provincia
di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero
di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
    a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
    b) idonea documentazione relativa alle modalita' di  sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero; 
    c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento  da  parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello  straniero
nel Paese di provenienza; 
    d)  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare   ogni   variazione
concernente il rapporto di lavoro. 
    d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2. 
  3.  Nei  casi  in  cui  non  abbia  una  conoscenza  diretta  dello
straniero, il datore di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al  lavoro  di
una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5,  selezionate  secondo  criteri   definiti   nel   regolamento   di
attuazione. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N.  76,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99. 
  5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel  complessivo  termine
massimo di sessanta giorni dalla  presentazione  della  richiesta,  a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo  di  lavoro  applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite  le  informazioni
((dalla questura)) competente, il nulla osta nel rispetto dei  limiti
numerici,   quantitativi   e   qualitativi   determinati   a    norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo  21,  e,  a  richiesta  del
datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via  telematica.  Il
nulla osta al lavoro subordinato ha  validita'  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
  ((5.01)). Il nulla osta e' rilasciato in  ogni  caso  qualora,  nel
termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla  questura
le informazioni relative agli ((elementi ostativi di cui al  presente
articolo)). 
  5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate  nei  limiti  numerici
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4.  Le  istanze
eccedenti tali limiti  possono  essere  esaminate  nell'ambito  delle
quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite
con il medesimo decreto. 
  5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di  lavoro
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
    c) reato previsto dal comma 12. 
  5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero,  nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono
stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso  lo  sportello  unico
per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno  entro  il
termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso  da  cause
di forza  maggiore.  La  revoca  del  nulla  osta  e'  comunicata  al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 
  5-quater. ((Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di
cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai
sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono)) la revoca del nulla
osta e  del  visto,  la  risoluzione  di  diritto  del  contratto  di
soggiorno, nonche' la revoca del ((permesso di soggiorno)). 
  6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di  origine  dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare  il
visto di ingresso con  indicazione  del  codice  fiscale,  comunicato
dallo  sportello  unico  per  l'immigrazione.   Entro   otto   giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso  lo  sportello  unico  per
l'immigrazione che ha rilasciato il  nulla  osta  per  la  firma  del
contratto di  soggiorno  che  resta  ivi  conservato  e,  a  cura  di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'  consolare  competente
ed al centro per l'impiego competente. 
  6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto  di  soggiorno
il nulla osta consente lo svolgimento dell'attivita'  lavorativa  nel
territorio ((nazionale)). 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109. 
  8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in
Italia per motivi di  lavoro,  il  lavoratore  extracomunitario  deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano  presso  lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 
  9.  Le  questure  forniscono  all'INPS  e   all'INAIL   ,   tramite
collegamenti telematici,  le  informazioni  anagrafiche  relative  ai
lavoratori extracomunitari  ai  quali  e'  concesso  il  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo  per  l'accesso  al
lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti  i
familiari ai sensi delle disposizioni di cui al  titolo  IV;  l'INPS,
sulla base delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un  "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con  altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni  avviene  in
base a convenzione tra  le  amministrazioni  interessate.  Le  stesse
informazioni  sono  trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura   delle
questure,   all'ufficio   finanziario   competente    che    provvede
all'attribuzione del codice fiscale. 
  10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di  nulla  osta
rilasciati secondo le classificazioni adottate  nei  decreti  di  cui
all'articolo 3, comma 4. 
  11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed  ai  suoi
familiari  legalmente  soggiornanti.  Il  lavoratore   straniero   in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato  che  perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto  nelle
liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita'  del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore  ad  un
anno ovvero per tutto il  periodo  di  durata  della  prestazione  di
sostegno al  reddito  percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora
superiore. Decorso il termine di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma  3,
lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le  modalita'  di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini  dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di  collocamento  con  priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
  11-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 2018, N.71. 
  12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie  dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso  di  soggiorno  previsto  dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini  di  legge,  il  rinnovo,  revocato  o
annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con
la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
  12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12  sono  aumentate
da un terzo alla meta': 
    a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
    b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; 
    c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative  di  particolare  sfruttamento  di  cui  al  terzo   comma
dell'articolo 603-bis del codice penale. 
  12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la  sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di  rimpatrio
del lavoratore straniero assunto illegalmente. 
  12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo  di
cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il
parere favorevole del procuratore della  Repubblica,  allo  straniero
che abbia presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
instaurato nei  confronti  del  datore  di  lavoro,  un  permesso  di
soggiorno. 
  12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha
la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno  o  per  il
maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento  penale.
Il  permesso  di  soggiorno  e'  revocato   in   caso   di   condotta
incompatibile  con  le  finalita'   dello   stesso,   segnalata   dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora
vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
  12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui  ai  commi  12-quater  e
12-quinquies  reca  la  dicitura   "casi   speciali",   consente   lo
svolgimento di attivita' lavorativa e puo'  essere  convertito,  alla
scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. 
  13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo
25, comma 5, in caso  di  rimpatrio  il  lavoratore  extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza  sociale  maturati  e
puo'  goderne  indipendentemente  dalla  vigenza  di  un  accordo  di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti  previsti
dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', anche in  deroga  al  requisito  contributivo  minimo  previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di  assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono  estese  ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di  lavoro
in Italia. 
  15. I lavoratori italiani ed extracomunitari  possono  chiedere  il
riconoscimento  di  titoli  di  formazione  professionale   acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentita  la  commissione   centrale   per
l'impiego, dispone condizioni e  modalita'  di  riconoscimento  delle
qualifiche per singoli  casi.  Il  lavoratore  extracomunitario  puo'
inoltre partecipare, a norma del presente  testo  unico,  a  tutti  i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel  territorio
della Repubblica. 
  16. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.