DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonche' disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
          Retribuzione minima imponibile nel settore edile 
 
  1. I datori  di  lavoro  esercenti  attivita'  edile  anche  se  in
economia operanti sul territorio nazionale,  individuati  dai  codici
ISTAT 1991,  dal  45.1  al  45.45.2,  sono  tenuti  ad  assolvere  la
contribuzione previdenziale ed assistenziale su di  una  retribuzione
commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore  all'orario
di  lavoro  normale  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base
nazionale  e  dai  relativi  contratti  integrativi  territoriali  di
attuazione, con esclusione delle  assenze  per  malattia,  infortuni,
scioperi, sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa,  con
intervento  della  cassa  integrazione  guadagni,  di  altri   eventi
indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento  economico  e'
assolto mediante accantonamento presso le casse edili.  Altri  eventi
potranno essere individuati con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  predette.  Restano  ferme  le
disposizioni  in   materia   di   retribuzione   imponibile   dettate
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni,  in  materia  di  minimali  di  retribuzione  ai  fini
contributivi  e  quelle  di  cui  all'articolo  1,   comma   1,   del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di
cui a  quest'ultima  norma  rientrano,  secondo  le  misure  previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,  n.  166,  anche  gli
accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili. 
  2.   Sull'ammontare   delle    contribuzioni    previdenziali    ed
assistenziali diverse da quelle  di  pertinenza  del  fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza
sociale ((...)), per gli operai occupati con un orario di  lavoro  di
40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma  1,
si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari  al  9,50  per
cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali
per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,  convertito  dalla  legge  20
maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto  ai  singoli
fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di  cui  al
comma 1. (13) (15) (16) (17) (19) (20) (22) (23) (24) (25) (28) 
  3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli  sgravi  contributivi
per il Mezzogiorno e le riduzioni  contributive  per  fiscalizzazione
degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2,  non  possono
essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. 
Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a  dette  casse,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  10,  del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo  4
del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,  convertito  dalla  legge  20
maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione  di  quest'ultima
norma gli accantonamenti e  le  contribuzioni  alle  casse  edili  si
considerano parte della retribuzione. 
  4. Le disposizioni del presente articolo: a)  trovano  applicazione
alle societa' cooperative di produzione e lavoro esercenti  attivita'
edile anche per i soci lavoratori delle stesse; b) non operano per le
imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio  1991,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  1991,  n.
89. 
  5. Entro il  31  maggio  di  ciascun  anno  il  Governo  procede  a
verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma
1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio  dello
stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento
la riduzione contributiva di cui al comma 2.  Decorsi  trenta  giorni
dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del  menzionato
decreto, si applica la riduzione determinata per  l'anno  precedente,
salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali  in  relazione
all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione
del decreto stesso entro e non oltre  il  15  dicembre  dell'anno  di
riferimento. 
  6. Le norme del presente articolo entrano in vigore  dal  1  luglio
1995. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il Decreto 18  febbraio  2002,  (in  G.U.  30/04/2002,  n.  78)  ha
disposto (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "  La  riduzione  prevista
dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,  e'
confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Decreto 25 febbraio 2003, (in G.U. 1/4/2003, n. 76), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  riduzione  prevista  dall'art.  29,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata,  per
l'anno 2002, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il Decreto 9  febbraio  2004,  (in  G.U.  26/03/2004,  n.  72),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art.
29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e'  confermata,
per l'anno 2003, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il Decreto 1 dicembre 2004, (in G.U. 1/2/2005, n. 25), ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  riduzione  prevista  dall'art.  29,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata,  per
l'anno 2004, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 1 febbraio 2006, (in G.U. 14/4/2006, n. 88), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  riduzione  prevista  dall'art.  29,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata,  per
l'anno 2005, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il Decreto 5 marzo 2007, (in G.U. 24/4/2007, n.  95),  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  riduzione  prevista  dall'art.  29,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata,  per
l'anno 2006, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il Decreto 24 giugno 2008, (in G.U. 14/8/2008, n. 190), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  riduzione  prevista  dall'art.  29,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata,  per
l'anno 2008, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il Decreto 16 luglio 2009 (in G.U. 14/10/2009, n. 239), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  riduzione  prevista  dall'art.  29,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata,  per
l'anno 2009, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il Decreto 4  ottobre  2010,  (in  G.U.  13/12/2010,  n.  290),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art.
29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e'  confermata,
per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il Decreto 13 settembre  2011  (in  G.U.  15/11/2011,  n.  266)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art.
29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e'  confermata,
per l'anno 2011, nella misura dell'11,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il Decreto 30 ottobre 2012, (in G.U. 3/1/2013, n. 2),  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  riduzione  prevista  dall'art.  29,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata,  per
l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento."