DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                            Finanziamento 
 
  1. Il finanziamento delle forme pensionistiche  complementari  puo'
essere attuato mediante il versamento  di  contributi  a  carico  del
lavoratore, del datore di lavoro o del committente  e  attraverso  il
conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e  di
liberi professionisti il  finanziamento  delle  forme  pensionistiche
complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti
stessi. Nel caso di soggetti  diversi  dai  titolari  di  reddito  di
lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico  di  altri,  il
finanziamento alle  citate  forme  e'  attuato  dagli  stessi  o  dai
soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 
  2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di determinare
liberamente  l'entita'  della   contribuzione   a   proprio   carico,
relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12,
con adesione su base collettiva, le  modalita'  e  la  misura  minima
della contribuzione a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore
stesso  possono  essere  fissati  dai  contratti  e   dagli   accordi
collettivi,  anche  aziendali;  gli  accordi  fra   soli   lavoratori
determinano il livello minimo  della  contribuzione  a  carico  degli
stessi.  Il  contributo  da  destinare  alle   forme   pensionistiche
complementari e' stabilito in cifra fissa oppure:  per  i  lavoratori
dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il  calcolo
del TFR o con riferimento ad elementi particolari della  retribuzione
stessa; per i lavoratori  autonomi  e  i  liberi  professionisti,  in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato  ai
fini IRPEF, relativo al periodo  d'imposta  precedente;  per  i  soci
lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia del rapporto
di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per  il  calcolo
del TFR ovvero degli imponibili considerati ai  fini  dei  contributi
previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai  fini  IRPEF  relativo  al  periodo  d'imposta
precedente. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima
di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In  assenza
di tale indicazione il conferimento e' totale. 
  3. Nel caso di forme  pensionistiche  complementari  di  cui  siano
destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi
alle  forme  pensionistiche  debbono  essere  definiti  in  sede   di
determinazione del trattamento economico, secondo procedure  coerenti
alla natura del rapporto. 
  4. I contributi versati dal lavoratore e dal  datore  di  lavoro  o
committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti  o  accordi
collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza  complementare,
sono deducibili, ai sensi dell'articolo  10  del  TUIR,  dal  reddito
complessivo  per  un  importo  non  superiore  ad  euro  5.164,57;  i
contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono  altresi'  delle
medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo  16;  ai  fini
del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche
delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi  di  previdenza
di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la  parte  dei
contributi versati che non hanno  fruito  della  deduzione,  compresi
quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla
forma pensionistica complementare, entro  il  31  dicembre  dell'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero,
se antecedente, alla data in cui sorge il diritto  alla  prestazione,
l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei
redditi. 
  5. Per i contributi versati nell'interesse delle  persone  indicate
nell'articolo 12 del  TUIR,  che  si  trovino  nelle  condizioni  ivi
previste, spetta al soggetto nei confronti del  quale  dette  persone
sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle  persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma
4. 
  6. Ai lavoratori di  prima  occupazione  successiva  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  e,  limitatamente  ai  primi
cinque   anni   di   partecipazione   alle    forme    pensionistiche
complementari, e' consentito, nei venti  anni  successivi  al  quinto
anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito  complessivo
contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla  differenza
positiva  tra  l'importo   di   25.822,85   euro   e   i   contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di  partecipazione  alle
forme pensionistiche e  comunque  per  un  importo  non  superiore  a
2.582,29 euro annui. 
  7. Il conferimento del  TFR  maturando  alle  forme  pensionistiche
complementari comporta l'adesione alle forme stesse  e  avviene,  con
cadenza almeno annuale, secondo: 
    a) modalita' esplicite:  entro  sei  mesi  dalla  data  di  prima
assunzione il lavoratore, puo' conferire  l'intero  importo  del  TFR
maturando ad una  forma  di  previdenza  complementare  dallo  stesso
prescelta;  qualora,  in  alternativa,  il  lavoratore  decida,   nel
predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR  maturando  presso  il
proprio datore di lavoro, tale  scelta  puo'  essere  successivamente
revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad una forma
pensionistica complementare dallo stesso prescelta; 
    b) modalita' tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di
tempo indicato  alla  lettera  a)  non  esprima  alcuna  volonta',  a
decorrere  dal  mese  successivo  alla  scadenza  dei  sei  mesi  ivi
previsti: 
  1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei  dipendenti
alla  forma  pensionistica  collettiva  prevista  dagli   accordi   o
contratti collettivi, anche territoriali, salvo  sia  intervenuto  un
diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR  a  una
forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera
e), n. 2), della legge 23 agosto 2004,  n.  243;  tale  accordo  deve
essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto
e personale; 
  2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche di  cui  al  n.
1), il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso accordo  aziendale,
a quella alla quale abbia aderito il  maggior  numero  di  lavoratori
dell'azienda; 
  3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui  ai  numeri
1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla  forma
pensionistica complementare istituita presso l'INPS; ((19)) 
    c)  con  riferimento  ai  lavoratori  di  prima  iscrizione  alla
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: 
  1)  fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo   20,   qualora
risultino iscritti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  a  forme  pensionistiche   complementari   in   regime   di
contribuzione definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla
predetta data o dalla data di nuova  assunzione,  se  successiva,  se
mantenere il residuo  TFR  maturando  presso  il  proprio  datore  di
lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna
volonta', alla forma complementare collettiva alla quale  gli  stessi
abbiano gia' aderito; 
  2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  a  forme  pensionistiche  complementari,  e'
consentito  scegliere,  entro  sei  mesi  dalla  predetta  data,   se
mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, nella misura  gia'  fissata  dagli  accordi  o  contratti
collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento
del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilita'
di incrementi successivi, ad una forma  pensionistica  complementare;
nel caso in cui non esprimano  alcuna  volonta',  si  applica  quanto
previsto alla lettera b). 
  8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal  comma  7,
il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate  informazioni
sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della  scadenza
dei sei mesi utili ai fini del conferimento  del  TFR  maturando,  il
lavoratore che non abbia  ancora  manifestato  alcuna  volonta'  deve
ricevere dal datore di lavoro  le  necessarie  informazioni  relative
alla  forma  pensionistica  complementare  verso  la  quale  il   TFR
maturando e' destinato alla scadenza del semestre. 
  9.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle   forme   pensionistiche
complementari prevedono, in caso  di  conferimento  tacito  del  TFR,
l'investimento di tali somme nella linea a contenuto piu' prudenziale
tali  da  garantire  la  restituzione  del  capitale   e   rendimenti
comparabili,  nei  limiti  previsti   dalla   normativa   statale   e
comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. 
  10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo
conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo  della
contribuzione a carico del lavoratore e  del  datore  di  lavoro.  Il
lavoratore puo' decidere, tuttavia,  di  destinare  una  parte  della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo  autonomo  ed
anche in assenza di accordi collettivi;  in  tale  caso  comunica  al
datore di lavoro l'entita' del contributo e il fondo di destinazione.
Il datore puo' a sua  volta  decidere,  pur  in  assenza  di  accordi
collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma  pensionistica
alla quale il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a  quella  prescelta
in base al citato accordo. Nel caso  in  cui  il  lavoratore  intenda
contribuire alla forma pensionistica complementare  e  qualora  abbia
diritto ad un contributo del datore di  lavoro  in  base  ad  accordi
collettivi, anche aziendali, detto contributo  affluisce  alla  forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti  e  secondo
le modalita' stabilite dai predetti contratti o accordi. 
  11. La contribuzione alle forme pensionistiche  complementari  puo'
proseguire  volontariamente   oltre   il   raggiungimento   dell'eta'
pensionabile prevista dal  regime  obbligatorio  di  appartenenza,  a
condizione che l'aderente, alla data  del  pensionamento,  possa  far
valere almeno un anno  di  contribuzione  a  favore  delle  forme  di
previdenza complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare
autonomamente   il   momento   di   fruizione    delle    prestazioni
pensionistiche. 
  12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, anche se non  iscritti  al  fondo  ivi  previsto,  sono
consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I  medesimi  soggetti
possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda emittente  la
carta di credito o di debito al versamento  con  cadenza  trimestrale
alla forma pensionistica  complementare  dell'importo  corrispondente
agli abbuoni accantonati a seguito  di  acquisti  effettuati  tramite
moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita
convenzionati. Per  la  regolarizzazione  di  dette  operazioni  deve
ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la
forma pensionistica complementare medesima. 
  13. Gli statuti e i regolamenti  disciplinano,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla COVIP, le modalita' in  base  alle  quali  l'aderente
puo' suddividere i flussi contributivi  anche  su  diverse  linee  di
investimento all'interno della forma pensionistica medesima,  nonche'
le modalita' attraverso le quali puo' trasferire  l'intera  posizione
individuale a una o piu' linee. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
176,  lettera  a))  che  "Con  efficacia  dalla  data  di  decorrenza
determinata con il decreto di cui al comma 173: 
  a) all'articolo 8, comma 7, lettera  b),  numero  3),  del  decreto
legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  le  parole:  «  alla  forma
pensionistica complementare istituita presso l'INPS » sono sostituite
dalle seguenti: « alla forma pensionistica complementare  individuata
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  dei  diversi  comparti  del
settore privato »".